La Cassa

La Cassa di Assistenza Sanitaria per il Personale Dipendente del Settore del Credito (Casdic) è una “Cassa di categoria”, regolata da un accordo nazionale sindacale, sottoscritto dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dalle Organizzazioni Sindacali del settore del credito.

Il principale scopo della Casdic è quello di fornire agli aventi diritto l'assistenza per le loro esigenze sanitarie, assicurando agli stessi, senza fine di lucro, un concorso alle spese sostenute per fruire di prestazioni sanitarie integrative e/o sostitutive di quelle del S.S.N.

La Casdic, inoltre, con il rinnovo contrattuale del 2007, dal 1° gennaio 2008, assiste economicamente i dipendenti del settore colpiti da malattie invalidanti che comportino uno stato di non autosufficienza (Long Term Care).

 

Casdic

La Casdic, nata nel 1992, è la Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale Dipendente del Settore del Credito. Quale “Cassa di categoria”, è regolata da accordo nazionale sindacale sottoscritto da Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Organizzazioni Sindacali Fabi, Dircredito-FD, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, UGL Credito  Uilca, e Unità Sindacale Falcri-Silcea.

La Casdic, in ottemperanza alle disposizioni delle leggi e/o dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei quadri direttivi e del personale delle aree professionali, nonché dei dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, stipulati dall’ABI  e/o delle intese e dei Regolamenti Aziendali, ha il principale scopo di fornire agli aventi diritto assistenza per le loro esigenze sanitarie, assicurando agli stessi, senza alcun fine di lucro, un concorso alle spese sostenute per fruire di prestazioni sanitarie integrative e/o sostitutive delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ivi compreso il rimborso delle spese sostenute e degli oneri sopportati per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria.

La Casdic, inoltre, operando con una gestione autonoma e separata ed in ottemperanza alle norme stabilite nella Sezione speciale dello Statuto, ha lo scopo di fornire assistenza agli aventi diritto, che siano colpiti da eventi imprevisti ed invalidanti tali da comportare uno stato di non autosufficienza dell’individuo. Detta attività viene svolta dalla Casdic in ottemperanza a quanto stabilito in tema di long term care dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore del credito e loro future ed eventuali integrazioni e modifiche. 

La Casdic, sempre senza alcuna finalità di lucro e sempre con finalità esclusivamente assistenziale, si prefigge anche lo scopo di fornire alle Aziende, Casse e Fondi, iscritti alla Casdic ai sensi degli artt. 6 e 19 dello Statuto, anche mediante la stipula di contratti con Enti, Società o Istituti Assicurativi, polizze assicurative collettive per i propri dipendenti in servizio e non, a copertura di altri rischi.

La Casdic, per il raggiungimento dei suoi scopi, può costituire fondazioni secondo le disposizioni di legge in materia.

 

Organi della Cassa

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

  • Presidente Giancarlo DURANTE (ABI) - Comitato Esecutivo
  • Vice Presidente Mauro BOSSOLA (FABI) - Comitato Esecutivo
  • Consigliere Delegato Gerardo GERARDI (UNITA' SINDACALE FALCRI-SILCEA-SINFUB)
  • Consigliere Segretario Miriam TRAVAGLIA (ABI) - Comitato Esecutivo
  • Consigliere Alessandro APRILI (ABI)
  • Consigliere Mario BERNARDINELLI (ABI) - Comitato Esecutivo
  • Consigliere Antonio DE SIENA (DIRCREDITO) - Comitato Esecutivo
  • Consigliere Domenico DI PIETRO (SINFUB)
  • Consigliere Mario GENTILE (FISAC-CGIL) - Comitato Esecutivo
  • Consigliere Enzo GENTILI (UGL CREDITO)
  • Consigliere Mario Giuseppe NAPOLI (ABI) - Comitato Esecutivo
  • Consigliere Gianluca REGGIONI (ABI)
  • Consigliere Giacinto PALLADINO (FIRST-CISL)
  • Consigliere Andrea PALUMBO (ABI)
  • Consigliere Mariangela VERGA (UILCA)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

  • Revisore effettivo Belfiore Francesco (UNISIN)
  • Revisore effettivo Stefano CATALDI (ABI)
  • Revisore effettivo Giuseppe CHIACCHIO (ABI)
  • Revisore effettivo Giusy CUCINOTTA (FISAC/CGIL)
  • Revisore effettivo Alessandra PICCOLI (UIL CA)
  • Revisore effettivo Maria Enrico REDAELLI (ABI)

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI

  • Responsabile della protezione dei dati personali Paola BORGHI (Email: dpo@casdic.it; PEC: casdicdpo@pec.it)

 

Accordi

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 22 NOVEMBRE 1990 «DICHIARAZIONE DELLE PARTI» N. 1 IN CALCE AL CAP. XXVI 

  • In relazione all'avvenuta istituzione nel settore di misure a carattere assistenziale che sovvengano il personale direttivo in caso di spese connesse a malattie o infortunio (di cui al contratto 27 ottobre 1987 ed alla successiva intesa del 14 novembre 1989), le parti convengono di:
  • elevare, a far tempo dal 1° gennaio 1991, la spesa annua complessiva a carico dell'azienda in misura comunque non superiore a L. 600.000 per ciascun interessato in servizio alla data di stipula delle relative polizze assicurative a favore dei dipendenti e del relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico). L'utilizzo della predetta nuova misura verrà effettuato sentite le delegazioni sindacali aziendali di cui all'art. 96.

Il trattamento di cui sopra non si cumula con analoghe misure eventualmente in atto presso singole aziende, salvo l'adeguamento dell'importo all'uopo destinato ove inferiore;

  • avviare, entro 3 mesi dalla data di stipulazione del presente contratto collettivo nazionale, i lavori di un'apposita commissione di studio mista -composta da esponenti di Assicredito, Federdirigenticredito e Sinfub -incaricata di valutare la possibilità di regolamentare le prestazioni in parola, ferma la spesa per azienda stabilita nel precedente alinea, anche tramite strumenti diversi da quelli in atto (Cassa nazionale o simili).

ATTO COSTITUTIVO
DELLA
CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZA SANITARIA PER IL PERSONALE DIRETTIVO DEL SETTORE DEL CREDITO

C.A.S.DI.C.

 

L'anno 1992, il giorno 3 del mese di dicembre, in Roma, Via Col di Lana n. 28, avanti a me dottor Gennaro Mariconda, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, sono presenti i signori:

  1. Giancarlo Durante (omissis), il quale interviene nella sua qualità di procuratore speciale del Prof. Tancredi Bianchi (omissis) Presidente della «Associazione sindacale fra le aziende del credito (Assicredito) con sede in Roma, Via Paisiello n. 5 (omissis);
  2. Augusto Garzia (omissis), il quale interviene nella sua qualità di Segretario Generale del «Sindacato nazionale dirigenti, funzionari e quadri bancari -Sinfub» con sede in Roma, Piazza dei Navigatori n. 7 (omissis);
  3. Celestino Gipponi (omissis), il quale interviene nella sua qualità di Presidente della «Federazione nazionale del personale direttivo delle aziende di credito e finanziarie» con sede in Roma, Via Nazionale n. 75 (omissis).

Certo io Notaio dell'identità personale dei comparenti i quali - d'accordo tra di loro e con il mio consenso -rinunciano all'assistenza dei testimoni e quindi con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

È costituita tra l'Associazione sindacale fra le aziende del credito (Assicredito) con sede in Roma, il Sindacato nazionale dirigenti, funzionari e quadri bancari -Sinfub con sede in Roma e la Federazione nazionale del personale direttivo delle aziende di credito e finanziarie con sede in Roma, una associazione, a tempo indeterminato, denominata:

CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZA SANITARIA PER IL PERSONALE DIRETTIVO DEL SETTORE DEL CREDITO

(di seguito: CASSA).

Articolo 2

L'associazione ha sede in Roma, Via Paisiello n. 5. 

Articolo 3

Le norme che regolano il funzionamento dell' associazione, gli scopi che la stessa si propone ed i mezzi per attuarli sono contenuti nello statuto che, composto di n. 15 articoli, previa lettura, firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera «B», perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Articolo 4

I comparenti convengono che la CASSA sia retta da un Consiglio di Amministrazione del quale, per il primo triennio, nominano componenti i signori:

  • Aimo Mangilli (omissis): Presidente;
  • Riccardo Izzi (omissis): Vice Presidente;
  • Gaetano De Masellis (omissis): Segretario Consigliere;
  • Marco Cicogna (omissis): Consigliere; 
  • Matteo Montagna (omissis): Consigliere; 
  • Flavio Italo Argentesi (omissis):Consigliere; 
  • Giancarlo Durante (omissis): Consigliere; 
  • Giancarlo Stasi (omissis): Consigliere; 
  • Lucio Fabio Ferrini (omissis): Consigliere; 
  • Vito La Porta (omissis): Consigliere; 
  • Pietro Taschini (omissis): Consigliere; 
  • Pietro Pisani (omissis): Consigliere; 
  • Roberto Belardo (omissis): Consigliere; 
  • Paolo Pasqualini (omissis): Consigliere;

Articolo 5

I comparenti nominano, per il primo triennio, componenti del Collegio dei Revisori dei Conti i signori:

  • Fernando Giammei (omissis): Presidente;
  • Ugo Battaglia (omissis): membro effettivo; 
  • Francesco Antonio Perrini (omissis):membro effettivo; 
  • Ferruccio Lorenzoni (omissis): membro effettivo; 
  • Paolo Coppola (omissis): membro effettivo; 
  • Lucio Kravos (omissis): membro effettivo;

  • Angelo Zennaro (omissis): membro supplente; 
  • Cesare Onorati (omissis): membro supplente; 
  • Bruno Raineri (omissis): membro supplente; 
  • Emilio Scafi (omissis): membro supplente.

Articolo 6

Le spese del presente atto dipendenti e conseguenziali sono a carico dell'associazione.

Del presente atto ho dato lettura ai comparenti, i quali da me richiesti lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono.

Scritto da persona di mia fiducia su due fogli per pagine sette e fin qui della ottava a macchina ed in piccola parte a mano.

F.ti:      

Giancarlo Durante
Augusto Garzia
Celestino Gipponi
Gennaro Mariconda, Notaio  

(omissis)

VERBALE DI INTESA

II giorno 25 giugno 1993, in Roma

fra

ASSICREDITO

e

(omissis) (*)

in relazione a quanto previsto dall'art.3, terzo comma, dell'accordo nazionale 2 dicembre 1992 in tema di assistenza sanitaria integrativa per il personale direttivo, si concorda di definire in L. 200.000 la misura del contributo annuo (periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993), a carico dei dirigenti e funzionari di cui al secondo comma dell'art.3 medesimo, iscritti alla «Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale direttivo del settore del credito -C.A.S.DI.C.».

L'importo suindicato verrà anticipato alla C.A.S.DI.C. dalle Aziende iscritte, a far data dal 1° luglio 1993, con recupero nei confronti dei dirigenti e funzionari alle dipendenze iscritti, mediante trattenute da effettuare entro il 31 dicembre 1993 sullo stipendio dei suddetti dirigenti e funzionari ovvero, in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sulle competenze degli stessi.

Le disposizioni di cui sopra non operano per quelle situazioni, relative a singole Aziende, già definite in materia, alla data di stipula del presente verbale di intesa.

______

(*) L 'accordo è stato stipulato con la Federdirigenticredito-Cida e con il Sinfub. 

VERBALE DI INTESA

Il giorno 16 dicembre 1993, in Roma

fra

ASSICREDITO

e

(omissis) (*)

in relazione ed a modifica di quanto previsto dall'art.3, terzo comma dell'accordo nazionale sottoscritto fra le parti medesime il 2 dicembre 1992, si conviene quanto segue:

la misura del contributo annuo - periodo dal 1°gennaio al 31 dicembre 1994 - a carico dei dirigenti e funzionari dipendenti dalle aziende aderenti alla Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale direttivo del settore del credito (CASDIC), resta confermata in L.200.000;

detto importo verrà erogato alla CASDIC dalle aziende medesime a far data dal 1°gennaio 1994, con recupero sulla retribuzione spettante agli interessati entro il 30 aprile 1994 ovvero, in caso di cessazione del rapporto di lavoro entro il suddetto termine, sulle relative competenze finali;

le disposizioni di cui sopra non operano per quelle situazioni, relative a singole aziende, che per il 1994 vengano diversamente definite in materia.

_______

(*) L 'accordo è stato stipulato con la Federdirigenticredito-Cida e con il Sinfub.

 

VERBALE DI INTESA

Il giorno 22 dicembre 1994, in Roma

tra

ASSICREDITO e

(omissis) (*)

in relazione ed a modifica di quanto previsto dall'art. 3, terzo comma del- l'accordo nazionale sottoscritto fra le parti medesime il 2 dicembre 1992, si conviene quanto segue:

-la misura del contributo annuo -concernente il periodo dal I° gennaio al 31 dicembre 1995 -a carico dei dirigenti e funzionari dipendenti dalle aziende aderenti alla Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale direttivo del settore del credito (CASDIC), resta confermata in L. 200.000;

-detto importo verrà erogato alla CASDIC dalle aziende medesime a far data dal I° gennaio 1995, con recupero sulla retribuzione spettante agli interessati entro il 30 aprile 1995 ovvero, in caso di cessazione del rapporto di lavoro entro il suddetto termine, sulle relative competenze finali;

-le disposizioni di cui sopra non operano per quelle situazioni, relative a singole aziende, che per il 1995 vengano diversamente definite in materia.

_______

(*) L'accordo è stato stipulato con la Federdirigenticredito-Cida e con il Sinfub. 

ACCORDO QUADRO NAZIONALE

 

Il giorno 7 febbraio 1996, in Roma

  • l'Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito (ASSICREDITO)
  • la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie (FEDERDIRIGENTICREDITO- CIDA)
  • il Sindacato Nazionale Dirigenti, Funzionari e Quadri Bancari (SINFUB)

nell'intento di migliorare ulteriormente il sistema di assistenza sanitaria integrativa in atto nel settore per il personale direttivo, anche in relazione a quanto attuato per la dirigenza nei maggiori settori produttivi, e allo scopo di promuovere lo sviluppo della Cassa nazionale di assistenza sanitaria, denominata Casdic, costituita con accordo nazionale 2 dicembre 1992 a favore del personale direttivo medesimo;

considerando necessario a tali fini addivenire ad una nuova intesa nazionale in materia, sia per gli aspetti normativi che per quelli di carattere economico;

nel confermare, come linea di tendenza, l'esigenza che al finanziamento del sistema di assistenza sanitaria integrativa concorrano sia le Aziende che il personale direttivo nella proporzione, rispettivamente, di 2/3 e di 1/3 dell'importo totale,

in sostituzione e a modifica del predetto accordo nazionale 2 dicembre 1992  convengono quanto segue:

Art.1

La premessa costituisce parte integrante dell'accordo.

Art.2

L'assistenza sanitaria integrativa verrà, per auspicio comune delle parti, garantita al personale direttivo del settore tramite la Casdic (Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale direttivo del settore del credito), salvo quanto previsto ai commi seguenti.

Le Aziende associate all'Assicredito che alla data del presente accordo abbiano costituito (o aderito a) una diversa Cassa o un Fondo sanitario stabiliranno se aderire o meno - ed, eventualmente, con quali tempi e modalità - alla Casdic, d'intesa con le delegazioni sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'atto costitutivo della Casdic, dandone tempestiva comunicazione alla Cassa medesima.

Le Aziende associate ad Assicredito che intendano aderire alla Casdic possono mantenere in essere le intese stipulate con il mercato assicurativo modificandone al caso la titolarità a favore della Cassa, ovvero - qualora abbiano costituito una Cassa o un Fondo aziendale - possono realizzare ai fini anzidetti le relative intese tra la propria Cassa o Fondo e la Casdic.

Art.3

Lo Statuto della Casdic, costituita con atto notarile il 3 dicembre 1992, viene sostituito con quello accluso, che viene approvato dalle Parti con il presente accordo di cui è parte integrante; eventuali modifiche al vigente Regolamento della Cassa saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'organismo medesimo.

Art.4

Salvo quanto diversamente stabilito in materia nel suddetto Regolamento, le Aziende iscritte alla Cassa verseranno alla stessa entro il 15 dicembre di ogni anno il contributo capitario annuo complessivo a proprio carico (quale definito contrattualmente) moltiplicato per il numero dei dirigenti e dei funzionari alle proprie dipendenze per l'assistenza sanitaria integrativa dei medesimi e del relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico); i predetti dirigenti e funzionari, pertanto, qualora non si iscrivano alla Cassa, non fruiranno del contributo richiamato nel presente comma.

Gli importi dei contributi definiti con accordo del 7 febbraio 1996 a carico delle Aziende e dei dirigenti e funzionari iscritti alla Casdic potranno essere rivisti dalle Parti firmatarie del presente accordo nel quadro delle complessive valutazioni concernenti il rinnovo della parte economica del contratto collettivo nazionale per il personale direttivo.

La quota a carico dei dirigenti e funzionari iscritti verrà anticipata dalle rispettive Aziende iscritte alla Casdic entro la fine dell'anno precedente quello di riferimento e trattenuta agli interessati in sede di erogazione delle competenze del mese di aprile successivo.

Art.5

Resta confermato in L.50.000 l'importo del premio di ingresso che i dirigenti e i funzionari alle dipendenze di ciascuna Azienda aderente alla Casdic sono tenuti ad erogare al momento dell'iscrizione, indipendentemente dal numero dei familiari assistibili, per le spese di gestione della Cassa.

L'ammontare del contributo dovuto alla Casdic dall'Azienda viene incrementato, per le stesse finalità di cui al comma precedente e quale concorso spese di gestione, di un importo di L.20.000 per ciascun dirigente e funzionario in servizio iscritto alla Cassa medesima.

Art.6

Il presente accordo, che decorre dalla data di stipulazione, avrà durata fino al 30 giugno 1999 per la parte normativa, e fino al 30 giugno 1997, per la parte economica, e si intenderà rinnovato di biennio in biennio ove non disdetto da una delle Parti stipulanti almeno tre mesi prima delle citate scadenze.

RACCOMANDAZIONE

Su sollecitazione delle organizzazioni sindacali del personale direttivo stipulanti il presente accordo, l'Assicredito raccomanda alle Aziende di considerare con il massimo spirito di comprensione un possibile concorso alle spese destinate ad un trattamento di assistenza sanitaria integrativa a favore del personale direttivo andato in quiescenza dopo il I° gennaio 1988, in contemperata valutazione delle situazioni in atto e delle disponibilità aziendali.

Allegato

Omissis

VERBALE DI INTESA

Il giorno 7 febbraio 1996, in Roma

tra

- l'Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito (ASSICREDITO)

e

  • la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie (FEDERDIRIGENTICREDITO-CIDA)
  • il Sindacato Nazionale Dirigenti, Funzionari e Quadri Bancari (SINFUB)

si conviene che a far tempo dall'anno 1996 (periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre) la misura del contributo annuo per la Casdic è determinata come segue:

  • a carico dell'Azienda a favore di ciascun dirigente e funzionario - e del relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico) - iscritto alla Casdic e alle dipendenze di una Azienda aderente alla Cassa, sarà pari a L. 700.000;
  • a carico dei dirigenti e funzionari di cui all'alinea precedente sarà pari a L. 300.000.

Le disposizioni di cui sopra non operano, per l'anno 1996, in quelle situazioni aziendali che, per la materia dell'assistenza sanitaria integrativa, alla data di stipula del presente accordo siano state diversamente definite, fermo restando che i trattamenti suindicati non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole Aziende.

VERBALE DI ACCORDO

II giorno 7 febbraio 1996, in Roma

tra

- l'Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito (ASSICREDITO)

e

  • la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie (FEDERDIRIGENTICREDITO-CIDA)
  • il Sindacato Nazionale Dirigenti, Funzionari e Quadri Bancari (SINFUB)

in relazione all'accordo stipulato in data odierna e riguardante la CASDIC (Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale direttivo del settore del credito), le parti concordano che, a far tempo dal 1° gennaio 1996, per tutte le Aziende destinatarie dell'accordo 22 novembre 1990, l'importo della misura a carattere assistenziale di cui alla «Dichiarazione delle Parti n. 1» in calce all'art.102 del contratto nazionale citato viene elevato da L. 600.000 a L. 700.000 annue.

Le disposizioni di cui sopra non operano, per l'anno 1996, in quelle situazioni aziendali che, per la materia dell'assistenza sanitaria integrativa, alla data di stipula del presente accordo siano state diversamente definite, fermo restando che il trattamento suindicato non si cumula con analoghe misure eventualmente in atto presso singole Aziende.

ACCORDO

Il giorno 30 ottobre 1997, in Roma

  • l'Associazione Bancaria Italiana (ABI)
  • la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie (FEDERDIRIGENTICREDITO-CIDA)
  • il Sindacato Nazionale Dirigenti, Funzionari e Quadri Bancari (SINFUB)

premesso

  • che, a seguito della fusione per incorporazione di Assicredito, stipulata il 25 giugno 1997, dal 1° luglio 1997 l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) è subentrata all'Associazione incorporata nella qualità di socio fondatore della Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale direttivo del settore del credito (Casdic);
  • che, pertanto, l'ABI ai sensi di legge ha assunto tutti i diritti e gli obblighi di Assicredito, quale socio fondatore della Casdic;
  • che, per quanto sopra, si rende necessario apportare alcune modifiche al testo dello Statuto della Cassa,

concordano

che lo Statuto vigente della Casdic venga sostituito da quello accluso, come parte integrante della presente intesa. 

VERBALE DI ACCORDO

 Il giorno 18 dicembre 1998, in Roma

  •  l'Associazione Bancaria Italiana (ABI)
  • la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie (Federdirigenticredito -Cida)
  • il Sindacato Personale Direttivo e Aree Professionali di Credito, Finanza e Assicurazioni (Sinfub)

premesso

  • che a seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 n.460 si rende necessaria la modifica di alcuni articoli dello Statuto della Casdic per uniformarlo a quanto previsto dal menzionato provvedimento legislativo;
  • che si rende necessario prevedere la possibilità di una maggiore articolazione delle prestazioni fornite dalla Casdic,

concordano

che lo Statuto vigente della Casdic venga sostituito da quello accluso, come parte integrante della presente intesa.

Omissis

VERBALE DI ACCORDO

il giorno 30 giugno 1999, in Roma 

  • l’Associazione Bancaria Italiana (ABI)
  • la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie (Federdirigenticredito-Cida)
  • il Sindacato Personale Direttivo e Aree Professionali di Credito, Finanza e Assicurazioni (Sinfub)

premesso

che la Casdic (Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale Direttivo del Settore del Credito) deve trasferire, per motivi di carattere organizzativo, la propria sede da Via Paisiello 5 a Piazza Grazioli 16,

che viene conseguentemente a modificarsi il contenuto dell’art.2 dello Statuto della Cassa medesima,

concordano

che lo Statuto vigente della Casdic, con le suddette modifiche all’art.2, venga sostituito da quello accluso, come parte integrante della presente intesa. 

Omissis

ACCORDO QUADRO NAZIONALE

 Il giorno 31 ottobre  2000, in Roma

tra

- l’Associazione  Bancaria  Italiana  (ABI)  e Fabi, Falcri, Federdirigenticredito-Cida, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Uil - c.a.

premesso   che

  • nell’intento  di migliorare il sistema di assistenza  sanitaria integrativa nel settore del credito è stata costituita la C.A.S.DI.C.  con  accordo 2 dicembre 1992 a favore dei dirigenti e dei funzionari dell’area del credito;
  • successivamente, in sostituzione e a modifica del  predetto accordo nazionale 2 dicembre 1992, è stato stipulato, tra ABI, Federdirigenticredito-Cida  e Sinfub  l’accordo quadro nazionale  del 7 febbraio  1996, che ha regolato l’attivita’ della Cassa  sia per gli aspetti normativi che economici;
  • con accordo del 28 dicembre 1999, i soci fondatori della C.A.S.DI.C. - ABI, Federdirigenticredito-Cida  e Sinfub  - al fine di realizzare le aspettative e tutelare gli interessi  all’assistenza sanitaria integrativa di tutti i dipendenti del settore del credito, hanno convenuto – d’intesa con le Organizzazioni sindacali Fabi, Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, e Uilca, confermata dalle stesse  in data 19 gennaio  2000 - di apportare modificazioni ed integrazioni allo Statuto della Cassa, con riferimento alla nuova denominazione dell’Associazione ed alla nuova  definizione degli aventi diritto all’iscrizione, in attesa dell’allargamento della base associativa;
  • sono maturate le condizioni per realizzare il suddetto allargamento della base associativa, e pertanto occorre rivedere la normativa statutaria e regolamentare che disciplina la C.A.S.DI.C. – Cassa nazionale di assistenza sanitaria  per il personale dipendente  del settore del credito;

cio’ premesso, in sostituzione - per la parte non richiamata – e a modifica dell’accordo quadro nazionale 7 febbraio 1996 e dell’accordo 28 dicembre 1999, si conviene quanto segue:

Articolo 1

 La premessa costituisce parte integrante dell’accordo.

Articolo 2

Lo Statuto  vigente della C.A.S.DI.C.  è sostituito da quello accluso come parte integrante del presente Accordo, dandosi  contestualmente  mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione  di depositare il nuovo Statuto  agli atti di un notaio.  Le modifiche  al Regolamento  della Cassa  vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'organismo medesimo.

Articolo 3

Tutte  le Aziende  che, avendo  i requisiti statutariamente previsti,  intendono iscriversi alla C.A.S.DI.C. possono conseguire l’assistenza sanitaria integrativa sia mediante le intese con il mercato assicurativo definite direttamente dalla Cassa, sia mantenendo in essere le intese gia’ stipulate con il mercato assicurativo e modificandone la titolarità a favore della C.A.S.DI.C.. Inoltre, le Aziende  che abbiano costituito una Cassa o un Fondo Aziendale, possono realizzare al fine suddetto le relative intese tra la propria Cassa o Fondo  e la C.A.S.DI.C..

Articolo 4

 Salvo quanto diversamente  stabilito in materia nel Regolamento, le Aziende iscritte alla Cassa verseranno alla stessa, entro  la data del mese di dicembre stabilita dal Consiglio di Amministrazione, il contributo capitario annuo complessivo a proprio  carico, moltiplicato per il numero dei  dipendenti, per l’assistenza sanitaria integrativa dei medesimi e del relativo nucleo familiare. I predetti  dipendenti ,pertanto, qualora  non si iscrivano alla Cassa, non fruiranno del contributo richiamato  nel presente  articolo .

Gli importi dei contributi da versare  alla C.A.S.DI.C. a carico delle Aziende  e/o  dei dipendenti iscritti sono oggetto di accordi sindacali. Per i dirigenti ed ex funzionari iscritti si fa riferimento a quanto previsto dall’intesa nazionale del 7 febbraio 1996.

La quota a carico dei dipendenti iscritti viene anticipata dalle rispettive  Aziende  iscritte  alla C.A.S.DI.C.  entro la fine dell’anno precedente  quello di riferimento  e successivamente  trattenuta agli interessati.

Articolo 5

I dipendenti di ciascuna  Azienda  aderente alla C.A.S.DI.C.  sono  tenuti ad erogare al momento dell’iscrizione, indipendentemente dal numero dei familiari assistibili, un premio di ingresso per le spese di gestione della C.A.S.DI.C. stessa; ogni decisione in merito alla misura dello stesso nonche’ relativamente alla sua variazione o soppressione, spetta al Consiglio di Amministrazione  della Cassa.

L’ammontare del contributo annuo, dovuto alla C.A.S.DI.C. dalle Aziende iscritte, a titolo di concorso spese di gestione,è stabilito di anno in anno  dal Consiglio di Amministrazione  nell’ambito di una misura massima di lire 20.000 per ciascun dipendente iscritto.

Articolo 6

Il presente accordo, che decorre dalla data di stipulazione, avra’ durata fino al 31 dicembre 2001, e si intendera’ rinnovato di biennio in biennio ove non disdetto da una delle due Parti stipulanti (datoriale o sindacale) almeno tre mesi prima della scadenza.

Allegato

VERBALE  DI RIUNIONE 

Il giorno 31  maggio  2001,  in  Roma

tra l’Associazione Bancaria  Italiana   (ABI)  e FABI, FALCRI, FEDERDIRIGENTICREDITO-CIDA, FIBA-CISL, SINFUB, UIL C.A..

in relazione a quanto previsto dal verbale di intesa del 7 febbraio 1996,e tenuto conto delle disposizioni del ccnl dell’11 luglio 1999, dell’accordo quadro del 31 ottobre 2000 e del  ccnl 1° dicembre 2000, resta chiarito che la misura del contributo annuo per la C.A.S.D.I.C. :

  • è pari a L.700.000 a carico dell’Azienda a favore di ciascun  quadro direttivo di 3° e di 4°  livello -  e del relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico) – iscritto alla C.A.S.DI.C.  e alle dipendenze  di una  Azienda  aderente  alla Cassa,  come disposto  dall’art. 74 del ccnl  11  luglio  1999;
  • è pari a lire L.1.500.000  a carico  dell’Azienda  a favore  di ciascun  dirigente – e del relativo nucleo  familiare (coniuge  e figli fiscalmente a carico) –iscritto  alla C.A.S.DI.C. e alle dipendenze  di una Azienda  aderente  alla Cassa, anche  ai sensi dell’art.3 del ccnl 1° dicembre 2000;
  • è pari  a L.300.000  a carico dei dirigenti, dei quadri direttivi di 3° e di 4° livello, iscritti  alla C.A.S.DI.C.  e alle dipendenze di una Azienda  aderente alla Cassa, come previsto  dagli specifici  accordi in  materia.

Resta fermo quanto previsto in proposito dall’art. 5 dell’accordo di  rinnovo del ccnl  22  giugno 1995  ABI.

La presente intesa non si applica presso le Aziende gia’destinatarie del ccnl ACRI 16  giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia.

Le previsioni del presente  verbale  di riunione  non operano inoltre  in  quelle situazioni  aziendali – diverse  da quelle  di cui al comma  precedente – che, per la materia dell’assistenza sanitaria integrativa, siano diversamente definite, fermo restando che i trattamenti suindicati non si  cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole aziende.

VERBALE DI INTESA

Il giorno 2 luglio 2002, in Roma

tra

L’Associazione Bancaria Italiana (ABI)

e

Fabi, Falcri, Federdirigenticredito-Cida, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Uil c.a.

si conviene quanto segue.

  • Al fine di agevolare l’iscrizione alla C.A.S.DI.C. del maggior numero di Aziende, a modifica ed in sostituzione di quanto previsto all’art. 3 (primo periodo) dell’accordo 31 ottobre 2000, si concorda che “tutte le Aziende che hanno i requisiti statutariamente previsti, già iscritte o che intendono iscriversi alla CA.S.DI.C., possono conseguire l’assistenza sanitaria integrativa sia mediante le intese con il mercato assicurativo definite direttamente dalla Cassa, sia attraverso le intese raggiunte dalle Aziende stesse con il mercato assicurativo attribuendone e/o modificandone la titolarità a favore della C.A.S.DI.C.;
  • per ampliare maggiormente la possibilità, per le Aziende e i lavoratori, di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge, si concorda di modificare le disposizioni degli articoli 3 e 7 dello Statuto, sostituendole con le norme accluse. Lo Statuto vigente della C.A.S.DI.C. è pertanto sostituito da quello allegato come parte integrante del presente Accordo, dandosi contestualmente mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di depositare il nuovo Statuto agli atti di un notaio

    omissis

    VERBALE DI INTESA

    Il giorno 13 luglio 2005, in Roma

    tra

    l’Associazione Bancaria Italiana (ABI)

    e

    Fabi, Falcri, Federdirigenticredito-Cida, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Uil c.a.

    Si conviene quanto segue.

    Al molteplice fine di aumentare il numero di iscritti alla C.A.S.DI.C., ampliare l’articolazione delle prestazioni di natura assistenziale che la Cassa potrà fornire, agevolare l’iscrizione di Fondi e/o Casse sanitarie aziendali o di Gruppo operanti nel settore del credito e semplificare la formulazione di alcune norme statutarie, si concorda di modificare le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 14 dello Statuto vigente, sostituendole con le norme accluse e di eliminare la norma transitoria.

    Lo Statuto vigente della C.A.S.DI.C. è pertanto sostituito da quello allegato come parte integrante del presente accordo, dandosi contestualmente mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di depositare il nuovo Statuto agli atti di un notaio.

    Allegato 

    VERBALE DI ACCORDO

    Il 22 dicembre 2008, in Roma

    tra 

    • ABI 


    • DIRCREDITO-FD
    • FABI
    • FIBA-CISL
    • FISAC-CGIL
    • SILCEA
    • SINFUB
    • UGL CREDITO
    • UILCA

    premesso che:

    • in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (8 dicembre 2007) e dei dirigenti (10 gennaio 2008) dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali che abbiano conferito ad ABI mandato di rappresentanza sindacale, è stata introdotta, con decorrenza 1° gennaio 2008, una copertura assicurativa per Long Term Care (LTC) a favore del predetto personale;
    • per espressa previsione contrattuale, detta copertura viene garantita per il tramite della C.A.S.DI.C.;
    • ai fini dell’attuazione di quanto sopra, occorre stabilire quanto necessario per il funzionamento dell’istituto stesso, provvedendo altresì – con separato accordo – agli opportuni adeguamenti della normativa statutaria della C.A.S.DI.C.,

    si conviene quanto segue:
     

    Articolo 1 

    La premessa costituisce parte integrante del presente accordo. 

    Articolo 2

    Versamento del contributo annuo

    Con decorrenza dall’anno 2008, il contributo annuale relativo alla LTC, nelle misure previste dalle relative norme contrattuali, deve essere versato obbligatoriamente da ciascuna azienda di cui in premessa, destinataria del presente accordo, entro il mese di gennaio di ogni anno, con riguardo al personale in servizio al 1° gennaio dell’anno di riferimento con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi i lavoratori a tempo parziale, a termine, inserimento e con contratto di apprendistato professionalizzante. 

    Ai fini di cui al presente articolo anche i lavoratori a tempo parziale, quelli a termine o con contratto di inserimento sono considerati per intero. Nei confronti degli assunti in corso d’anno il versamento viene effettuato, sempre per intero, entro il mese successivo a quello dell’assunzione. In caso di passaggio a dirigente in corso d’anno, la differenza dell’importo del contributo annuale verrà versata entro il mese successivo a quello della nomina.

    Le aziende forniscono, entro il medesimo termine, alla C.A.S.DI.C. l’elenco nominativo dei lavoratori per i quali è stato versato il contributo, distinguendo i dirigenti dal restante personale. I dirigenti nominati in corso d’anno, saranno segnalati alla C.A.S.DI.C. entro il mese successivo a quello della nomina.

    Norme transitorie

    1. In considerazione di quanto previsto dal presente articolo, per l’anno 2008 le aziende provvederanno, ove necessario, ai conseguenti conguagli entro il 31 gennaio 2009.
    2. La C.A.S.DI.C. provvederà al rimborso delle quote indebitamente versate nel 2008 da parte di quelle aziende che, non avendo conferito mandato di rappresentanza sindacale all’ABI, non possono essere destinatarie delle previsioni in materia di LTC. 

    Articolo 3

    Prestazioni

    Il Consiglio di Amministrazione della C.A.S.DI.C. stabilisce in via autonoma le modalità e i termini per l’erogazione delle prestazioni per Long Term Care.

    Articolo 4

    Destinatari delle prestazioni  

    Hanno diritto alle prestazioni per LTC, alle condizioni stabilite dalla C.A.S.DI.C.:

    • i lavoratori in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, presso le aziende destinatarie del presente accordo;
    • i lavoratori cessati dal servizio con le medesime aziende per le causali di cui all’art. 71, lett. a), b) e f) del ccnl 8 dicembre 2007 e all’art. 26, comma 1, alinea 1, 3 e 4 del ccnl 10 gennaio 2008, nonché per dimissioni con immediato diritto a trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia, per esodi incentivati ai fini del pensionamento, ovvero per accesso al Fondo di solidarietà ex d.m. 28 aprile 2000, n. 158 e d.m. 28 aprile 2006, n. 226.

    I lavoratori con contratto a tempo determinato e con contratto di inserimento presso le aziende destinatarie del presente accordo hanno diritto alle prestazioni per LTC qualora la condizione di non autosufficienza si determini in costanza di rapporto, ferme le altre condizioni previste dalla C.A.S.DI.C.

    In ogni caso, i lavoratori interessati per usufruire delle prestazioni per LTC dovranno risultare “non autosufficienti”, in base ai criteri adottati dal Consiglio della C.A.S.DI.C., e le aziende destinatarie del presente accordo dovranno aver versato il relativo contributo per almeno un anno.

    Dichiarazione delle Parti

    Le Parti convengono che, oltre alle aziende indicate in premessa, il presente accordo si applica anche - fermo l’obbligo di corrispondere il prescritto contributo annuale – a:

    • le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali, operanti sul territorio nazionale, che sono soci della C.A.S.DI.C. e che nei rapporti di lavoro con i propri dipendenti applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore del credito;
    • le Casse e/o Fondi di assistenza sanitaria aziendali e/o di Gruppo, che si iscrivono alla C.A.S.DI.C., relativamente ai dipendenti delle imprese che abbiano conferito ad ABI mandato di rappresentanza sindacale;
    • i dipendenti della C.A.S.DI.C.

    Articolo 5

    Scadenza

    Il presente accordo scadrà il 31 dicembre 2010 e si intenderà rinnovato di triennio in triennio ove non disdetto da una delle Parti stipulanti almeno tre mesi prima della scadenza. 

    VERBALE DI ACCORDO

    Il 22 dicembre 2008, in Roma

    tra

    • ABI

    e

    • DIRCREDITO-FD
    • FABI
    • FIBA-CISL
    • FISAC-CGIL
    • SILCEA
    • SINFUB
    • UGL CREDITO
    • UILCA

    premesso che:

    • in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (8 dicembre 2007) e dei dirigenti (10 gennaio 2008) dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali che abbiano conferito ad ABI mandato di rappresentanza sindacale, è stata introdotta, con decorrenza 1° gennaio 2008, una copertura assicurativa per Long Term Care (LTC) a favore del predetto personale;
    • che, per espressa previsione contrattuale, detta copertura viene garantita per il tramite della C.A.S.DI.C.;
    • si rende, quindi, necessario un adeguamento della normativa statutaria della C.A.S.DI.C. al nuovo e significativo ampliamento della sua attività,

    ciò premesso, in sostituzione – per la parte non richiamata – e a modifica dei precedenti accordi nazionali in materia, si conviene quanto segue:

    Articolo 1 

    La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

    Articolo 2

    Lo Statuto vigente della C.A.S.DI.C. è sostituito da quello accluso come parte integrante del presente accordo, dandosi contestualmente mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di depositare il nuovo Statuto agli atti di un Notaio. Le modifiche al Regolamento della Cassa vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell’organismo medesimo.

    Articolo 3

    Tutte le Aziende che, avendo i requisiti statutariamente previsti, intendono iscriversi alla C.A.S.DI.C. – fermo restando, per la Long Term Care, quanto previsto dall’art. 6 e dal relativo accordo in materia stipulato in pari data – possono conseguire l’assistenza sanitaria integrativa sia mediante intese con il mercato assicurativo definite direttamente dalla Cassa, sia mantenendo in essere le intese già stipulate con il mercato assicurativo e modificandone la titolarità a favore della C.A.S.DI.C.

    Le Aziende che abbiano costituito una Cassa o un Fondo aziendale o di Gruppo possono beneficiare in tutto o in parte delle prestazioni sanitarie della C.A.S.DI.C., mediante la stipula con la Cassa di specifiche intese finalizzate all’iscrizione alla C.A.S.DI.C. della Cassa o Fondo aziendale o di Gruppo.

    Articolo 4

    Salvo quanto diversamente stabilito nel Regolamento, le Aziende iscritte alla C.A.S.DI.C.  verseranno entro la data del mese di dicembre stabilita dal Comitato Esecutivo, il contributo capitario annuo complessivo a proprio carico, moltiplicato per il numero dei dipendenti, per l’assistenza sanitaria integrativa dei medesimi e del relativo nucleo familiare. I predetti dipendenti, qualora non si iscrivano alla Cassa, non fruiranno del contributo richiamato nel presente articolo. 

    Gli importi dei contributi da versare alla C.A.S.DI.C. a carico delle Aziende e/o dei dipendenti iscritti sono oggetto di accordi sindacali. Resta fermo, per gli iscritti alla C.A.S.DI.C., quanto previsto dal verbale di intesa del 31 maggio 2001.

    La quota a carico dei dipendenti iscritti viene anticipata dalle rispettive Aziende iscritte alla C.A.S.DI.C. entro la fine dell’anno precedente e successivamente trattenuta agli interessati.

    Articolo 5

    I dipendenti di ciascuna Azienda aderente alla C.A.S.DI.C. sono tenuti – ove stabilito dal Comitato Esecutivo della Cassa – ad erogare al momento dell’iscrizione, indipendentemente dal numero dei familiari assistibili, un premio di ingresso per le spese di gestione della C.A.S.DI.C. stessa; ogni decisione in merito alla misura dello stesso, alla sua variazione o soppressione e riguardo alle modalità di erogazione, spetta al Comitato Esecutivo medesimo.

    L’ammontare del contributo annuo dovuto alla C.A.S.DI.C. dalle Aziende iscritte a titolo di concorso spese di gestione, è stabilito di anno in anno dal Comitato Esecutivo nell’ambito di una misura massima di 10,50 euro per ciascun dipendente iscritto.

    Anche la misura del contributo complessivo che devono versare alla C.A.S.DI.C. le Casse e/o Fondi aziendali o di Gruppo iscritti, a titolo di concorso spese di gestione, viene stabilito dal Comitato Esecutivo.

    Detto contributo deve essere versato alla C.A.S.DI.C. entro la data del mese di dicembre stabilita dal Comitato Esecutivo.  

    Articolo 6

    Fermo quanto previsto dall’accordo stipulato fra le medesime Parti in pari data in materia di Long Term Care, una quota del contributo annuo per LTC – stabilita dal Comitato Esecutivo nell’ambito di una misura massima di 2 euro per ciascun dipendente iscritto – verrà utilizzata a titolo di concorso spese di gestione per l’attività di Long Term Care medesima.

    Articolo 7

    Il presente accordo scadrà il 31 dicembre 2010 e si intenderà rinnovato di triennio in triennio ove non disdetto da una delle Parti stipulanti almeno tre mesi prima della scadenza.

    ALLEGATO

    VERBALE DI ACCORDO

    Il 28 ottobre 2010, in Roma

    tra

    • Associazione Bancaria Italiana (ABI)

    e

    omissis

    premesso che

    • con Decreto del Ministro del Lavoro del 27 ottobre 2009 sono state introdotte significative innovazioni nella regolamentazione delle Casse e dei Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale;
    • tali innovazioni rendono necessario un adeguamento della normativa statutaria della C.A.S.DI.C. - approvata, da ultimo, con l’accordo “B” del 22 dicembre 2008 – per andare incontro alle esigenze delle Aziende e dei lavoratori del settore creditizio;

    si concorda quanto segue:

    Art. 1

    Lo Statuto vigente della C.A.S.DI.C. viene sostituito da quello accluso, come parte integrante del presente accordo, dandosi contestualmente mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di depositare il nuovo Statuto agli atti di un Notaio. Le modifiche del Regolamento della C.A.S.DI.C. vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell’organismo medesimo.

    Art. 2

    Resta fermo quanto previsto nella premessa e agli artt. 3, 4, 5, 6, dell’accordo “B” del 22 dicembre 2008 citato.

    Art. 3

    Il presente accordo scadrà il 31 dicembre 2011 e si intenderà rinnovato di triennio in triennio ove non disdetto da una delle Parti stipulanti almeno tre mesi prima della scadenza.

                                                                            VERBALE DI ACCORDO

    Il 18 dicembre 2012 in Roma

    tra

    Associazione Bancaria Italiana (ABI)

                                                                                         e

    • Dircredito-FD
    • Fabi
    • Fiba-Cisl
    • Fisac-Cgil
    • Sinfub
    • Ugl Credito
    • Uilca
    • Unità Sindacale Falcri-Silcea

    Premesso che

    • Le Parti stipulanti, con l’Accordo 19 gennaio 2012 di rinnovo del ccnl 8 dicembre 2007 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali e con l’Accordo 29 febbraio 2012 di proroga del ccnl 10 gennaio 2008 per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, hanno convenuto l’aumento della misura del contributo annuale pro capite, a carico delle Aziende, dovuto per la Long Term Care (LTC);
    • Il Consiglio di Amministrazione della Casdic, con propria delibera del 26 maggio 2011 ha stabilito – per il periodo 1° giugno 2011 – 31 dicembre 2013 – in € 13.200 all’anno l’importo totale massimo rimborsabile, “salvo eventuali modifiche concordate tra gli Associati”;
    • Alla luce del ricordato incremento dei contributi per la LTC ed a seguito delle verifiche attuariali commissionate da Casdic, attesa anche l’effettiva frequenza delle richieste, emerge la sostenibilità di un aumento delle prestazioni;

    si conviene che 

    • Le premesse formano parte integrante del presente verbale di accordo;
    • Per il triennio 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2015, è stabilito in € 16.800 all’anno l’importo totale massimo rimborsabile, fermo quant’altro stabilito nella richiamata delibera e fatte salve eventuali ulteriori modifiche concordate tra gli Associati.

    Statuto

    STATUTO

    DELLA CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZA SANITARIA
    PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE DEL CREDITO
    C.A.S.DI.C.

    Articolo 1

    Denominazione - Associati

    1. La “Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale dipendente del settore del credito", in sigla Casdic, è stata costituita ai sensi dell’art. 36 c.c. e ss. sotto forma di Associazione non riconosciuta con atto notarile del 3 dicembre 1992, ed è disciplinata dalle norme dell’ordinamento nonché da quelle del presente Statuto e del Regolamento.
    2. Gli Associati della Casdic sono:
    • Associazione Bancaria Italiana (ABI),
    • Associazione Sindacale Nazionale dell’Area Direttiva e delle Alte professionalità del Credito, della Finanza, delle attività similari e strumentali, delle Fondazioni bancarie e delle Authorities o Agenzie nazionali comunque denominate (DIRCREDITO-FD),
    • Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI),
    • Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani (FALCRI),
    • Federazione Italiana Bancari Assicurativi (FIBA-CISL),
    • Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazione e Credito (FISAC-CGIL),
    • Sindacato Italiano Lavoratori Credito Enti Assimilati (SILCEA),
    • Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Personale di credito, finanza e assicurazioni (SINFUB),
    • Unione Generale del Lavoro (UGL CREDITO) e
    • Credito Esattorie e Assicurazioni (UIL C.A.).

    Articolo 2

    Sede

    La Casdic ha sede in Roma.

    Articolo 3

    Scopi

    1. La Casdic, in ottemperanza alle disposizioni delle leggi e/o dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei quadri direttivi e del personale delle aree professionali, nonché dei dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, stipulati dall’ABI (di seguito nel presente Statuto denominati “contratti collettivi nazionali del settore del credito”) e/o delle intese e dei Regolamenti Aziendali, ha il principale scopo di fornire agli aventi diritto assistenza per le loro esigenze sanitarie, assicurando agli stessi, senza alcun fine di lucro, un concorso alle spese sostenute per fruire di prestazioni sanitarie integrative e/o sostitutive delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ivi compreso il rimborso delle spese sostenute e degli oneri sopportati per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria.
    2. La Casdic, inoltre, operando con una gestione autonoma e separata ed in ottemperanza alle norme stabilite nella Sezione speciale del presente Statuto, ha lo scopo di fornire assistenza agli aventi diritto, che siano colpiti da eventi imprevisti ed invalidanti tali da comportare uno stato di non autosufficienza dell’individuo. Detta attività viene svolta dalla Casdic in ottemperanza a quanto stabilito in tema di long term care dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore del credito e loro future ed eventuali integrazioni e modifiche.
    3. La Casdic, sempre senza alcuna finalità di lucro e sempre con finalità esclusivamente assistenziale, si prefigge anche lo scopo di fornire alle Aziende, Casse e Fondi, iscritti alla Casdic ai sensi degli artt. 6 e 19 del presente Statuto, anche mediante la stipula di contratti con Enti, Società o Istituti Assicurativi, polizze assicurative collettive per i propri dipendenti in servizio e non, a copertura di altri rischi.
    4. La Casdic, per il raggiungimento dei suoi scopi, può costituire fondazioni secondo le disposizioni di legge in materia.

    Articolo 4

    Prestazioni

    1. La Casdic riconosce, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, sia in regime di mutualità, che in via alternativa e/o cumulativa, anche mediante la stipula di contratti con Enti, Società o Istituti Assicurativi ovvero con altre Casse o Fondi, un concorso per le spese sostenute dagli aventi diritto per fruire delle prestazioni sanitarie che sono meglio previste nel Regolamento.
    2. Le prestazioni finalizzate a sopperire al rischio di non autosufficienza dell’individuo, in via complementare o autonoma rispetto a quelle offerte dal Servizio sanitario nazionale, sono erogate in forma di assistenza alla persona e/o di prestazioni di servizi, anche mediante il rimborso delle spese sostenute direttamente durante l’intero periodo in cui permane uno stato di non autosufficienza dell’avente diritto, nei limiti, termini e modalità previsti dal Regolamento.
    3. Le prestazioni di long term care sono individuate e definite nel Regolamento, mentre l’attività svolta dalla Casdic in detto ambito è disciplinata dal presente Statuto in via autonoma e separata, secondo quanto stabilito dagli articoli 17, 18, 19, 20, 21 e 22 dell’apposita Sezione speciale, relativa alla regolamentazione: delle Entrate; degli iscritti aventi diritto alle prestazioni; dei beneficiari delle prestazioni; dei pagamenti dei contributi e dei rendiconti annuali. Conseguentemente alle prestazioni offerte dalla Casdic aventi  oggetto la long term care non si applicano gli articoli 5, 6, 7, 8 del presente Statuto.
    4. La Casdic fornisce agli aventi diritto le ulteriori prestazioni assicurative sempre di natura assistenziale che restano individuate nelle singole polizze collettive.

    Titolo II

    Articolo 5

    Entrate

    1. Le entrate della "Casdic", escluse quelle relative allo svolgimento dell’attività di long term care, sono costituite da:

    • i premi di ingresso;
    • il contributo spese di gestione;
    • i contributi versati;
    • ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

      2. Con specifica delibera del Consiglio d’Amministrazione possono essere costituiti fondi di riserva con le eccedenze di bilancio.
      3. In nessun caso durante tutta la durata dell’associazione potranno essere distribuiti agli Associati ovvero a tutti i soggetti iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di alcun tipo.

    Articolo 6

    Iscritti

    1. L’iscrizione alla Casdic non è trasmissibile né rivalutabile, così come intrasmissibili e non rivalutabili sono tutti i diritti economici collegati al pagamento del premio di ingresso, del contributo spese di gestione e dei contributi.
    2. I meccanismi operativi per beneficiare delle prestazioni della Casdic così come statutariamente regolati, impediscono la trasmissibilità dell’iscrizione alla stessa Casdic a causa di morte.
    3. Possono iscriversi alla Casdic, fermo quanto stabilito per le prestazioni di long term care disciplinate nella Sezione speciale del presente Statuto:
      a) i dipendenti della Casdic;
      b) le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali che sono Associati della Casdic;
      c) le Aziende associate all'Abi;
      d) tutti i dipendenti delle Organizzazioni di cui alla lettera b) e delle aziende di cui alla lettera c) del presente articolo, che siano iscritte alla Casdic alle condizioni previste dal Regolamento della stessa;
      e) tutto il personale in quiescenza, già dipendente della Casdic o già dipendente dei soggetti di cui alle lettere b) e c) iscritte alla Casdic, alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
      f) le Casse e/o Fondi di Assistenza sanitaria operanti nel settore del credito, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con la stessa Casdic.
    4.  Con delibera del Consiglio di Amministrazione, che stabilirà le relative modalità e condizioni, potrà essere ammessa l'iscrizione alla Casdic di soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo, purché operanti nel settore del credito.
    5.  L’iscrizione alla Casdic dell’iscritto persona fisica cessa:
    • in caso di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo del dipendente a decorrere dalla data di cessazione dell’effettivo servizio, salvo il caso in cui il medesimo permanga iscritto come pensionato;
    • in caso di recesso della persona fisica;
    • in caso di recesso dell’Azienda e/o Organizzazione e/o Ente di appartenenza iscritto;
    • per esclusione dell’iscritto deliberata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di grave inosservanza delle norme statutarie e/o regolamentari e negli altri eventuali casi previsti dal Regolamento in applicazione di provvedimenti legislativi e/o ministeriali;
    • per esclusione dell’Azienda e/o Organizzazione e/o Ente di appartenenza deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

      6.  L’iscrizione alla Casdic delle Aziende, Organizzazioni, Casse e/o Fondi di assistenza sanitaria cessa:
    • in caso di loro recesso;
    • qualora l’azienda non sia più associata all’ABI;
    • per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di grave inosservanza delle norme statutarie e/o regolamentari e negli eventuali altri casi previsti dal Regolamento;
    • per accordo/convenzione con la Casdic.

      7. La perdita dell’iscrizione è causa di decadenza dalle cariche sociali nella Casdic, inoltre non dà diritto al rimborso dei contributi versati alla Casdic.

    Articolo 7

    Beneficiari delle prestazioni

    1. Con la sola esclusione delle attività assistenziali di long term care, sono beneficiari delle prestazioni della Casdic tutti gli iscritti persone fisiche, nonché il coniuge e i figli fiscalmente a carico degli iscritti persone fisiche dipendenti.
    2. Possono beneficiare delle prestazioni della Casdic altresì:
      il coniuge ed i figli fiscalmente a carico degli iscritti in quiescenza nonché il coniuge e i figli non fiscalmente a carico ed altri familiari degli iscritti, nei casi e secondo i criteri previsti nel Regolamento della Casdic: al fine di beneficiare delle prestazioni, tali ultimi soggetti dovranno attenersi alle condizioni stabilite dal Comitato Esecutivo.
    3. I familiari di cui ai commi precedenti, in possesso dei requisiti richiesti, sono ammessi a beneficiare delle prestazioni della Casdic su domanda congiunta con gli iscritti e decadono dal diritto dal momento in cui non sussistono più i suddetti requisiti ovvero cessa per gli iscritti l'iscrizione alla Casdic.

    Articolo 8

    Premio di ingresso, contributo spese di gestione e contributi attinenti l’attività assistenziale svolta dalla Casdic, esclusa l’attività di long term care

    1. Il premio di ingresso è dovuto da tutti i dipendenti che si iscrivono alla Casdic, alle condizioni stabilite dal Comitato Esecutivo della Casdic, che potrà variarlo e/o sospenderlo o sopprimerlo; tale premio va corrisposto al momento dell’iscrizione.
    2. Il contributo spese di gestione è dovuto dai soggetti iscritti alla Casdic di cui alle lettere b), c) e f) del precedente art. 6, comma 3, e va corrisposto ogni anno, la prima volta al momento dell'iscrizione e negli anni successivi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento.
    3. L'ammontare del contributo spese di gestione è determinato di anno in anno dal Comitato Esecutivo, tenute presenti le esigenze di bilancio, entro i limiti dell'ammontare massimo determinato dagli Associati della Casdic, fermo restando quanto disposto dal citato art. 6, quarto comma.
    4. I contributi sono dovuti, nei limiti e/o alle condizioni previste dal Regolamento (fermo restando quanto disposto dal citato art.6, quarto comma, per i soggetti iscritti su delibera ad hoc del Consiglio di Amministrazione):
      - dalle Aziende/Organizzazioni iscritte alla Casdic per i propri dipendenti iscritti;
      - dai dipendenti iscritti alla Casdic in tutti i casi in cui siano stabiliti contributi a loro carico;
      - dal personale in quiescenza iscritto alla Casdic ai sensi del citato art. 6, lett. e);
      dai Fondi e/o Casse Sanitarie iscritte per i propri associati che usufruiscono delle prestazioni della Casdic.
    5. Le misure di tali contributi sono determinate, con delibera del Comitato Esecutivo, nel rispetto degli accordi nazionali ovvero delle intese e/o dei regolamenti aziendali, attuati anche a mezzo di Fondi e/o Casse Sanitarie e comunicati alla Casdic da ogni singola Azienda, Organizzazione, Fondi e/o Casse Sanitarie al momento dell'iscrizione ed, in seguito, subito dopo le eventuali variazioni.
    6. Le misure dei contributi dovuti alla Casdic dal personale in quiescenza e dai loro familiari beneficiari delle prestazioni sono determinate dal Comitato Esecutivo della Casdic medesima.
    7. I contributi, esclusi quelli per spese di gestione, ricevuti da Casdic, sia da parte delle Aziende/Organizzazioni/Fondi e/o Casse Sanitarie che da parte dei dipendenti in servizio e/o in quiescenza, sono destinati per il loro intero ammontare esclusivamente all’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria della Casdic, o per rischi ad esse connessi, in favore dei propri iscritti.
    8. Il Comitato Esecutivo, sia nel caso che la Casdic operi in regime di mutualità, sia che operi mediante la stipula di polizze assicurative e accordi con Enti Assicurativi e/o altre Casse o Fondi, può anche stabilire prestazioni e/o misure di contributi differenziate per iscritti o gruppi di iscritti, persone fisiche, sia su specifica richiesta delle Aziende e delle Organizzazioni e/o Enti di appartenenza, nonché dei Fondi e/o Casse Sanitarie, sia in conseguenza dell’andamento del rapporto sinistri/contributi riferito al periodo precedente e relativo agli Enti di appartenenza dei dipendenti iscritti, ovvero all’Azienda di provenienza del personale in quiescenza iscritto, ovvero ai Fondi e/o Casse Sanitarie iscritte.
    9. Le Aziende/Organizzazioni/Fondi e/o Casse Sanitarie provvedono a versare alla Casdic anche i premi di ingresso e i contributi a carico dei dipendenti iscritti - con le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo della Casdic stessa, con recupero nei confronti degli interessati.
    10.  Nell'ipotesi di iscrizione nel corso dell'anno i contributi previsti dal quarto comma del presente articolo sono dovuti dalla decorrenza dell'iscrizione, nella misura stabilita dal Comitato Esecutivo della Casdic.

    Titolo III

    Articolo 9

    Organi della Casdic

    Sono organi della Casdic:

    • il Consiglio di Amministrazione;
    • il Comitato Esecutivo;
    • il Presidente e il Vice Presidente;
    • il Collegio dei Revisori dei Conti.

    Articolo 10

    Consiglio di Amministrazione

    1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 16 (sedici) ad un massimo di 20 (venti) membri, che possono essere eccezionalmente scelti anche fuori dell'ambito degli Associati e degli iscritti alla Casdic.
    2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono designati per la metà del loro numero complessivo dall'ABI e per l’altra metà dagli altri Associati della Casdic.
    3. Gli Amministratori durano in carica tre anni e comunque fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio; essi sono rieleggibili. In caso di cessazione di uno o più Consiglieri nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo di durata della carica su designazione dell’Associato e/o degli Associati che già avevano designato l’amministratore cessato.
    4. Il Consiglio, ferme le attribuzioni del Comitato Esecutivo, ha il compito di amministrare la Casdic ed è investito dei più ampi poteri per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto.
    5. Il Consiglio può delegare il compimento di specifici atti e l’esercizio di determinate funzioni al Comitato Esecutivo, al Presidente e/o al Vice Presidente nonché ad un Consigliere delegato e/o al Direttore, se nominato. Delle deliberazioni previste al 6 comma del presente articolo, il Consiglio può delegare al Comitato Esecutivo le sole deliberazioni di cui al punto n. 2) lett. b) di seguito indicato; inoltre, può delegare al Comitato Esecutivo il completamento formale ed il controllo finale del testo di atti e moduli per l’iscrizione e di Convenzioni standard, già approvati dal Consiglio di Amministrazione, ex comma 6, n. 1), lett. e) di seguito indicato.
    6. In particolare, rientrano nella competenza propria del Consiglio di Amministrazione:
      1. le deliberazioni, assunte a maggioranza semplice, relative a:
        a) la nomina nel proprio ambito del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario, con le modalità previste dall'art. 12 del presente Statuto;
        b) l’approvazione e la promulgazione del Regolamento e delle eventuali modifiche;
        c) la proposta agli Associati di eventuali modifiche al presente Statuto;
        d) l'assunzione e il licenziamento del Direttore, se nominato, nonché il trattamento economico e giuridico da adottare in relazione ai rapporti di lavoro in essere con tutto il personale dipendente della Casdic.
        e) i criteri e le modalità per le iscrizioni e le ammissioni alla Casdic previste dall'art. 6, quarto comma e dall’art. 19, secondo comma del presente Statuto;
        f) l'esclusione degli iscritti di cui all'art. 6, quinto comma, quarto alinea e sesto comma, terzo alinea ed all’art. 19, quinto comma, terzo alinea del presente Statuto;
        g) l’elezione tra i suoi componenti dei membri del Comitato Esecutivo;
      2. le deliberazioni assunte con la maggioranza dei 6/10 dei componenti, relative a:
        a) le condizioni di ammissione ed esclusione dalla Casdic delle Aziende, Casse e Fondi, avuto riguardo all’interesse generale della Casdic e dei suoi Associati;
        b) le modalità di impiego ed investimento dei contributi ricevuti per long term care;
        c) l’approvazione del rendiconto economico e finanziario separato afferente l’attività di long term care;
        d) l’approvazione del rendiconto economico e finanziario complessivo relativo agli esercizi finanziari annuali; 
        e) l’approvazione dei contratti necessari per il perseguimento delle finalità della Casdic (escluse le polizze sanitarie e le singole Convenzioni), nonché l’individuazione e la specificazione delle prestazioni minime di assistenza sanitaria da porre a base delle polizze sanitarie concordate direttamente dalla Casdic con le società di assicurazione, ovvero da rendere agli iscritti in regime di autogestione mutualistica;
        f) l’individuazione e la specificazione delle prestazioni relative alla long term care da rendere agli iscritti in regime di autogestione mutualistica totale e/o parziale ovvero eventualmente da rendere, anche parzialmente, a mezzo di polizze assicurative concordate direttamente dalla Casdic con società di assicurazione;
        g) la costituzione di fondi di riserva con le eccedenze di bilancio prevista dall’art. 5, secondo comma del presente Statuto.
    7. Il Consiglio si riunisce presso la sede della Casdic almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti.
    8. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'O.d.G. e degli eventuali documenti istruttori, sono effettuate dal Presidente a mezzo raccomandata, da spedire al domicilio dei componenti il Consiglio e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima della riunione.
    9. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere fatta anche con telegramma, fax o e-mail contenente in ogni caso l'O.d.G., da spedire almeno 4 giorni prima della riunione.
    10. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e sono validamente costituite purché siano presenti almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio.
    11. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti salvo che nei casi in cui è prevista specificamente una maggioranza diversa.
    12. La maggioranza qualificata dei 6/10 ove non esattamente raggiunta per capi, si intende arrotondata all’unità superiore.

    Articolo 11

    Comitato Esecutivo

    1. Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio.
      Esso è composto da:
    • il Presidente;
    • il Vice Presidente;
    • il Segretario;
    • 2 membri tra quelli designati, nell'ambito del Consiglio, dall'ABI;
    • 2 membri tra quelli designati, nell'ambito del Consiglio, dagli altri Associati;
    • 1 membro tra quelli designati, nell'ambito del Consiglio, dall’Associato e/o dagli Associati che designano il Vice Presidente.
      2.  Sono attribuite al Comitato Esecutivo le seguenti funzioni:
    • sovrintendere all’attuazione e all’esecuzione delle delibere del Consiglio, nonché alla gestione della Casdic;
    • proporre al Consiglio la nomina e la revoca del Direttore della Casdic;
    • assumere e licenziare il personale (escluso il Direttore) necessario per il funzionamento della Casdic;
    • determinare la misura del premio di ingresso e dei contributi per spese di gestione dell’attività di assistenza sanitaria, sulla base di quanto stabilito con specifico accordo tra gli Associati;
    • determinare la misura del contributo per la gestione separata della long term care – nonché dell’eventuale contributo di gestione da parte delle Casse e/o Fondi iscritti che abbiano stipulato una specifica Convenzione con la Casdic relativamente alla long term care - sulla base di quanto stabilito con specifico accordo tra gli Associati;
    • determinare gli interessi di mora da applicare sui contributi, anche per spese di gestione, laddove dovute, versati in ritardo;
    • predisporre, in raccordo con il Direttore, il rendiconto complessivo e il rendiconto separato afferente l’attività di long term care dell’esercizio finanziario annuale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, per l’approvazione;
    • stabilire l’entità del contributo dovuto dagli iscritti in quiescenza;
    • stabilire l'entità del contributo aggiuntivo previsto per i familiari degli iscritti di cui all'art. 7, secondo comma del presente Statuto;
    • definire le modalità di versamento dei contributi;
    • emettere le decisioni in secondo grado su eventuali ricorsi degli iscritti che siano stati avanzati in primo grado al Presidente e non accolti dal medesimo: a tal fine gli interessati dovranno formulare apposita richiesta al Comitato Esecutivo entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di mancato accoglimento;
    • provvedere all’esecuzione di ogni altro atto/attività ad esso delegato dal Consiglio di Amministrazione.
      3. Il Comitato si riunisce almeno ogni 4 mesi.
      4. Per la convocazione e validità delle riunioni e per le deliberazioni valgono le stesse norme previste, in via generale, per il Consiglio di Amministrazione.

    Articolo 12

    Presidente, Vice Presidente e Segretario

    1. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario della Casdic sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, secondo il criterio di seguito indicato.
    2. Per il primo mandato triennale seguente all'avvenuta costituzione della Casdic il Presidente e il Segretario sono stati individuati nelle persone che le rappresentanze di parte sindacale in seno al Consiglio di Amministrazione hanno designato nel proprio ambito; il Vice Presidente nella persona che la rappresentanza di parte datoriale in seno al Consiglio stesso ha designato nel proprio ambito.
    3. Per il mandato triennale successivo, il Presidente e il Segretario sono stati individuati nelle persone che la rappresentanza di parte datoriale in seno al Consiglio ha designato nel proprio ambito; il Vice Presidente nella persona che le rappresentanze di parte sindacale in seno al Consiglio hanno designato nel proprio ambito.
    4. Per i mandati triennali seguenti si procede in via similare ed alternata.
    5. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Casdic, sovraintende alla sua gestione ed assicura l'attuazione delle direttive degli Organi Collegiali, decide in primo grado sui ricorsi degli iscritti, svolge le funzioni e compie le attività e gli atti specifici a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione.
    6. Qualora nel corso del mandato il Presidente o il Vice Presidente vengano sostituiti, i loro sostituti, nominati dal Consiglio, durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.
    7. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, revoca, dimissioni, impedimento e in tutti i casi di temporanea vacanza della carica. In caso di temporaneo impedimento anche del Vice Presidente tale sostituzione spetta al Consigliere più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.
    8. In caso di urgenza (ad esempio, nel caso di atti da effettuare tempestivamente per evitare effetti negativi per la Casdic) il Presidente e il Vice Presidente in accordo tra loro possono esercitare i poteri del Consiglio d’Amministrazione e/o del Comitato Esecutivo, salvo ratifica da parte dei suddetti Organi degli atti provvisoriamente compiuti. A tal fine il Consiglio e/o il Comitato Esecutivo devono essere convocati entro i 30 (trenta) giorni successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti.

    Articolo 13

    Direttore

    1. Ai servizi della Casdic può essere preposto un Direttore, il quale esegue le deliberazioni degli organi collegiali della Casdic ed ha la responsabilità di gestire e controllare l'attività amministrativa, contabile ed operativa dei servizi stessi nell'ambito delle direttive del Presidente.
    2. Il Direttore è tenuto ad essere presente, salvo diversa indicazione del Presidente, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

    Articolo 14

    1. Collegio dei Revisori dei Conti
      La gestione della Casdic è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da 6 membri effettivi e da 4 membri supplenti; 3 membri effettivi e 2 membri supplenti sono nominati dall'ABI e 3 membri effettivi e 2 membri supplenti sono nominati dagli altri Associati.
    2. I supplenti vengono convocati in caso di impedimento/assenza del membri effettivi sulla base dell’anzianità di nomina e in caso di pari anzianità di nomina sulla base dell’anzianità di età.
    3. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e comunque fino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio; essi possono essere riconfermati.
      Il Collegio elegge nel proprio ambito un Presidente a maggioranza dei componenti, secondo il criterio di seguito indicato.
    4. Per il primo mandato triennale seguente all'avvenuta costituzione della Casdic il Presidente è stato eletto nell'ambito delle persone nominate dall’Associato di parte datoriale.
      Per il mandato triennale successivo il Presidente è stato eletto nell'ambito delle persone nominate dagli Associati di parte sindacale.
    5. Per i mandati triennali seguenti si procede in via similare ed alternata.
    6. Il membro del Collegio cessato nel corso del mandato è sostituito, per il periodo residuo di durata della carica, da uno dei membri supplenti scelto dall’Associato e/o dagli Associati che avevano designato il revisore dei conti cessato.
    7. I Revisori dei Conti accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, anche in relazione alla contabilità separata afferente l’attività di long term care, redigono una relazione specifica sul rendiconto separato relativo all’attività di long term care ed una ulteriore relazione relativa al bilancio annuale, comprensivo del rendiconto separato, accertano le consistenze di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà afferenti la gestione complessiva e la gestione separata della long term care e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; inoltre possono partecipare anche singolarmente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
    8. In caso di temporaneo impedimento il Presidente è sostituito dal Revisore da lui designato o, in mancanza, dal Revisore più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Revisore più anziano di età.
    9. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti può assistere, su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione, alle riunioni del Comitato Esecutivo.

    Titolo IV

    Articolo 15

    1. Rendiconto annuale
      L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
    2. I rendiconti economici e finanziari dell’esercizio annuale devono essere predisposti a norma dell’art. 11 e a norma dell’art. 22 del presente Statuto.
    3. Il rendiconto economico complessivo deve essere approvato a norma dell’art. 10 . del presente Statuto entro il 30 giugno dell’anno successivo.

    Articolo 16

    Scioglimento della Casdic

    1. Lo scioglimento della Casdic è deliberato con decisione unanime degli Associati, che contestualmente nomineranno a maggioranza uno o più liquidatori, di cui almeno uno iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti. La suddetta attività di scioglimento della Casdic si svolgerà sempre sotto il costante controllo del Collegio dei Revisori dei Conti della Casdic medesima. In caso di mancata nomina del/dei liquidatore/i entro 60 giorni dal dichiarato scioglimento, vi provvederà il Presidente del Tribunale di Roma, su istanza di uno dei soggetti di cui all’art. 11 disp. att. cod. civ.
    2. In ogni caso, per qualunque causa avvenga lo scioglimento, il patrimonio residuo della Casdic dovrà essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra associazione con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, previo parere dell’Organismo di controllo previsto dall’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed eventuali successive modifiche.
    3. Il patrimonio gestito dalla Casdic in qualità di mandataria dei soggetti iscritti di diritto, ovvero con specifica delibera del Consiglio di Amministrazione o con Convenzione ed onerati del pagamento del contributo per le prestazioni di long term care ai sensi dell’art. 19 del presente Statuto, in ipotesi di scioglimento della Cassa dovrà essere devoluto all’organismo che sarà individuato e indicato di comune accordo da tutti gli Associati della Casdic secondo le disposizioni di legge vigenti, con le modalità ed i termini che pure dovranno essere indicati.

    SEZIONE SPECIALE PER LA DISCIPLINA STATUTARIA DELL’ATTIVITÀ DI LONG TERM CARE.

    Articolo 17

    Disciplina dell’attività

    1. L’attività di assistenza per long term care (in sigla detta anche LTC) è svolta dalla Casdic in ottemperanza a quanto stabilito nei vigenti contratti collettivi nazionali del settore del credito stipulati dall’ABI e loro future ed eventuali integrazioni e modifiche. Detta attività è disciplinata in via autonoma e separata, anche contabilmente, dalle seguenti disposizioni statutarie che riguardano: le entrate; gli iscritti; i beneficiari delle prestazioni; i contributi; il rendiconto annuale.
    2. Per il regolamento di questa materia resta pertanto ferma l’applicazione di tutte le altre norme previste nel presente Statuto e qui non modificate né sostituite, ad eccezione degli articoli 5, 6, 7, 8 in sostituzione dei quali vigeranno le norme inserite nella presente sezione speciale, nonché le vigenti disposizioni di legge in materia di long term care, tra le quali da ultimo il D.M. 27 ottobre 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, e successiva Nota ministeriale 1° aprile 2010.

    Articolo 18

    Le entrate

    1. Le entrate della Casdic per lo svolgimento dell’attività di long term care sono costituite esclusivamente dai contributi annualmente dovuti da tutte le aziende iscritte di diritto che applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore del credito, nella misura ivi di volta in volta stabilita e convenuta, nonché dagli eventuali frutti di qualsiasi genere e specie periodicamente maturati.
    2. I contributi per la gestione dell’attività di long term care sono ricompresi nei contributi di cui sopra e sono determinati, nella loro misura massima, da tutte le parti contraenti dei contratti collettivi nazionali del settore del credito, Associati della Casdic
      Possono essere costituiti fondi di riserva con le eccedenze di bilancio, finalizzati unicamente a uso LTC.
    3. In nessun caso durante tutta la durata dell’associazione potranno essere distribuiti agli Associati ovvero a tutti i soggetti iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di alcun tipo.

    Articolo 19

    Gli iscritti

    1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla legislazione vigente e nei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore del credito e loro future modificazioni e/o integrazioni, sono iscritti di diritto alla Casdic:
      a) le Aziende che hanno conferito mandato di rappresentanza sindacale all’ABI;
      b) le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali, operanti sul territorio nazionale, che sono Associati della Casdic e che nei rapporti di lavoro con i propri dipendenti applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore del credito, fermo l’obbligo di corrispondere il prescritto contributo annuale;
      c) tutti i dipendenti di dette aziende e organizzazioni in servizio a far data dal 1° gennaio 2008 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ivi compresi gli apprendisti, nonché i dipendenti con contratto a tempo determinato, a tempo parziale e con contratto di inserimento; 
      d) tutto il personale in quiescenza, già dipendente, al momento del pensionamento, dei soggetti di cui alle lettere a) e b), cessato dal servizio successivamente all'1 gennaio 2008;
      sono altresì iscritti di diritto:
      e) i dipendenti della Casdic, fermo l’obbligo della stessa Casdic di corrispondere e imputare il prescritto contributo annuale.
    2. Possono iscriversi alla Casdic anche le Casse e/o Fondi di assistenza sanitaria aziendali e/o di Gruppo operanti nel settore del credito, in base ad una apposita procedura di compilazione, sottoscrizione, presentazione della modulistica e della specifica Convenzione che deve essere approvata e sottoscritta dalla Casdic. Il Regolamento determina più analiticamente condizioni, termini e modalità per l’ammissione della suddetta iscrizione.
    3. L’iscrizione di diritto alla Casdic, sezione speciale, per l’assistenza avente ad oggetto la long term care, non è trasmissibile né rivalutabile, così come intrasmissibili e non rivalutabili sono tutti i diritti economici collegati al pagamento dei contributi.
    4. I meccanismi operativi per beneficiare delle prestazioni della Casdic, così come statutariamente regolati, impediscono la trasmissibilità dell’iscrizione a causa di morte.
    5. L’iscrizione alla Casdic dell’iscritto di diritto persona fisica cessa, ferma restando l’irripetibilità dei contributi versati:
      - in caso di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo del dipendente a decorrere dalla data di cessazione dell’effettivo servizio, salvo il caso in cui il medesimo permanga iscritto come pensionato e/o sia posto in esodo incentivato o che acceda al Fondo di solidarietà del settore del credito;
      - in caso di recesso della persona fisica;
      - per esclusione dell’iscritto deliberata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di grave inosservanza delle norme statutarie e/o regolamentari e negli altri eventuali casi previsti dal Regolamento in applicazione di provvedimenti legislativi e/o ministeriali;
      - per il venir meno dell’iscrizione di diritto dell’Azienda di appartenenza, nel caso di dipendente dell’Azienda stessa.
    6.  L’iscrizione alla Casdic delle Aziende, Organizzazioni, Casse e/o Fondi di assistenza sanitaria cessa, ferma restando l’irripetibilità del contributo versato:
    • in caso di recesso;
    • qualora l’azienda non sia più associata, con mandato di rappresentanza sindacale all’ABI;
    • per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di grave inosservanza delle norme statuarie e/o regolamentari e negli altri eventuali casi previsti dal Regolamento.

    Articolo 20

    I beneficiari delle prestazioni

    Sono beneficiari delle prestazioni di Long Term Care fornite dalla Casdic tutti gli iscritti persone fisiche di cui all’art. 19 per il periodo di durata dell’iscrizione. I lavoratori con contratto a tempo determinato e con contratto di inserimento presso Aziende/Organizzazioni iscritte alla Casdic possono beneficiare delle suddette prestazioni qualora la condizione di non autosufficienza si determini durante il periodo di durata dell’iscrizione.
    Ulteriori beneficiari delle prestazioni per LTC sono individuati con accordo tra gli Associati della Casdic.

    Articolo 21

    I contributi annuali

    I contributi annuali, ivi compresi i contributi di gestione come disciplinati dal Regolamento, sono dovuti, entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, nelle misure stabilite dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore del credito e future loro modificazioni ed integrazioni, da tutte le Aziende e/o Organizzazioni imprenditoriali e sindacali iscritte di diritto alla Casdic in relazione al numero dei loro dipendenti in servizio alla data dell'1 gennaio dell’anno di riferimento. Tali contributi annuali sono determinati sulla base del numero dei dipendenti in servizio delle aziende di riferimento dei soggetti iscritti, rilevato alla data dell'1 gennaio dell’anno di riferimento del suddetto contributo di long term care.

    Con delibera del Comitato Esecutivo, sulla base di quanto stabilito con accordo tra gli Associati della Casdic, vengono determinate le misure dei contributi per la gestione separata della long term care, nonché la misura degli eventuali contributi di gestione dovuti dalle Casse e/o Fondi iscritti alla Casdic, che abbiano stipulato una specifica Convenzione con la Casdic medesima relativamente alla long term care.


    Articolo 22

    Il rendiconto annuale separato

    1. Attività, passività, proventi ed oneri afferenti la gestione della long term care sono iscritti in un rendiconto economico e finanziario annuale d’esercizio, separato e distinto da quello relativo a tutte le altre attività di natura assistenziale svolte dalla Casdic, accompagnato ed illustrato da specifiche relazioni degli organi di amministrazione e controllo.
    2. Il rendiconto separato è comunque parte integrante del rendiconto annuale relativo alla complessiva gestione di tutte le attività della Casdic ed è con esso predisposto ed approvato nei termini e con le modalità di cui all’articolo 15 del presente Statuto.

    Regolamento

    REGOLAMENTO
    DELLA  CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZA SANITARIA
    PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL  SETTORE DEL CREDITO 
    C.A.S.DI.C.
     

     

    Titolo I

    Articolo 1
    Oggetto del Regolamento

    1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell’attività della “Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale dipendente del settore del credito", in sigla Casdic.
    2. Nella Sezione speciale denominata long term care facente parte integrante del presente Regolamento sono disciplinate le prestazioni relative all’attività di long term care svolta dalla Casdic in forza di quanto stabilito nel CCNL 8 dicembre 2007 e nel CCNL 10 gennaio 2008, stipulati tra ABI  ed i Sindacati del settore del credito, tutti Associati della Casdic.
    3. All’attività per l’erogazione delle prestazioni di long term care, pertanto, non si applicano gli articoli 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 del presente Regolamento.
    4. L’attività della Casdic è regolata sulla base di esercizi sociali annuali coincidenti con l’anno solare.

    Articolo 2

    Iscritti

    1. Richiamati i limiti e i divieti contenuti nell’art. 6, primo e secondo comma dello Statuto, possono iscriversi alla Casdic alle condizioni e con le modalità previste nel presente Regolamento, fermo quanto in esso stabilito per le prestazioni di long term care disciplinate nella Sezione speciale del presente Regolamento:
      a) i dipendenti della Casdic;
      b) le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali che sono Associati della Casdic;
      c) le Aziende associate all'ABI;
      d) tutti i dipendenti delle Organizzazioni di cui alla lettera b) e delle aziende di cui alla lettera c);
      e) tutto il personale in quiescenza, già dipendente della Casdic o già dipendente dei soggetti di cui alle lettere b) e c) iscritti alla Casdic, alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
      f) le Casse e/o Fondi sanitari operanti nel settore del credito, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con la stessa Casdic.
    2. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, che stabilirà le relative modalità e condizioni, anche economiche, potrà essere ammessa l'iscrizione di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma, purché operanti nel settore del credito.

    Articolo 3

    Iscrizioni

    1. L'iscrizione alla Casdic di tutti i soggetti di cui all’art. 2 deve essere richiesta secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna categoria di iscritti, descritte e specificate in apposite circolari e moduli.
    2. La richiesta di iscrizione presuppone e comporta la conoscenza e l'accettazione da parte dell'interessato delle norme dello Statuto e del Regolamento della Casdic.
    3. Le persone fisiche di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 2 nonché i dipendenti dei soggetti di cui al secondo comma dell’art. 2, possono iscriversi alla Casdic solo dopo l’iscrizione dell’Azienda, Ente, Organizzazione cui appartengono ovvero, se in quiescenza, presso cui hanno prestato l’ultima attività lavorativa.
    4. La validità dell’iscrizione alla Casdic dei soggetti persone fisiche di cui al comma precedente è subordinata alla perdurante validità dell’iscrizione dell’ente di appartenenza e/o provenienza, ferme le ulteriori ipotesi di cessazione dell’iscrizione previste dal successivo art. 4, primo comma.
    5. L’iscrizione dei soggetti di cui alle lettere b), c) ed f) dell’art. 2, può essere subordinata alla sussistenza di determinate condizioni oggettive stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 10, comma 6, n. 2, lett. a) dello Statuto.
    6. L’iscrizione delle Aziende, Organizzazioni, Casse e/o Fondi sanitari nonché dei soggetti di cui al secondo comma dell’art. 2 decorre - salvo casi di urgenza accertati dal soggetto cui compete l’accettazione dell’iscrizione - dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda viene accolta e dura fino alla scadenza dell’esercizio successivo a quello della sua decorrenza. Restano ferme eventuali diverse decorrenze e scadenze fissate nelle Convenzioni stipulate dalla Casdic con le singole Casse e/o Fondi di assistenza sanitaria.
    7. Successivamente l’iscrizione, di cui al precedente sesto comma, si rinnova tacitamente di anno in anno, fatto salvo il diritto di recesso di entrambe le parti.
    8. Il diritto di recesso deve essere esercitato, dalla parte che ne ha interesse, con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R, che deve essere inviata all’altra parte almeno 120 giorni prima di ogni singola scadenza annuale (fa fede la data del timbro postale di invio); in caso di mancato rispetto del suddetto temine, il recesso è efficace ed operativo alla scadenza dell’esercizio immediatamente successivo.
    9. Il recesso dell’ente non è operativo durante la vigenza dei contratti stipulati dalla Casdic con società assicurative ovvero con altre Casse e/o Fondi sanitari per conto dei dipendenti e/o del personale in quiescenza facenti capo all’ente che intende recedere dalla Casdic, ed ha comunque efficacia nel rispetto dei termini di cui al comma precedente, alla fine dell’anno di scadenza dei contratti medesimi.
    10. La Casdic fornisce a tutte le Aziende iscritte, convenzioni assicurative definite dalla stessa con il mercato assicurativo. Le Aziende che non intendono continuare a beneficiare della convenzione sanitaria concertata dalla Casdic dopo la sua scadenza, debbono comunicare tale loro decisione con lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla Casdic entro e non oltre il 31 agosto dell’anno di scadenza della polizza in corso. In difetto del rispetto del termine la comunicazione sarà considerata come mai effettuata.

    Articolo 4

    Cessazione delle iscrizioni

    1. L'iscrizione alla Casdic delle persone fisiche cessa:
      a) in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo, del dipendente iscritto. In tal caso l'iscrizione viene meno dalla data di cessazione dell'effettivo servizio, salvo il caso in cui il dipendente rimanga iscritto come lavoratore in quiescenza. La risoluzione del rapporto deve essere comunicata dall'Azienda di appartenenza alla Casdic mediante lettera raccomandata A/R;
      b) in caso di recesso dell'iscritto; il recesso è operativo a decorrere dall’inizio dell’anno successivo a quello in cui viene esercitato, a condizione che venga comunicato alla Casdic, tramite l'Azienda e/o l'Organizzazione di appartenenza/provenienza, mediante lettera raccomandata A/R inviata almeno 120 giorni prima della scadenza annuale;
      c) qualora venga meno il presupposto dell'iscrizione dell'Azienda e/o Organizzazione e/o Ente di appartenenza/provenienza;
      d) in caso di decesso dell’iscritto; 
      e) In caso di recesso dell’Azienda e/o Organizzazione e/o Ente di appartenenza/provenienza iscritto, o qualora l’Azienda non sia più associata all’ABI;
      f) per esclusione dell’iscritto deliberata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di grave inosservanza, valutata insindacabilmente dall’Organo deliberante, delle norme statutarie o regolamentari.
    2. La perdita dell’iscrizione è causa di decadenza dalle eventuali cariche ricoperte nella Casdic e non dà in alcun caso diritto al rimborso dei contributi a qualunque titolo versati, fermo restando l'obbligo di versare quanto eventualmente ancora dovuto.
    3. L’iscrizione alla Casdic delle Aziende, Organizzazioni, Casse e/o Fondi sanitari cessa:
      a) in caso di loro recesso, da esercitarsi nei modi, termini e limiti stabiliti al precedente art. 3, ottavo e nono comma;
      b) qualora l’azienda non sia più associata all’ABI: in tal caso l’iscrizione cessa a decorrere dall’anno successivo a quello della comunicazione alla Casdic dell’estinzione del rapporto associativo con ABI. Detta comunicazione deve essere inviata alla Casdic entro il 31 agosto dell’anno medesimo (fa fede la data del timbro postale di invio); l’Azienda potrà ricostituire il rapporto associativo con Casdic, dietro richiesta e previa delibera del Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6, quarto comma dello Statuto;
      c) per esclusione dell’iscritto deliberata dal Consiglio di Amministrazione sia a seguito di grave inosservanza delle norme statutarie e/o regolamentari, sia a seguito del venir meno del presupposto dell’iscrizione dell’Azienda o ente già iscritto ai sensi dell’art. 6, quarto comma dello Statuto sia – avuto riguardo all’interesse generale della Casdic e dei suoi Associati – ai sensi dell’art. 10, comma 6, n. 2, lett. a) dello Statuto.
      d) per accordo/convenzione con la Casdic.
    4. Il venir meno dell'iscrizione non dà diritto al rimborso dei contributi versati alla Casdic.

    Articolo 5

    Beneficiari delle prestazioni

    1.  Con la sola esclusione delle prestazioni di long term care, sono beneficiari delle prestazioni della Casdic:
    • gli iscritti persone fisiche;
    • il coniuge ed i figli fiscalmente a carico degli iscritti persone fisiche dipendenti.
    1.  
    2. Il coniuge ed i figli si considerano fiscalmente a carico in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Imposte sui redditi per le detrazioni per carichi di famiglia.
    3. Possono beneficiare delle prestazioni della Casdic anche il coniuge ed i figli fiscalmente a carico degli iscritti in quiescenza, nonché il coniuge ed i figli non fiscalmente a carico ed altri familiari degli iscritti, alle condizioni previste dai contratti stipulati dalla Casdic con società di assicurazione o con altre Casse e/o Fondi sanitari; nell’ipotesi in cui la Casdic operi in regime di mutualità, gli iscritti dovranno attenersi alle condizioni stabilite dal Comitato Esecutivo.
    4. All'atto della richiesta dell'iscrizione alla Casdic il lavoratore, in servizio o in quiescenza, deve comunicare, sotto la propria personale responsabilità e tramite l’Azienda e/o Organizzazione e/o Ente di appartenenza/provenienza – la quale dovrà compiere opportune verifiche e controlli - i dati relativi al coniuge e ai figli fiscalmente a carico, nonché quelli relativi agli altri familiari per i quali chiede l'assistenza sanitaria, fornendo la relativa documentazione stabilita dal Consiglio di Amministrazione e specificata nei moduli forniti dalla Casdic.
    5. Ogni variazione riguardante i familiari assistiti deve essere comunicata dall’iscritto, sempre sotto la sua personale responsabilità e per il tramite dell’Azienda e/o Organizzazione di appartenenza/provenienza, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e specificate nei moduli forniti dalla Casdic. Qualora l'iscrizione alla Casdic cessi a seguito del verificarsi delle ipotesi previste alle lettere a), b), c), e) dell’art. 4, primo comma, il soggetto persona fisica iscritto, continua a beneficiare con i suoi familiari delle condizioni in atto, previste dai contratti stipulati dalla Casdic con società assicuratrici e/o Casse/Fondi sanitari, fino alla scadenza convenzionale degli stessi.
    6. In caso di decesso dell’iscritto, i suoi familiari, beneficiari delle prestazioni sanitarie, conservano il diritto all'assistenza sanitaria di cui già usufruiscono, fino alla scadenza del periodo di copertura in corso, definito contrattualmente dalla Casdic con le società di assicurazione ovvero altre Casse e/o Fondi sanitari, ovvero determinato dal Consiglio di Amministrazione.
    7. I soli familiari superstiti, titolari di pensione di reversibilità e fintantoché ne godono, possono continuare a beneficiare delle prestazioni della Casdic con pagamento a proprio carico dei contributi se previsto negli accordi e/o regolamenti aziendali dell’Ente di appartenenza dell’iscritto deceduto.

    Articolo 6

    Personale in quiescenza

    1. Il dipendente iscritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e conseguente passaggio in quiescenza, conserva il diritto di beneficiare dell'assistenza sanitaria fino alla scadenza del periodo di copertura in corso.
    2. Il predetto dipendente, passato in quiescenza, potrà rimanere iscritto e beneficiare delle prestazioni della Casdic negli esercizi successivi, compatibilmente con quanto consentito e previsto nei contratti stipulati di volta in volta con società di assicurazione o con altre Casse/Fondi sanitari ovvero con quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sempreché permanga l’iscrizione alla Casdic dell’Azienda e/o Organizzazione di provenienza ed abbia inoltrato alla Casdic, tramite l'Azienda e/o Organizzazione da cui dipendeva, specifica richiesta ed abbia altresì versato i contributi previsti, che sono a suo carico.
    3. Tutto il personale in quiescenza, già iscritto come tale alla Casdic, la cui iscrizione venga successivamente meno per qualsiasi ragione, non potrà iscriversi nuovamente, salvo eventuale diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che in ogni caso potrà riguardare determinate categorie di lavoratori in quiescenza individuate anche con criteri temporali, ma mai singoli individui.

    Articolo 7

    Entrate

    1. Le entrate della Casdic sono costituite da:
      a) gli importi versati a titolo di premio di ingresso;
      b) i contributi versati per spese di gestione;
      c) i contributi a carico delle Organizzazioni e/o delle Aziende iscritte alla Casdic, per tutti i propri dipendenti;
      d) i contributi a carico dei dipendenti iscritti alla Casdic, versati per loro conto dalle Organizzazioni ed Aziende di cui alla precedente lettera c);
      e) i contributi versati dal personale in quiescenza iscritto alla Casdic;
      f) i contributi versati da Casse e/o Fondi Sanitari iscritti alla Casdic per tutti i loro associati che usufruiscono delle prestazioni della Casdic;
      g) gli interessi di mora  per ritardato pagamento di qualsiasi somma dovuta alla Casdic;
      h) gli interessi e rendimenti delle disponibilità della Casdic;
      i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

    Articolo 8

    Premio di ingresso e contributo spese di gestione

    1. Il premio di ingresso è dovuto da tutti i dipendenti che si iscrivono alla Casdic e va corrisposto al momento della loro iscrizione. L'ammontare del premio di ingresso è stabilito dal Comitato Esecutivo della Casdic, che potrà altresì variarlo, diversificarlo e/o sospenderlo.
    2. I premi di ingresso sono corrisposti dalle Aziende e/o Organizzazioni di appartenenza con recupero nei confronti degli interessati. Il premio d’ingresso è altresì dovuto dalle Casse e/o Fondi sanitari al momento della loro iscrizione alla Casdic per tutti i loro associati che beneficiano delle prestazioni della Casdic, nella misura stabilita dal Comitato Esecutivo della Casdic, che potrà altresì variarlo, diversificarlo e/o sospenderlo.
    3. I contributi per spese di gestione sono dovuti:
      a) dalle Aziende/Organizzazioni iscritte alla Casdic per i propri dipendenti iscritti;
      b) dalle Casse e/o Fondi sanitari iscritti per i propri associati che usufruiscono delle prestazioni della Casdic.
    4. I contributi per spese di gestione vanno corrisposti ogni anno, la prima volta al momento dell'iscrizione e negli anni successivi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento.
    5. L'ammontare dei contributi per spese di gestione è determinato di anno in anno dal Comitato Esecutivo, tenute presenti le esigenze di bilancio, entro i limiti dell'ammontare massimo determinato dagli Associati della Casdic.
    6. I contributi per spese di gestione, dovuti dai soggetti ammessi all’iscrizione ai sensi dell’art. 2, secondo comma, sono liberamente determinati dal Consiglio di Amministrazione, sempre tenute presenti le esigenze di bilancio.
    7. Gli organi della Casdic cui spetta la determinazione del contributo per spese di gestione, possono diversificarne la misura, tenute presenti le diverse attività di gestione e coordinamento svolte a favore dei singoli enti iscritti dalla Casdic stessa.
    8. Gli interessi di mora per ritardato pagamento sono stabiliti nella misura del tasso legale di tempo in tempo vigente, aumentato di 4 punti, ovvero nella diversa misura stabilita dal Comitato Esecutivo che di volta in volta ne delibera l’applicazione dandone comunicazione alle Aziende iscritte.

    Articolo 9

    Contributi

    1. I contributi sono dovuti:
      a) dalle Organizzazioni ed Aziende di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 2, primo comma, iscritte alla Casdic, per i propri dipendenti iscritti;
      b) dai dipendenti iscritti alla Casdic in tutti i casi in cui siano stabiliti contributi a loro carico;
      c) dai lavoratori in quiescenza che abbiano richiesto e ottenuto di continuare ad essere iscritti.
      d) dalle Casse e/o Fondi sanitari iscritti per i propri associati che usufruiscono delle prestazioni della Casdic.
      e) dal personale in quiescenza ammesso con delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 6, terzo comma.
    2. Le misure dei contributi dovuti alla Casdic dalle Aziende, Organizzazioni, dai loro dipendenti iscritti nonché dalle Casse e/o Fondi sanitari sono determinate, con delibera del Comitato Esecutivo, nel rispetto degli accordi nazionali ovvero delle intese e/o dei regolamenti aziendali, attuati anche a mezzo di Casse e/o Fondi sanitari e comunicati alla Casdic da ogni singola Azienda, Organizzazione, Cassa e/o Fondo sanitario al momento dell'iscrizione e, in seguito, subito dopo le eventuali variazioni.
    3. Le misure dei contributi dovuti alla Casdic dal personale in quiescenza e dai loro familiari beneficiari delle prestazioni nonché dai familiari dei dipendenti iscritti, non fiscalmente a loro carico, sono determinate dal Comitato Esecutivo.
    4. Il Comitato Esecutivo, sia nel caso che la Casdic operi in regime di mutualità, sia che operi mediante la stipula di polizze assicurative e/o contratti con altre Casse e/o Fondi sanitari, può anche stabilire prestazioni e/o misure di contributi differenziate, sia su specifica richiesta delle Aziende, delle Organizzazioni, delle Casse e/o Fondi sanitari iscritti e del personale in quiescenza iscritto, sia in conseguenza dell’andamento del rapporto sinistri/contributi riferito al periodo precedente e relativo agli enti di appartenenza dei dipendenti iscritti, ovvero all’Azienda di provenienza del personale in quiescenza iscritto, ovvero alle Casse e/o Fondi sanitari iscritti.
    5. Le Aziende/Organizzazioni/Casse e/o Fondi sanitari si obbligano a versare alla Casdic anche i contributi a carico degli assicurati - con le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo della Casdic stessa - con recupero nei confronti degli interessati.
    6. Nell'ipotesi di iscrizione nel corso dell'anno i contributi previsti nel presente articolo sono dovuti dalla decorrenza dell'iscrizione, nella misura stabilita dal Comitato Esecutivo della Casdic.
    7. Gli interessi di mora per ritardato pagamento sono stabiliti nella misura del tasso legale di tempo in tempo vigente, aumentato di 4 punti ovvero nella diversa misura stabilita dal Comitato Esecutivo che di volta in volta ne delibera l’applicazione, dandone comunicazione alle Aziende iscritte.
    8. Le Organizzazioni e/o le Aziende iscritte comunicano alla Casdic ogni anno entro il mese di gennaio il numero complessivo dei propri dipendenti in servizio ai fini dell’esatta determinazione del contributo dovuto anche per le spese di gestione.

    Articolo 10

    Ritardato versamento

    1. Tutti i versamenti devono essere eseguiti nei termini e con le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo.
    2. Trascorso il termine utile per il versamento, l'inadempiente dovrà corrispondere anche gli interessi di mora nella misura prevista nel presente Regolamento ovvero determinata dal Comitato Esecutivo, valendo la domanda di iscrizione quale obbligo al pagamento degli interessi di mora come sopra determinati.
    3. Le disposizioni di cui sopra valgono nei confronti delle Organizzazioni, Aziende, Casse e/o Fondi sanitari iscritti e nei confronti degli iscritti persone fisiche in tutti i casi in cui sussiste un obbligo di pagamento diretto nei confronti della Casdic.

    Articolo 11

    Prestazioni

    1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto, la Casdic, escluso ogni fine di lucro:
      - riconosce, anche mediante la stipula di contratti con Enti, Società o Istituti Assicurativi, ovvero con altre Casse o Fondi Sanitari, un concorso alle spese sostenute dagli iscritti per usufruire delle prestazioni sanitarie. Tali prestazioni, e le relative condizioni, sono quelle previste nei contratti di volta in volta stipulati dalla Casdic con società assicuratrici ovvero con altre Casse e/o Fondi sanitari;
      - stipula convenzioni con soggetti di diritto attivi nel settore sanitario finalizzate ad ottenere per gli iscritti condizioni più favorevoli di quelle usualmente praticate sul mercato per l’utilizzo di servizi di natura sanitaria forniti da detti soggetti.  
    2. In regime di mutualità, le prestazioni sanitarie e le condizioni sono quelle di volta in volta stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
    3. Le ulteriori prestazioni assicurative di natura assistenziale di cui all’art. 3 comma 3 dello Statuto sono definite – relativamente ai termini, alle modalità e alle condizioni per l’utilizzo – con delibera del Consiglio di Amministrazione.

    Articolo 12

    Limitazione di responsabilità

    1. Qualora la Casdic, a garanzia della propria gestione nonché per il raggiungimento del proprio scopo, intenda avvalersi di apposita copertura assicurativa, la responsabilità della Casdic stessa è limitata all'obbligo, se richiesta, di promuovere avverso la Compagnia eventualmente inadempiente, ogni azione a tutela dei diritti degli interessati.
    2. In ogni caso, delle obbligazioni assunte nei confronti degli Associati e degli iscritti, la Casdic risponde unicamente con il proprio patrimonio, esclusa ogni responsabilità personale dei componenti gli organi statutari.

    Articolo 13

    Obbligo di segretezza

    1. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e tutti i collaboratori e i dipendenti che prestano la propria opera in favore della Casdic, sono obbligati a mantenere segrete e a non divulgare a terzi tutte le conoscenze acquisite sulle attività svolte e sulle iniziative assunte dalla Casdic per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
    2. A maggior tutela del diritto della Casdic a mantenere segrete e riservate le proprie attività ed iniziative istituzionali, tutti i soggetti di cui sopra dovranno rilasciare in favore della Casdic, al momento dell'assunzione dell'incarico, un impegno personale scritto, assumendo altresì specifico obbligo di risarcimento del danno in caso di inadempimento.

    SEZIONE SPECIALE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI DI LONG TERM CARE.

    Articolo 14

    Oggetto

    1. Le norme stabilite nella presente Sezione Speciale individuano e disciplinano le prestazioni di long term care rese dalla Casdic in favore di tutti gli aventi diritto, così come definiti negli artt. 19 e 20 dello Statuto e nel successivo art. 16 del presente Regolamento.
    2. Si richiama altresì tutta la specifica normativa dettata in materia dallo Statuto e segnatamente: l’art. 3, secondo comma; l’art. 4, secondo e terzo comma; l’intera Sezione Speciale per la disciplina statutaria dell’attività di long term care (artt. 17, 18, 19, 20, 21 e 22).

    Articolo 15

    Attuazione degli scopi

    1. L’assistenza viene garantita dalla Casdic ai soggetti aventi diritto che si trovino in uno stato di non autosufficienza, così come definito nel successivo art.17, per un periodo di tempo continuato, superiore a 90 giorni.
    2. Il Consiglio di Amministrazione procede, con cadenza triennale a partire dall’1.1.2008, a definire le forme, i termini e le modalità per l’erogazione delle prestazioni, elaborando in tal modo lo standard minimo delle prestazioni da erogare, attenendosi ai limiti indicati nel successivo art. 17 ed avvalendosi anche di consulenze tecniche.

    Articolo 16

    Iscritti

    1. Oltre ai soggetti indicati nelle lettere c), d) ed e) dell’ articolo 19, primo comma dello Statuto della Casdic, hanno diritto di beneficiare delle prestazioni di long term care tutti i soggetti individuati nell’art. 4, primo comma, dell’Accordo “A” del 22 dicembre 2008 - sottoscritto da tutti gli Associati della Casdic - purché dipendenti dai soggetti indicati alle lettere a) e b) dell’art. 19 dello Statuto della Casdic.
    2. I lavoratori con contratto a tempo determinato e con contratto di inserimento e di apprendistato presso Aziende/Organizzazioni iscritte di diritto alla Casdic, hanno diritto alle prestazioni di long term care qualora la condizione di non autosufficienza si determini durante il periodo di durata dell’iscrizione.
    3. Il personale in quiescenza avente diritto mantiene tale diritto alle prestazioni di long term care anche qualora l’Azienda di provenienza, successivamente al pensionamento degli interessati, non sia più associata con mandato di rappresentanza sindacale all’ABI. Il venir meno della condizione di Azienda conferente mandato di rappresentanza sindacale all’ABI esplica i propri effetti - nel senso che viene meno il diritto alla copertura di long term care - esclusivamente nei confronti dei soggetti che sono “in servizio” al momento del venir meno della suddetta condizione.
    4. Le Aziende/Organizzazioni iscritte di diritto devono comunicare alla Casdic le variazioni circa i propri dipendenti e le cause di cessazione del rapporto di lavoro entro il mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
    5. In caso di richiesta di prestazioni in favore di un iscritto in quiescenza avente diritto, dovrà essere annualmente prodotto alla Casdic certificato di esistenza in vita dell’interessato. A tal fine, il datore di lavoro provvederà ad informare per iscritto di quest'obbligo il lavoratore che cessi il rapporto di lavoro.
    6. Condizione per l’operatività dell’iscrizione di diritto è l’inserimento e la permanenza del beneficiario al momento della richiesta delle prestazioni di long term care negli elenchi nominativi inviati alla Casdic dalle Aziende/Organizzazioni iscritte di diritto.
    7. Ogni variazione degli elenchi nominativi deve essere comunicata dalle Aziende/Organizzazioni entro e non oltre il mese successivo al suo verificarsi.

    Articolo 17

    Definizione di stato di non autosufficienza

    1. Viene definita persona "non autosufficiente” quella incapace in modo tendenzialmente permanente e comunque per un periodo superiore a 90 giorni di svolgere in tutto od in parte le seguenti “attività elementari della vita quotidiana:
    • lavarsi (farsi il bagno o la doccia);
    • vestirsi e svestirsi;
    • igiene personale (utilizzare la toeletta, lavarsi);
    • mobilità;
    • continenza;
    • alimentazione (bere e mangiare).
      2. Per ogni attività la Casdic, avvalendosi di una commissione medica, accerta il grado di autonomia del beneficiario ed assegna un punteggio secondo lo schema di valutazione funzionale di seguito riportato.
      3. Lo stato di non autosufficienza viene riconosciuto quando la somma dei punteggi raggiunge almeno 40 punti.

    TABELLA PUNTI

    Schema per l’accertamento dell’insorgere di non autosufficienza

    Lavarsi

    1° grado: l’Assistito è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo: punteggio 0

    2° grado: l’Assistito necessita di assistenza per entrare e/o uscire dalla vasca da bagno: punteggio 5

    3° grado: l’Assistito necessita di assistenza per entrare e/o uscire dalla vasca da bagno e durante l’attività stessa del farsi il bagno: punteggio 10

    Vestirsi e svestirsi

    1° grado: l’Assistito è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo: punteggio 0

    2° grado: l’Assistito necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore o per la parte inferiore del corpo: punteggio 5

    3° grado: l’Assistito necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore che per la parte inferiore del corpo: punteggio 10

    Igiene personale

    1° grado: l’Assistito è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti gruppi di attività identificati con (1), (2) e (3):

    (1) andare al bagno
    (2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi
    (3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato in bagno:
    punteggio 0

    2° grado: l’Assistito necessita di assistenza per almeno 1 o al massimo 2 dei suindicati gruppi di attività: punteggio 5

    3° grado: l’Assicurato necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività: punteggio 10

    Mobilità

    1° grado: l’Assistito è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza assistenza di terzi: punteggio 0

    2° grado: l’Assistito necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari tecnici, come ad esempio la sedia a rotelle o le stampelle. È però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto: punteggio 5

    3° grado: l’Assistito necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi: punteggio 10

    Continenza

    1° grado: l’Assistito è completamente continente:punteggio 0

    2° grado: l’Assistito presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno: punteggio 5

    3° grado: l’Assistito è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come pannoloni, catetere o colostomia: punteggio 10

    Alimentazione

    1° grado: l’Assistito è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati e serviti: punteggio 0

    2° grado: l’Assistito necessita di assistenza per 1 o più delle seguenti attività: sminuzzare/tagliare i cibi, sbucciare la frutta, aprire contenitore/una scatola, versare bevande nel bicchiere: punteggio 5

    3° grado: l’Assistito non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di questa categoria l’alimentazione artificiale: punteggio 10 

    Articolo 18

    I servizi di assistenza forniti dalla Casdic

    1. La Casdic, avvalendosi di accordi e/o contratti stipulati con società specializzate (Network), pone a disposizione degli aventi diritto le seguenti tipologie di convenzioni a pagamento:
      - Residenze Socio Assistenziali (RSA) private e pubbliche;
      - Strutture di riabilitazione e lungodegenza;
      - Assistenza domiciliare di tipo infermieristico;
      - Servizi socio assistenziali (esemplificatamente: badanti, piccoli aiuti domestici, commissioni, interventi ausiliari personalizzati, ecc…);
      - Psicologi e psicoterapeuti per supporto post-traumatico;
      - Altri consulenti.
    2. La Casdic, sempre a mezzo della società di network incaricata fornisce, a titolo gratuito, ulteriori servizi di supporto agli aventi diritto, relativi alla costituzione di una centrale operativa telefonica, all’ottenimento di certificazione medica specialistica e complementare, all’assistenza telefonica di psicologi.
    3. In ogni caso, i singoli servizi messi a disposizione a pagamento e/o a titolo gratuito, sono quelli contenuti nei contratti e/o accordi stipulati da Casdic con una società di network e sono oggetto di specifica ed analitica informativa ai singoli beneficiari, data dalla Casdic attraverso la pubblicazione nel suo sito internet ed attraverso la divulgazione fatta dalle singole aziende di appartenenza dei beneficiari.

    Articolo 19

    Modalità di determinazione della prestazione

    Eventuali revisioni dell’importo annuale della prestazione da erogare ai soggetti che diventino non autosufficienti sono concordate tra gli Associati della Casdic. 

    Articolo 20

    Modalità operative e attuative della garanzia

    1. a copertura di long term care verrà riconosciuta ai soggetti aventi diritto - secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento - che abbiano fatto la richiesta di erogazione delle prestazioni nel termine massimo di 2 anni dalla manifestazione dello stato di non autosufficienza, come definito dall’art. 17, da verificarsi, accertarsi e riconoscersi dalla Casdic.
    2. L’inosservanza del termine come sopra stabilito è causa di decadenza del diritto ad ottenere le prestazioni di long term care.
    3. Le condizioni per l’erogazione delle prestazioni, le esclusioni, gli obblighi di informativa e di comunicazione, la documentazione sono fissate dal Consiglio di Amministrazione della Casdic in conformità allo standard delle tipologie di prestazioni di cui al presente Regolamento.

    Articolo 21

    Modalità di erogazione delle prestazioni

    1. Per la verifica e l’accertamento del diritto dei beneficiari di ricevere i servizi ed i contributi economici erogati, la Casdic può avvalersi di una società specializzata alla quale conferisce il mandato per la gestione operativa delle singole posizioni, denominata Società di Gestione.
    2. Pertanto, verificatosi l’insorgere di uno stato di non autosufficienza, l’avente diritto, utilizzando gli appositi modelli forniti dalla Casdic, dovrà richiederne il riconoscimento alla Casdic ovvero alla Società di Gestione, se nominata, allegando alla richiesta:
      - certificato del medico curante attestante l’insorgere della non autosufficienza;
      - relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza;
      - documentazione sanitaria (cartelle cliniche, relazioni mediche, accertamenti diagnostici) utile alla valutazione del quadro clinico.
    3.  L’interessato dovrà fornire tutte le informazioni relative al proprio stato di salute e si assume la responsabilità della veridicità delle dichiarazioni rese.
    4. La commissione medica in seno alla Società di Gestione, eventualmente avvalendosi della consulenza tecnico-specialistica ritenuta necessaria, esaminerà e valuterà la documentazione ricevuta.
    5. Ogni pratica è definita dalla Casdic nel termine massimo di tre mesi, decorrente dalla data di ricevimento di tutta la documentazione.
    6. L’accertamento con esito positivo dà diritto all’erogazione della prestazione a decorrere dalla data della richiesta derivante dallo stato di non autosufficienza.
    7. Le prestazioni sono dovute, permanendo lo stato di non autosufficienza, fino al decesso dell’assistito, che dovrà essere immediatamente comunicato dai familiari conviventi alla Casdic e alla Società di Gestione.
    8. Gli importi percepiti dopo il decesso dovranno essere rimborsati.
    9. In caso di venir meno dello stato di non autosufficienza è fatto obbligo al beneficiario di farne immediata comunicazione alla Casdic.
    10. In ogni caso, lo stato di non autosufficienza è soggetto a verifica e revisione ogni 12 mesi.
    11. Pertanto, la Casdic avrà diritto di richiedere accertamenti medici che attestino la permanenza dello stato di non autosufficienza.
    12. Qualora l’accertamento evidenzi il recupero della autosufficienza, la Casdic comunicherà all’assistito la sospensione ovvero la revoca definitiva delle prestazioni, con diritto al rimborso delle eventuali somme percepite dopo la data del recupero dell’autosufficienza.
    13. La Casdic, in ogni caso, ha la facoltà di procedere in ogni momento, eventualmente alla presenza del Medico curante dell’Assicurato, a controlli presso il beneficiario e in particolare di farlo esaminare da un Medico di sua scelta. Potrà inoltre richiedere l’invio di ogni documento che ritenga necessario per valutare il suo stato di salute.
    14. In caso di rifiuto da parte del beneficiario di sottoporsi ad un controllo o di inviare i documenti richiesti, l’erogazione delle prestazioni è revocata dalla data della richiesta della Casdic.
    15. In caso di controversia sull’esito della verifica periodica dello stato di non autosufficienza si applica il successivo articolo 22.
    16. La Casdic ha facoltà di richiedere certificazione di esistenza in vita del beneficiario con cadenza annuale.
    17. La revoca e/o la sospensione delle prestazioni è deliberata dal Comitato Esecutivo, su delega del Consiglio di Amministrazione.
    18. La liquidazione in soluzione unica e/o periodica delle somme dovute dalla Casdic agli aventi diritto è effettuata con firma del Presidente, o, in sua assenza, del Vice Presidente.

    Articolo 22

    Controversie

    1. In caso di disaccordo sul riconoscimento dello stato di non autosufficienza potrà essere fatto ricorso ad un procedimento arbitrale secondo la procedura di seguito indicata:
    • nel caso in cui lo stato di non autosufficienza non venga riconosciuto dalla Casdic, l’assistito ha facoltà, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di rifiuto, di promuovere, mediante lettera raccomandata A/R spedita alla Casdic, la decisione da parte di un Collegio Arbitrale composto da tre medici, di cui uno nominato dalla Casdic, l’altro dall’assistito (contestualmente al ricorso) ed il terzo scelto di comune accordo dalle due parti. In caso di mancato accordo entro 20 giorni dalla richiesta di arbitrato, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale di Roma.
    • Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza, secondo equità e in modo inappellabile, entro il termine di 30 giorni, prorogabili una sola volta di altri 30 giorni, come amichevole compositore senza formalità di procedura.
    • Gli arbitri, ove lo credano, potranno esperire qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare od incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc…).
    • Ciascuna delle parti sopporta le spese e competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico. Le altre spese sono a carico della parte soccombente.

    Articolo 23

    Esclusioni

    1. L’esclusione degli aventi diritto alle prestazioni di long term care è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nei seguenti casi:
    • dolo dell’iscritto;
    • partecipazione attiva dell’iscritto ad atti dolosi;
    • partecipazione attiva dell’iscritto a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la prestazione può essere erogata alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
    • partecipazione attiva dell’iscritto a tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di Stato;
    • malattie intenzionalmente procurate, alcolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti o abuso di farmaci;
    • infortuni derivanti da attività sportive pericolose: alpinismo con scalate di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida e uso di motoslitte e bob, sci fuori pista, hockey su ghiaccio, tutte le attività aeree con la sola eccezione del volo in qualità di passeggero in aereo autorizzato, corse e gare automobilistiche, motonautiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti; immersione con autorespiratore, speleologia, canoa e rafting, concorsi di equitazione, caccia e tiro, parapendio, pugilato, atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
    • trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo – naturali o provocati – e accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

      2. Le prestazioni di long term care non vengono erogate a coloro che risultassero già affetti da invalidità totale e permanente e/o non autosufficienza o avessero già in corso accertamenti a tale scopo alla data del 1/01/2008.

    Articolo 24

    Contributi annuali

    1. I soggetti individuati e specificati nell’art. 21, primo comma, dello Statuto sono obbligati a corrispondere direttamente alla Casdic, entro e non oltre il mese di gennaio, i contributi annuali nella misura capitaria determinata nel CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti e nel CCNL per i dirigenti, di volta in volta vigenti.
    2. Il pagamento dei contributi dovuti a seguito di nuove assunzioni, ovvero di passaggio alla categoria dei dirigenti deve essere effettuato entro e non oltre il mese successivo all’assunzione o al passaggio di categoria, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

    Articolo 25

    Impiego dei contributi

    1. In forza di quanto stabilito nell’articolo 6 del Verbale di Accordo “ B” del 22 dicembre 2008, una quota parte del contributo annuo per LTC – fino ad un massimo di 2,00 euro per ciascun dipendente iscritto – è destinata al concorso spese di gestione per l’attività di long term care svolta dalla Casdic. La Casdic provvede ad investire i contributi nel rispetto degli interessi della generalità degli iscritti, sulla base di quanto è deliberato in materia dal Consiglio di Amministrazione della Casdic stessa.

    Articolo 26

    Consulenze tecniche

    1. Il Consiglio di Amministrazione, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi di consulenze tecniche, interne e/o esterne, nel rispetto del presente Regolamento e delle normative vigenti, con oneri a carico della Casdic stessa.

    Articolo 27

    Privacy e trattamento dei dati personali

    1. La Casdic si impegna al rispetto della riservatezza delle informazioni relative agli iscritti e beneficiari ad essa pervenute, nonché al rispetto della normativa di cui al Dlgs. n. 196/03 e provvedimenti di legge successivi, in materia di trattamento dei dati personali.
    2. I soggetti obbligati al pagamento dei contributi sono incaricati di fornire l’informativa sulla privacy agli aventi diritto.