CASDIC
Accordi

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 22 NOVEMBRE 1990 «DICHIARAZIONE DELLE PARTI» N. 1 IN CALCE AL CAP. XXVI

 

1. -In relazione all'avvenuta istituzione nel settore di misure a carattere assistenziale che sovvengano il personale direttivo in caso di spese connesse a malattie o infortunio (di cui al contratto 27 ottobre 1987 ed alla successiva intesa del 14 novembre 1989), le parti convengono di:

- elevare, a far tempo dal 1° gennaio 1991, la spesa annua complessiva a carico dell'azienda in misura comunque non superiore a L. 600.000 per ciascun interessato in servizio alla data di stipula delle relative polizze assicurative a favore dei dipendenti e del relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico). L'utilizzo della predetta nuova misura verrà effettuato sentite le delegazioni sindacali aziendali di cui all'art. 96.

Il trattamento di cui sopra non si cumula con analoghe misure eventualmente in atto presso singole aziende, salvo l'adeguamento dell'importo all'uopo destinato ove inferiore;

 

- avviare, entro 3 mesi dalla data di stipulazione del presente contratto collettivo nazionale, i lavori di un'apposita commissione di studio mista -composta da esponenti di Assicredito, Federdirigenticredito e Sinfub -incaricata di valutare la possibilità di regolamentare le prestazioni in parola, ferma la spesa per azienda stabilita nel precedente alinea, anche tramite strumenti diversi da quelli in atto (Cassa nazionale o simili).

 

ATTO COSTITUTIVO

DELLA

CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZA SANITARIA PER IL PERSONALE DIRETTIVO DEL SETTORE DEL CREDITO

 

C.A.S.DI.C.

 

L'anno 1992, il giorno 3 del mese di dicembre, in Roma, Via Col di Lana n. 28, avanti a me dottor Gennaro Mariconda, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, sono presenti i signori:

 

1) Giancarlo Durante (omissis), il quale interviene nella sua qualità di procuratore speciale del Prof. Tancredi Bianchi (omissis) Presidente della «Associazione sindacale fra le aziende del credito (Assicredito) con sede in Roma, Via Paisiello n. 5 (omissis);

2) Augusto Garzia (omissis), il quale interviene nella sua qualità di Segretario Generale del «Sindacato nazionale dirigenti, funzionari e quadri bancari -Sinfub» con sede in Roma, Piazza dei Navigatori n. 7 (omissis);

3) Celestino Gipponi (omissis), il quale interviene nella sua qualità di Presidente della «Federazione nazionale del personale direttivo delle aziende di credito e finanziarie» con sede in Roma, Via Nazionale n. 75 (omissis).

 

Certo io Notaio dell'identità personale dei comparenti i quali - d'accordo tra di loro e con il mio consenso -rinunciano all'assistenza dei testimoni e quindi con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

 

Articolo 1

 

È costituita tra l'Associazione sindacale fra le aziende del credito (Assicredito) con sede in Roma, il Sindacato nazionale dirigenti, funzionari e quadri bancari -Sinfub con sede in Roma e la Federazione nazionale del personale direttivo delle aziende di credito e finanziarie con sede in Roma, una associazione, a tempo indeterminato, denominata:

 

CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZA SANITARIA PER IL PERSONALE DIRETTIVO DEL SETTORE DEL CREDITO

 

(di seguito: CASSA).

 

Articolo 2

 

L'associazione ha sede in Roma, Via Paisiello n. 5.

 

Articolo 3

 

Le norme che regolano il funzionamento dell' associazione, gli scopi che la stessa si propone ed i mezzi per attuarli sono contenuti nello statuto che, composto di n. 15 articoli, previa lettura, firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera «B», perché ne formi parte integrante e sostanziale.

 

Articolo 4

 

I comparenti convengono che la CASSA sia retta da un Consiglio di Amministrazione del quale, per il primo triennio, nominano componenti i signori:

 

 

 

 

-Aimo Mangilli (omissis): Presidente;

-Riccardo Izzi (omissis): Vice Presidente;

-Gaetano De Masellis (omissis): Segretario Consigliere;

-Marco Cicogna (omissis): Consigliere; 

-Matteo Montagna (omissis): Consigliere; 

-Flavio Italo Argentesi (omissis):Consigliere; 

-Giancarlo Durante (omissis): Consigliere; 

-Giancarlo Stasi (omissis): Consigliere; 

-Lucio Fabio Ferrini (omissis): Consigliere; 

-Vito La Porta (omissis): Consigliere; 

-Pietro Taschini (omissis): Consigliere; 

-Pietro Pisani (omissis): Consigliere; 

-Roberto Belardo (omissis): Consigliere; 

-Paolo Pasqualini (omissis): Consigliere;

 

Articolo 5

 

I comparenti nominano, per il primo triennio, componenti del Collegio dei Revisori dei Conti i signori:

 

-Fernando Giammei (omissis): Presidente;

-Ugo Battaglia (omissis): membro effettivo; 

-Francesco Antonio Perrini (omissis):membro effettivo; 

-Ferruccio Lorenzoni (omissis): membro effettivo; 

-Paolo Coppola (omissis): membro effettivo; 

-Lucio Kravos (omissis): membro effettivo;

 

 

-Angelo Zennaro (omissis): membro supplente; 

-Cesare Onorati (omissis): membro supplente; 

-Bruno Raineri (omissis): membro supplente; 

-Emilio Scafi (omissis): membro supplente.

 

Articolo 6

 

Le spese del presente atto dipendenti e conseguenziali sono a carico dell'associazione.

Del presente atto ho dato lettura ai comparenti, i quali da me richiesti lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono.

 

Scritto da persona di mia fiducia su due fogli per pagine sette e fin qui della ottava a macchina ed in piccola parte a mano.

 

 

F.ti:       Giancarlo Durante

Augusto Garzia

Celestino Gipponi

Gennaro Mariconda, Notaio

 

(omissis)


VERBALE DI INTESA

 

 

 

II giorno 25 giugno 1993, in Roma

 

fra

 

ASSICREDITO

 

e

 

 

(omissis) (*)

 

in relazione a quanto previsto dall'art.3, terzo comma, dell'accordo nazionale 2 dicembre 1992 in tema di assistenza sanitaria integrativa per il personale direttivo, si concorda di definire in L. 200.000 la misura del contributo annuo (periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993), a carico dei dirigenti e funzionari di cui al secondo comma dell'art.3 medesimo, iscritti alla «Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale direttivo del settore del credito -C.A.S.DI.C.».

 

L'importo suindicato verrà anticipato alla C.A.S.DI.C. dalle Aziende iscritte, a far data dal 1° luglio 1993, con recupero nei confronti dei dirigenti e funzionari alle dipendenze iscritti, mediante trattenute da effettuare entro il 31 dicembre 1993 sullo stipendio dei suddetti dirigenti e funzionari ovvero, in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sulle competenze degli stessi.

 

Le disposizioni di cui sopra non operano per quelle situazioni, relative a singole Aziende, già definite in materia, alla data di stipula del presente verbale di intesa.

______

(*) L 'accordo è stato stipulato con la Federdirigenticredito-Cida e con il Sinfub.

 

VERBALE DI INTESA

 

 

 

Il giorno 16 dicembre 1993, in Roma

 

fra

 

ASSICREDITO

 

e

 

(omissis) (*)

 

 

in relazione ed a modifica di quanto previsto dall'art.3, terzo comma dell'accordo nazionale sottoscritto fra le parti medesime il 2 dicembre 1992, si conviene quanto segue:

 

la misura del contributo annuo - periodo dal 1°gennaio al 31 dicembre 1994 - a carico dei dirigenti e funzionari dipendenti dalle aziende aderenti alla Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale direttivo del settore del credito (CASDIC), resta confermata in L.200.000;

 

detto importo verrà erogato alla CASDIC dalle aziende medesime a far data dal 1°gennaio 1994, con recupero sulla retribuzione spettante agli interessati entro il 30 aprile 1994 ovvero, in caso di cessazione del rapporto di lavoro entro il suddetto termine, sulle relative competenze finali;

 

le disposizioni di cui sopra non operano per quelle situazioni, relative a singole aziende, che per il 1994 vengano diversamente definite in materia.

 

_______

 

(*) L 'accordo è stato stipulato con la Federdirigenticredito-Cida e con il Sinfub.


VERBALE DI INTESA

 

 

 

Il giorno 22 dicembre 1994, in Roma

 

    tra

 

     ASSICREDITO e

 

        (omissis) (*)

 

 

in relazione ed a modifica di quanto previsto dall'art. 3, terzo comma del- l'accordo nazionale sottoscritto fra le parti medesime il 2 dicembre 1992, si conviene quanto segue:

 

-la misura del contributo annuo -concernente il periodo dal I° gennaio al 31 dicembre 1995 -a carico dei dirigenti e funzionari dipendenti dalle aziende aderenti alla Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale direttivo del settore del credito (CASDIC), resta confermata in L. 200.000;

-detto importo verrà erogato alla CASDIC dalle aziende medesime a far data dal I° gennaio 1995, con recupero sulla retribuzione spettante agli interessati entro il 30 aprile 1995 ovvero, in caso di cessazione del rapporto di lavoro entro il suddetto termine, sulle relative competenze finali;

-le disposizioni di cui sopra non operano per quelle situazioni, relative a singole aziende, che per il 1995 vengano diversamente definite in materia.

 

_______

(*) L'accordo è stato stipulato con la Federdirigenticredito-Cida e con il Sinfub.

 

ACCORDO QUADRO NAZIONALE

 

 

 

Il giorno 7 febbraio 1996, in Roma

 

- l'Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito (ASSICREDITO)

 

- la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie (FEDERDIRIGENTICREDITO- CIDA)

 

- il Sindacato Nazionale Dirigenti, Funzionari e Quadri Bancari (SINFUB)

 

nell'intento di migliorare ulteriormente il sistema di assistenza sanitaria integrativa in atto nel settore per il personale direttivo, anche in relazione a quanto attuato per la dirigenza nei maggiori settori produttivi, e allo scopo di promuovere lo sviluppo della Cassa nazionale di assistenza sanitaria, denominata Casdic, costituita con accordo nazionale 2 dicembre 1992 a favore del personale direttivo medesimo;

 

considerando necessario a tali fini addivenire ad una nuova intesa nazionale in materia, sia per gli aspetti normativi che per quelli di carattere economico;

 

nel confermare, come linea di tendenza, l'esigenza che al finanziamento del sistema di assistenza sanitaria integrativa concorrano sia le Aziende che il personale direttivo nella proporzione, rispettivamente, di 2/3 e di 1/3 dell'importo totale,

 

in sostituzione e a modifica del predetto accordo nazionale 2 dicembre 1992  convengono quanto segue:

 

Art.1

 

La premessa costituisce parte integrante dell'accordo.

 

Art.2

 

L'assistenza sanitaria integrativa verrà, per auspicio comune delle parti, garantita al personale direttivo del settore tramite la Casdic (Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale direttivo del settore del credito), salvo quanto previsto ai commi seguenti.

 

Le Aziende associate all'Assicredito che alla data del presente accordo abbiano costituito (o aderito a) una diversa Cassa o un Fondo sanitario stabiliranno se aderire o meno - ed, eventualmente, con quali tempi e modalità - alla Casdic, d'intesa con le delegazioni sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'atto costitutivo della Casdic, dandone tempestiva comunicazione alla Cassa medesima.

 

Le Aziende associate ad Assicredito che intendano aderire alla Casdic possono mantenere in essere le intese stipulate con il mercato assicurativo modificandone al caso la titolarità a favore della Cassa, ovvero - qualora abbiano costituito una Cassa o un Fondo aziendale - possono realizzare ai fini anzidetti le relative intese tra la propria Cassa o Fondo e la Casdic.

 

Art.3

 

Lo Statuto della Casdic, costituita con atto notarile il 3 dicembre 1992, viene sostituito con quello accluso, che viene approvato dalle Parti con il presente accordo di cui è parte integrante; eventuali modifiche al vigente Regolamento della Cassa saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'organismo medesimo.

 

Art.4

 

Salvo quanto diversamente stabilito in materia nel suddetto Regolamento, le Aziende iscritte alla Cassa verseranno alla stessa entro il 15 dicembre di ogni anno il contributo capitario annuo complessivo a proprio carico (quale definito contrattualmente) moltiplicato per il numero dei dirigenti e dei funzionari alle proprie dipendenze per l'assistenza sanitaria integrativa dei medesimi e del relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico); i predetti dirigenti e funzionari, pertanto, qualora non si iscrivano alla Cassa, non fruiranno del contributo richiamato nel presente comma.

 

Gli importi dei contributi definiti con accordo del 7 febbraio 1996 a carico delle Aziende e dei dirigenti e funzionari iscritti alla Casdic potranno essere rivisti dalle Parti firmatarie del presente accordo nel quadro delle complessive valutazioni concernenti il rinnovo della parte economica del contratto collettivo nazionale per il personale direttivo.

 

La quota a carico dei dirigenti e funzionari iscritti verrà anticipata dalle rispettive Aziende iscritte alla Casdic entro la fine dell'anno precedente quello di riferimento e trattenuta agli interessati in sede di erogazione delle competenze del mese di aprile successivo.

 

Art.5

 

Resta confermato in L.50.000 l'importo del premio di ingresso che i dirigenti e i funzionari alle dipendenze di ciascuna Azienda aderente alla Casdic sono tenuti ad erogare al momento dell'iscrizione, indipendentemente dal numero dei familiari assistibili, per le spese di gestione della Cassa.

 

L'ammontare del contributo dovuto alla Casdic dall'Azienda viene incrementato, per le stesse finalità di cui al comma precedente e quale concorso spese di gestione, di un importo di L.20.000 per ciascun dirigente e funzionario in servizio iscritto alla Cassa medesima.

 

Art.6

 

Il presente accordo, che decorre dalla data di stipulazione, avrà durata fino al 30 giugno 1999 per la parte normativa, e fino al 30 giugno 1997, per la parte economica, e si intenderà rinnovato di biennio in biennio ove non disdetto da una delle Parti stipulanti almeno tre mesi prima delle citate scadenze.

 

RACCOMANDAZIONE

 

Su sollecitazione delle organizzazioni sindacali del personale direttivo stipulanti il presente accordo, l'Assicredito raccomanda alle Aziende di considerare con il massimo spirito di comprensione un possibile concorso alle spese destinate ad un trattamento di assistenza sanitaria integrativa a favore del personale direttivo andato in quiescenza dopo il I° gennaio 1988, in contemperata valutazione delle situazioni in atto e delle disponibilità aziendali.

 

Allegato

                                               Omissis

 

 

 

VERBALE DI INTESA

 

 

 

Il giorno 7 febbraio 1996, in Roma

 

tra

 

 

- l'Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito (ASSICREDITO)

 

e

 

- la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie (FEDERDIRIGENTICREDITO-CIDA)

- il Sindacato Nazionale Dirigenti, Funzionari e Quadri Bancari (SINFUB)

 

si conviene che a far tempo dall'anno 1996 (periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre) la misura del contributo annuo per la Casdic è determinata come segue:

 

- a carico dell'Azienda a favore di ciascun dirigente e funzionario - e del relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico) - iscritto alla Casdic e alle dipendenze di una Azienda aderente alla Cassa, sarà pari a L. 700.000;

- a carico dei dirigenti e funzionari di cui all'alinea precedente sarà pari a L. 300.000.

 

Le disposizioni di cui sopra non operano, per l'anno 1996, in quelle situazioni aziendali che, per la materia dell'assistenza sanitaria integrativa, alla data di stipula del presente accordo siano state diversamente definite, fermo restando che i trattamenti suindicati non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole Aziende.

 

VERBALE DI ACCORDO

 

 

 

II giorno 7 febbraio 1996, in Roma

 

tra

 

- l'Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito (ASSICREDITO)

e

 

 

- la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie (FEDERDIRIGENTICREDITO-CIDA)

- il Sindacato Nazionale Dirigenti, Funzionari e Quadri Bancari (SINFUB)

 

in relazione all'accordo stipulato in data odierna e riguardante la CASDIC (Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale direttivo del settore del credito), le parti concordano che, a far tempo dal 1° gennaio 1996, per tutte le Aziende destinatarie dell'accordo 22 novembre 1990, l'importo della misura a carattere assistenziale di cui alla «Dichiarazione delle Parti n. 1» in calce all'art.102 del contratto nazionale citato viene elevato da L. 600.000 a L. 700.000 annue.

 

Le disposizioni di cui sopra non operano, per l'anno 1996, in quelle situazioni aziendali che, per la materia dell'assistenza sanitaria integrativa, alla data di stipula del presente accordo siano state diversamente definite, fermo restando che il trattamento suindicato non si cumula con analoghe misure eventualmente in atto presso singole Aziende.

 

ACCORDO

 

 

 

Il giorno 30 ottobre 1997, in Roma

 

 

- l'Associazione Bancaria Italiana (ABI)

 

- la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie (FEDERDIRIGENTICREDITO-CIDA)

 

- il Sindacato Nazionale Dirigenti, Funzionari e Quadri Bancari (SINFUB)

 

premesso

 

- che, a seguito della fusione per incorporazione di Assicredito, stipulata il 25 giugno 1997, dal 1° luglio 1997 l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) è subentrata all'Associazione incorporata nella qualità di socio fondatore della Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale direttivo del settore del credito (Casdic);

 

- che, pertanto, l'ABI ai sensi di legge ha assunto tutti i diritti e gli obblighi di Assicredito, quale socio fondatore della Casdic;

 

- che, per quanto sopra, si rende necessario apportare alcune modifiche al testo dello Statuto della Cassa,

 

concordano

 

che lo Statuto vigente della Casdic venga sostituito da quello accluso, come parte integrante della presente intesa. 

 

VERBALE DI ACCORDO

 

 

 

Il giorno 18 dicembre 1998, in Roma

 

 

- l'Associazione Bancaria Italiana (ABI)

 

- la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie (Federdirigenticredito -Cida)

 

- il Sindacato Personale Direttivo e Aree Professionali di Credito, Finanza e Assicurazioni (Sinfub)

 

premesso

 

- che a seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 n.460 si rende necessaria la modifica di alcuni articoli dello Statuto della Casdic per uniformarlo a quanto previsto dal menzionato provvedimento legislativo;

 

- che si rende necessario prevedere la possibilità di una maggiore articolazione delle prestazioni fornite dalla Casdic,

 

concordano

 

che lo Statuto vigente della Casdic venga sostituito da quello accluso, come parte integrante della presente intesa.

 

 

Omissis
VERBALE DI ACCORDO

 

 

 

il giorno 30 giugno 1999, in Roma

 

- l’Associazione Bancaria Italiana (ABI)

 

- la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie (Federdirigenticredito-Cida)

 

- il Sindacato Personale Direttivo e Aree Professionali di Credito, Finanza e Assicurazioni (Sinfub)

 

premesso

 

che la Casdic (Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale Direttivo del Settore del Credito) deve trasferire, per motivi di carattere organizzativo, la propria sede da Via Paisiello 5 a Piazza Grazioli 16,

 

che viene conseguentemente a modificarsi il contenuto dell’art.2 dello Statuto della Cassa medesima,

 

concordano

 

che lo Statuto vigente della Casdic, con le suddette modifiche all’art.2, venga sostituito da quello accluso, come parte integrante della presente intesa.

 

Omissis
ACCORDO QUADRO NAZIONALE

 

 

 

Il giorno 31 ottobre  2000, in Roma

 

 

tra

 

 

- l’Associazione  Bancaria  Italiana  (ABI)  e Fabi, Falcri, Federdirigenticredito-Cida, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Uil - c.a.

 

 

premesso   che

 

 

- nell’intento  di migliorare il sistema di assistenza  sanitaria integrativa nel settore del credito è stata costituita la C.A.S.DI.C.  con  accordo 2 dicembre 1992 a favore dei dirigenti e dei funzionari dell’area del credito;

 

- successivamente, in sostituzione e a modifica del  predetto accordo nazionale 2 dicembre 1992, è stato stipulato, tra ABI, Federdirigenticredito-Cida  e Sinfub  l’accordo quadro nazionale  del 7 febbraio  1996, che ha regolato l’attivita’ della Cassa  sia per gli aspetti normativi che economici;

 

- con accordo del 28 dicembre 1999, i soci fondatori della C.A.S.DI.C. - ABI, Federdirigenticredito-Cida  e Sinfub  - al fine di realizzare le aspettative e tutelare gli interessi  all’assistenza sanitaria integrativa di tutti i dipendenti del settore del credito, hanno convenuto – d’intesa con le Organizzazioni sindacali Fabi, Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, e Uilca, confermata dalle stesse  in data 19 gennaio  2000 - di apportare modificazioni ed integrazioni allo Statuto della Cassa, con riferimento alla nuova denominazione dell’Associazione ed alla nuova  definizione degli aventi diritto all’iscrizione, in attesa dell’allargamento della base associativa;

 

- sono maturate le condizioni per realizzare il suddetto allargamento della base associativa, e pertanto occorre rivedere la normativa statutaria e regolamentare che disciplina la C.A.S.DI.C. – Cassa nazionale di assistenza sanitaria  per il personale dipendente  del settore del credito;

 

 

cio’ premesso, in sostituzione - per la parte non richiamata – e a modifica dell’accordo quadro nazionale 7 febbraio 1996 e dell’accordo 28 dicembre 1999, si conviene quanto segue:

 

 

Articolo 1

 

 

La premessa costituisce parte integrante dell’accordo.

 

 

Articolo 2

 

 

Lo Statuto  vigente della C.A.S.DI.C.  è sostituito da quello accluso come parte integrante del presente Accordo, dandosi  contestualmente  mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione  di depositare il nuovo Statuto  agli atti di un notaio.  Le modifiche  al Regolamento  della Cassa  vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'organismo medesimo.

 

 

Articolo 3

 

 

Tutte  le Aziende  che, avendo  i requisiti statutariamente previsti,  intendono iscriversi alla C.A.S.DI.C. possono conseguire l’assistenza sanitaria integrativa sia mediante le intese con il mercato assicurativo definite direttamente dalla Cassa, sia mantenendo in essere le intese gia’ stipulate con il mercato assicurativo e modificandone la titolarità a favore della C.A.S.DI.C.. Inoltre, le Aziende  che abbiano costituito una Cassa o un Fondo Aziendale, possono realizzare al fine suddetto le relative intese tra la propria Cassa o Fondo  e la C.A.S.DI.C..

 

 

Articolo 4

 

 

Salvo quanto diversamente  stabilito in materia nel Regolamento, le Aziende iscritte alla Cassa verseranno alla stessa, entro  la data del mese di dicembre stabilita dal Consiglio di Amministrazione, il contributo capitario annuo complessivo a proprio  carico, moltiplicato per il numero dei  dipendenti, per l’assistenza sanitaria integrativa dei medesimi e del relativo nucleo familiare. I predetti  dipendenti ,pertanto, qualora  non si iscrivano alla Cassa, non fruiranno del contributo richiamato  nel presente  articolo .

Gli importi dei contributi da versare  alla C.A.S.DI.C. a carico delle Aziende  e/o  dei dipendenti iscritti sono oggetto di accordi sindacali. Per i dirigenti ed ex funzionari iscritti si fa riferimento a quanto previsto dall’intesa nazionale del 7 febbraio 1996.

La quota a carico dei dipendenti iscritti viene anticipata dalle rispettive  Aziende  iscritte  alla C.A.S.DI.C.  entro la fine dell’anno precedente  quello di riferimento  e successivamente  trattenuta agli interessati.

 

 

Articolo 5

 

 

I dipendenti di ciascuna  Azienda  aderente alla C.A.S.DI.C.  sono  tenuti ad erogare al momento dell’iscrizione, indipendentemente dal numero dei familiari assistibili, un premio di ingresso per le spese di gestione della C.A.S.DI.C. stessa; ogni decisione in merito alla misura dello stesso nonche’ relativamente alla sua variazione o soppressione, spetta al Consiglio di Amministrazione  della Cassa.

L’ammontare del contributo annuo, dovuto alla C.A.S.DI.C. dalle Aziende iscritte, a titolo di concorso spese di gestione,è stabilito di anno in anno  dal Consiglio di Amministrazione  nell’ambito di una misura massima di lire 20.000 per ciascun dipendente iscritto.

 

Articolo 6

 

 

Il presente accordo, che decorre dalla data di stipulazione, avra’ durata fino al 31 dicembre 2001, e si intendera’ rinnovato di biennio in biennio ove non disdetto da una delle due Parti stipulanti (datoriale o sindacale) almeno tre mesi prima della scadenza.

 

Allegato

 

VERBALE  DI RIUNIONE

 

 

 

Il giorno 31  maggio  2001,  in  Roma

 

 

tra l’Associazione Bancaria  Italiana   (ABI)  e FABI, FALCRI, FEDERDIRIGENTICREDITO-CIDA, FIBA-CISL, SINFUB, UIL C.A..

 

in relazione a quanto previsto dal verbale di intesa del 7 febbraio 1996,e tenuto conto delle disposizioni del ccnl dell’11 luglio 1999, dell’accordo quadro del 31 ottobre 2000 e del  ccnl 1° dicembre 2000, resta chiarito che la misura del contributo annuo per la C.A.S.D.I.C. :

- è pari a L.700.000 a carico dell’Azienda a favore di ciascun  quadro direttivo di 3° e di 4°  livello -  e del relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico) – iscritto alla C.A.S.DI.C.  e alle dipendenze  di una  Azienda  aderente  alla Cassa,  come disposto  dall’art. 74 del ccnl  11  luglio  1999;

- è pari a lire L.1.500.000  a carico  dell’Azienda  a favore  di ciascun  dirigente – e del relativo nucleo  familiare (coniuge  e figli fiscalmente a carico) –iscritto  alla C.A.S.DI.C. e alle dipendenze  di una Azienda  aderente  alla Cassa, anche  ai sensi dell’art.3 del ccnl 1° dicembre 2000;

- è pari  a L.300.000  a carico dei dirigenti, dei quadri direttivi di 3° e di 4° livello, iscritti  alla C.A.S.DI.C.  e alle dipendenze di una Azienda  aderente alla Cassa, come previsto  dagli specifici  accordi in  materia.

 

Resta fermo quanto previsto in proposito dall’art. 5 dell’accordo di  rinnovo del ccnl  22  giugno 1995  ABI.

 

La presente intesa non si applica presso le Aziende gia’destinatarie del ccnl ACRI 16  giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia.

 

Le previsioni del presente  verbale  di riunione  non operano inoltre  in  quelle situazioni  aziendali – diverse  da quelle  di cui al comma  precedente – che, per la materia dell’assistenza sanitaria integrativa, siano diversamente definite, fermo restando che i trattamenti suindicati non si  cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole aziende.

 

VERBALE DI INTESA

 

 

 

Il giorno 2 luglio 2002, in Roma

 

tra

 

L’Associazione Bancaria Italiana (ABI)

 

e

 

Fabi, Falcri, Federdirigenticredito-Cida, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Uil c.a.

 

si conviene quanto segue.

 

 

-          Al fine di agevolare l’iscrizione alla C.A.S.DI.C. del maggior numero di Aziende, a modifica ed in sostituzione di quanto previsto all’art. 3 (primo periodo) dell’accordo 31 ottobre 2000, si concorda che “tutte le Aziende che hanno i requisiti statutariamente previsti, già iscritte o che intendono iscriversi alla CA.S.DI.C., possono conseguire l’assistenza sanitaria integrativa sia mediante le intese con il mercato assicurativo definite direttamente dalla Cassa, sia attraverso le intese raggiunte dalle Aziende stesse con il mercato assicurativo attribuendone e/o modificandone la titolarità a favore della C.A.S.DI.C.;

 

-          per ampliare maggiormente la possibilità, per le Aziende e i lavoratori, di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge, si concorda di modificare le disposizioni degli articoli 3 e 7 dello Statuto, sostituendole con le norme accluse. Lo Statuto vigente della C.A.S.DI.C. è pertanto sostituito da quello allegato come parte integrante del presente Accordo, dandosi contestualmente mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di depositare il nuovo Statuto agli atti di un notaio;

 

 

omissis

 

 

 

 

 

 

Allegato.


VERBALE DI INTESA

 

 

 

Il giorno 13 luglio 2005, in Roma

 

tra

 

l’Associazione Bancaria Italiana (ABI)

 

e

 

Fabi, Falcri, Federdirigenticredito-Cida, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Uil c.a.

 

Si conviene quanto segue.

 

 

 

Al molteplice fine di aumentare il numero di iscritti alla C.A.S.DI.C., ampliare l’articolazione delle prestazioni di natura assistenziale che la Cassa potrà fornire, agevolare l’iscrizione di Fondi e/o Casse sanitarie aziendali o di Gruppo operanti nel settore del credito e semplificare la formulazione di alcune norme statutarie, si concorda di modificare le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 14 dello Statuto vigente, sostituendole con le norme accluse e di eliminare la norma transitoria.

 

 

 

Lo Statuto vigente della C.A.S.DI.C. è pertanto sostituito da quello allegato come parte integrante del presente accordo, dandosi contestualmente mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di depositare il nuovo Statuto agli atti di un notaio.

 

 

 

Allegato

 

VERBALE DI ACCORDO

 

 

Il 22 dicembre 2008, in Roma

 

 

tra

 

-         ABI

 

e

 

-         DIRCREDITO-FD

-         FABI

-         FIBA-CISL

-         FISAC-CGIL

-         SILCEA

-         SINFUB

-         UGL CREDITO

-         UILCA

 

premesso che:

 

-          in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (8 dicembre 2007) e dei dirigenti (10 gennaio 2008) dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali che abbiano conferito ad ABI mandato di rappresentanza sindacale, è stata introdotta, con decorrenza 1° gennaio 2008, una copertura assicurativa per Long Term Care (LTC) a favore del predetto personale;

-          per espressa previsione contrattuale, detta copertura viene garantita per il tramite della C.A.S.DI.C.;

-          ai fini dell’attuazione di quanto sopra, occorre stabilire quanto necessario per il funzionamento dell’istituto stesso, provvedendo altresì – con separato accordo – agli opportuni adeguamenti della normativa statutaria della C.A.S.DI.C.,

 

si conviene quanto segue:

 

Articolo 1

 

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

 

 

 

Articolo 2

Versamento del contributo annuo

 

Con decorrenza dall’anno 2008, il contributo annuale relativo alla LTC, nelle misure previste dalle relative norme contrattuali, deve essere versato obbligatoriamente da ciascuna azienda di cui in premessa, destinataria del presente accordo, entro il mese di gennaio di ogni anno, con riguardo al personale in servizio al 1° gennaio dell’anno di riferimento con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi i lavoratori a tempo parziale, a termine, inserimento e con contratto di apprendistato professionalizzante.

 

Ai fini di cui al presente articolo anche i lavoratori a tempo parziale, quelli a termine o con contratto di inserimento sono considerati per intero. Nei confronti degli assunti in corso d’anno il versamento viene effettuato, sempre per intero, entro il mese successivo a quello dell’assunzione. In caso di passaggio a dirigente in corso d’anno, la differenza dell’importo del contributo annuale verrà versata entro il mese successivo a quello della nomina.

 

Le aziende forniscono, entro il medesimo termine, alla C.A.S.DI.C. l’elenco nominativo dei lavoratori per i quali è stato versato il contributo, distinguendo i dirigenti dal restante personale. I dirigenti nominati in corso d’anno, saranno segnalati alla C.A.S.DI.C. entro il mese successivo a quello della nomina.

 

Norme transitorie

 

  1. In considerazione di quanto previsto dal presente articolo, per l’anno 2008 le aziende provvederanno, ove necessario, ai conseguenti conguagli entro il 31 gennaio 2009.
  2. La C.A.S.DI.C. provvederà al rimborso delle quote indebitamente versate nel 2008 da parte di quelle aziende che, non avendo conferito mandato di rappresentanza sindacale all’ABI, non possono essere destinatarie delle previsioni in materia di LTC.

 

 

 

Articolo 3

Prestazioni

 

Il Consiglio di Amministrazione della C.A.S.DI.C. stabilisce in via autonoma le modalità e i termini per l’erogazione delle prestazioni per Long Term Care.

 

 

Articolo 4

Destinatari delle prestazioni

 

Hanno diritto alle prestazioni per LTC, alle condizioni stabilite dalla C.A.S.DI.C.:

-          i lavoratori in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, presso le aziende destinatarie del presente accordo;

-          i lavoratori cessati dal servizio con le medesime aziende per le causali di cui all’art. 71, lett. a), b) e f) del ccnl 8 dicembre 2007 e all’art. 26, comma 1, alinea 1, 3 e 4 del ccnl 10 gennaio 2008, nonché per dimissioni con immediato diritto a trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia, per esodi incentivati ai fini del pensionamento, ovvero per accesso al Fondo di solidarietà ex d.m. 28 aprile 2000, n. 158 e d.m. 28 aprile 2006, n. 226.

 

I lavoratori con contratto a tempo determinato e con contratto di inserimento presso le aziende destinatarie del presente accordo hanno diritto alle prestazioni per LTC qualora la condizione di non autosufficienza si determini in costanza di rapporto, ferme le altre condizioni previste dalla C.A.S.DI.C.

 

In ogni caso, i lavoratori interessati per usufruire delle prestazioni per LTC dovranno risultare “non autosufficienti”, in base ai criteri adottati dal Consiglio della C.A.S.DI.C., e le aziende destinatarie del presente accordo dovranno aver versato il relativo contributo per almeno un anno.

 

Dichiarazione delle Parti

 

Le Parti convengono che, oltre alle aziende indicate in premessa, il presente accordo si applica anche - fermo l’obbligo di corrispondere il prescritto contributo annuale – a:

-          le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali, operanti sul territorio nazionale, che sono soci della C.A.S.DI.C. e che nei rapporti di lavoro con i propri dipendenti applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore del credito;

-          le Casse e/o Fondi di assistenza sanitaria aziendali e/o di Gruppo, che si iscrivono alla C.A.S.DI.C., relativamente ai dipendenti delle imprese che abbiano conferito ad ABI mandato di rappresentanza sindacale;

-          i dipendenti della C.A.S.DI.C.

 

 

Articolo 5

Scadenza

 

Il presente accordo scadrà il 31 dicembre 2010 e si intenderà rinnovato di triennio in triennio ove non disdetto da una delle Parti stipulanti almeno tre mesi prima della scadenza.

 

VERBALE DI ACCORDO

 

 

Il 22 dicembre 2008, in Roma

 

 

tra

 

-         ABI

 

e

 

-         DIRCREDITO-FD

-         FABI

-         FIBA-CISL

-         FISAC-CGIL

-         SILCEA

-         SINFUB

-         UGL CREDITO

-         UILCA

 

 

premesso che:

 

-          in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (8 dicembre 2007) e dei dirigenti (10 gennaio 2008) dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali che abbiano conferito ad ABI mandato di rappresentanza sindacale, è stata introdotta, con decorrenza 1° gennaio 2008, una copertura assicurativa per Long Term Care (LTC) a favore del predetto personale;

-          che, per espressa previsione contrattuale, detta copertura viene garantita per il tramite della C.A.S.DI.C.;

-          si rende, quindi, necessario un adeguamento della normativa statutaria della C.A.S.DI.C. al nuovo e significativo ampliamento della sua attività,

 

ciò premesso, in sostituzione – per la parte non richiamata – e a modifica dei precedenti accordi nazionali in materia, si conviene quanto segue:

 

 

Articolo 1

 

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

 

 

Articolo 2

 

Lo Statuto vigente della C.A.S.DI.C. è sostituito da quello accluso come parte integrante del presente accordo, dandosi contestualmente mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di depositare il nuovo Statuto agli atti di un Notaio. Le modifiche al Regolamento della Cassa vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell’organismo medesimo.

 

 

Articolo 3

 

Tutte le Aziende che, avendo i requisiti statutariamente previsti, intendono iscriversi alla C.A.S.DI.C. – fermo restando, per la Long Term Care, quanto previsto dall’art. 6 e dal relativo accordo in materia stipulato in pari data – possono conseguire l’assistenza sanitaria integrativa sia mediante intese con il mercato assicurativo definite direttamente dalla Cassa, sia mantenendo in essere le intese già stipulate con il mercato assicurativo e modificandone la titolarità a favore della C.A.S.DI.C.

 

Le Aziende che abbiano costituito una Cassa o un Fondo aziendale o di Gruppo possono beneficiare in tutto o in parte delle prestazioni sanitarie della C.A.S.DI.C., mediante la stipula con la Cassa di specifiche intese finalizzate all’iscrizione alla C.A.S.DI.C. della Cassa o Fondo aziendale o di Gruppo.

 

 

Articolo 4

 

Salvo quanto diversamente stabilito nel Regolamento, le Aziende iscritte alla C.A.S.DI.C.  verseranno entro la data del mese di dicembre stabilita dal Comitato Esecutivo, il contributo capitario annuo complessivo a proprio carico, moltiplicato per il numero dei dipendenti, per l’assistenza sanitaria integrativa dei medesimi e del relativo nucleo familiare. I predetti dipendenti, qualora non si iscrivano alla Cassa, non fruiranno del contributo richiamato nel presente articolo.

 

Gli importi dei contributi da versare alla C.A.S.DI.C. a carico delle Aziende e/o dei dipendenti iscritti sono oggetto di accordi sindacali. Resta fermo, per gli iscritti alla C.A.S.DI.C., quanto previsto dal verbale di intesa del 31 maggio 2001.

 

La quota a carico dei dipendenti iscritti viene anticipata dalle rispettive Aziende iscritte alla C.A.S.DI.C. entro la fine dell’anno precedente e successivamente trattenuta agli interessati.

 

 

Articolo 5

 

I dipendenti di ciascuna Azienda aderente alla C.A.S.DI.C. sono tenuti – ove stabilito dal Comitato Esecutivo della Cassa – ad erogare al momento dell’iscrizione, indipendentemente dal numero dei familiari assistibili, un premio di ingresso per le spese di gestione della C.A.S.DI.C. stessa; ogni decisione in merito alla misura dello stesso, alla sua variazione o soppressione e riguardo alle modalità di erogazione, spetta al Comitato Esecutivo medesimo.

 

L’ammontare del contributo annuo dovuto alla C.A.S.DI.C. dalle Aziende iscritte a titolo di concorso spese di gestione, è stabilito di anno in anno dal Comitato Esecutivo nell’ambito di una misura massima di 10,50 euro per ciascun dipendente iscritto.

 

Anche la misura del contributo complessivo che devono versare alla C.A.S.DI.C. le Casse e/o Fondi aziendali o di Gruppo iscritti, a titolo di concorso spese di gestione, viene stabilito dal Comitato Esecutivo.

 

Detto contributo deve essere versato alla C.A.S.DI.C. entro la data del mese di dicembre stabilita dal Comitato Esecutivo.  

 

 

Articolo 6

 

Fermo quanto previsto dall’accordo stipulato fra le medesime Parti in pari data in materia di Long Term Care, una quota del contributo annuo per LTC – stabilita dal Comitato Esecutivo nell’ambito di una misura massima di 2 euro per ciascun dipendente iscritto – verrà utilizzata a titolo di concorso spese di gestione per l’attività di Long Term Care medesima.

 

 

 

Articolo 7

 

Il presente accordo scadrà il 31 dicembre 2010 e si intenderà rinnovato di triennio in triennio ove non disdetto da una delle Parti stipulanti almeno tre mesi prima della scadenza.

 

 

 

ALLEGATO

 

 

 VERBALE DI ACCORDO


Il 28 ottobre 2010, in Roma


tra


Associazione Bancaria Italiana (ABI)

e

 

omissis

 

premesso che


- con Decreto del Ministro del Lavoro del 27 ottobre 2009 sono state introdotte significative innovazioni nella regolamentazione delle Casse e dei Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale;

- tali innovazioni rendono necessario un adeguamento della normativa statutaria della C.A.S.DI.C. - approvata, da ultimo, con l’accordo “B” del 22 dicembre 2008 – per andare incontro alle esigenze delle Aziende e dei lavoratori del settore creditizio;


si concorda quanto segue:


Art. 1

Lo Statuto vigente della C.A.S.DI.C. viene sostituito da quello accluso, come parte integrante del presente accordo, dandosi contestualmente mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di depositare il nuovo Statuto agli atti di un Notaio. Le modifiche del Regolamento della C.A.S.DI.C. vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell’organismo medesimo.

 


Art. 2

Resta fermo quanto previsto nella premessa e agli artt. 3, 4, 5, 6, dell’accordo “B” del 22 dicembre 2008 citato.


Art. 3

Il presente accordo scadrà il 31 dicembre 2011 e si intenderà rinnovato di triennio in triennio ove non disdetto da una delle Parti stipulanti almeno tre mesi prima della scadenza.

 

VERBALE DI ACCORDO

Il 18 dicembre 2012 in Roma

tra

Associazione Bancaria Italiana (ABI)

 

e

-          Dircredito-FD

-          Fabi

-          Fiba-Cisl

-          Fisac-Cgil

-          Sinfub

-          Ugl Credito

-          Uilca

-          Unità Sindacale Falcri-Silcea

 

Premesso che

 

- Le Parti stipulanti, con l’Accordo 19 gennaio 2012 di rinnovo del ccnl 8 dicembre 2007 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali e con l’Accordo 29 febbraio 2012 di proroga del ccnl 10 gennaio 2008 per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, hanno convenuto l’aumento della misura del contributo annuale pro capite, a carico delle Aziende, dovuto per la Long Term Care (LTC);

 

-  Il Consiglio di Amministrazione della Casdic, con propria delibera del 26 maggio 2011 ha stabilito – per il periodo 1° giugno 2011 – 31 dicembre 2013 – in € 13.200 all’anno l’importo totale massimo rimborsabile, “salvo eventuali modifiche concordate tra gli Associati”;

 

- Alla luce del ricordato incremento dei contributi per la LTC ed a seguito delle verifiche attuariali commissionate da Casdic, attesa anche l’effettiva frequenza delle richieste, emerge la sostenibilità di un aumento delle prestazioni;

 

si conviene che

 

-   Le premesse formano parte integrante del presente verbale di accordo;

 -  Per il triennio 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2015, è stabilito in € 16.800 all’anno l’importo totale massimo rimborsabile, fermo quant’altro stabilito nella richiamata delibera e fatte salve eventuali ulteriori modifiche concordate tra gli Associati.

CASDIC 2015-2024