CASDIC
Regolamento

R E G O L A M E N T O

DELLA CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZA SANITARIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL  SETTORE DEL CREDITO

C.A.S.DI.C. 

 

Titolo I

Articolo 1
Oggetto del Regolamento
1.- Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell’attività della “Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale dipendente del settore del credito", in sigla Casdic.
2.- Nella Sezione speciale denominata long term care facente parte integrante del presente Regolamento sono disciplinate le prestazioni relative all’attività di long term care svolta dalla Casdic in forza di quanto stabilito nel CCNL 8 dicembre 2007 e nel CCNL 10 gennaio 2008, stipulati tra ABI  ed i Sindacati del settore del credito, tutti Associati della Casdic.
3.- All’attività per l’erogazione delle prestazioni di long term care, pertanto, non si applicano gli articoli 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 del presente Regolamento.
4.- L’attività della Casdic è regolata sulla base di esercizi sociali annuali coincidenti con l’anno solare.

 

Articolo 2
Iscritti
1.- Richiamati i limiti e i divieti contenuti nell’art. 6, primo e secondo comma dello Statuto, possono iscriversi alla Casdic alle condizioni e con le modalità previste nel presente Regolamento, fermo quanto in esso stabilito per le prestazioni di long term care disciplinate nella Sezione speciale del presente Regolamento:
a)  i dipendenti della Casdic;
b)  le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali che sono Associati della Casdic;
c)  le Aziende associate all'ABI;
d)  tutti i dipendenti delle Organizzazioni di cui alla lettera b) e delle aziende di cui alla lettera c);
e)  tutto il personale in quiescenza, già dipendente della Casdic o già dipendente dei soggetti di cui alle lettere b) e c) iscritti alla Casdic, alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
f)  le Casse e/o Fondi sanitari operanti nel settore del credito, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con la stessa Casdic.
2.- Con delibera del Consiglio di Amministrazione, che stabilirà le relative modalità e condizioni, anche economiche, potrà essere ammessa l'iscrizione di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma, purché operanti nel settore del credito.

 

Articolo 3
Iscrizioni
1.- L'iscrizione alla Casdic di tutti i soggetti di cui all’art. 2 deve essere richiesta secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna categoria di iscritti, descritte e specificate in apposite circolari e moduli.
2.- La richiesta di iscrizione presuppone e comporta la conoscenza e l'accettazione da parte dell'interessato delle norme dello Statuto e del Regolamento della Casdic.
3.- Le persone fisiche di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 2 nonché i dipendenti dei soggetti di cui al secondo comma dell’art. 2, possono iscriversi alla Casdic solo dopo l’iscrizione dell’Azienda, Ente, Organizzazione cui appartengono ovvero, se in quiescenza, presso cui hanno prestato l’ultima attività lavorativa.
4.- La validità dell’iscrizione alla Casdic dei soggetti persone fisiche di cui al comma precedente è subordinata alla perdurante validità dell’iscrizione dell’ente di appartenenza e/o provenienza, ferme le ulteriori ipotesi di cessazione dell’iscrizione previste dal successivo art. 4, primo comma.
5.- L’iscrizione dei soggetti di cui alle lettere b), c) ed f) dell’art. 2, può essere subordinata alla sussistenza di determinate condizioni oggettive stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 10, comma 6, n. 2, lett. a) dello Statuto.
6.- L’iscrizione delle Aziende, Organizzazioni, Casse e/o Fondi sanitari nonché dei soggetti di cui al secondo comma dell’art. 2 decorre - salvo casi di urgenza accertati dal soggetto cui compete l’accettazione dell’iscrizione - dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda viene accolta e dura fino alla scadenza dell’esercizio successivo a quello della sua decorrenza. Restano ferme eventuali diverse decorrenze e scadenze fissate nelle Convenzioni stipulate dalla Casdic con le singole Casse e/o Fondi di assistenza sanitaria.
7.- Successivamente l’iscrizione, di cui al precedente sesto comma, si rinnova tacitamente di anno in anno, fatto salvo il diritto di recesso di entrambe le parti.
8.- Il diritto di recesso deve essere esercitato, dalla parte che ne ha interesse, con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R, che deve essere inviata all’altra parte almeno 120 giorni prima di ogni singola scadenza annuale (fa fede la data del timbro postale di invio); in caso di mancato rispetto del suddetto temine, il recesso è efficace ed operativo alla scadenza dell’esercizio immediatamente successivo.
9.- Il recesso dell’ente non è operativo durante la vigenza dei contratti stipulati dalla Casdic con società assicurative ovvero con altre Casse e/o Fondi sanitari per conto dei dipendenti e/o del personale in quiescenza facenti capo all’ente che intende recedere dalla Casdic, ed ha comunque efficacia nel rispetto dei termini di cui al comma precedente, alla fine dell’anno di scadenza dei contratti medesimi.
10.- La Casdic fornisce a tutte le Aziende iscritte, convenzioni assicurative definite dalla stessa con il mercato assicurativo. Le Aziende che non intendono continuare a beneficiare della convenzione sanitaria concertata dalla Casdic dopo la sua scadenza, debbono comunicare tale loro decisione con lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla Casdic entro e non oltre il 31 agosto dell’anno di scadenza della polizza in corso. In difetto del rispetto del termine la comunicazione sarà considerata come mai effettuata.

 

Articolo 4
Cessazione delle iscrizioni
1.- L'iscrizione alla Casdic delle persone fisiche cessa:
a) in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo, del dipendente iscritto. In tal caso l'iscrizione viene meno dalla data di cessazione dell'effettivo servizio, salvo il caso in cui il dipendente rimanga iscritto come lavoratore in quiescenza. La risoluzione del rapporto deve essere comunicata dall'Azienda di appartenenza alla Casdic mediante lettera raccomandata A/R;
b) in caso di recesso dell'iscritto; il recesso è operativo a decorrere dall’inizio dell’anno successivo a quello in cui viene esercitato, a condizione che venga comunicato alla Casdic, tramite l'Azienda e/o l'Organizzazione di appartenenza/provenienza, mediante lettera raccomandata A/R inviata almeno 120 giorni prima della scadenza annuale;
c) qualora venga meno il presupposto dell'iscrizione dell'Azienda e/o Organizzazione e/o Ente di appartenenza/provenienza;
d) in caso di decesso dell’iscritto;
e) in caso di recesso dell’Azienda e/o Organizzazione e/o Ente di appartenenza/provenienza iscritto, o qualora l’Azienda non sia più associata all’ABI;
f) per esclusione dell’iscritto deliberata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di grave inosservanza, valutata insindacabilmente dall’Organo deliberante, delle norme statutarie o regolamentari.
2.- La perdita dell’iscrizione è causa di decadenza dalle eventuali cariche ricoperte nella Casdic e non dà in alcun caso diritto al rimborso dei contributi a qualunque titolo versati, fermo restando l'obbligo di versare quanto eventualmente ancora dovuto.
3.- L’iscrizione alla Casdic delle Aziende, Organizzazioni, Casse e/o Fondi sanitari cessa:
a) in caso di loro recesso, da esercitarsi nei modi, termini e limiti stabiliti al precedente art. 3, ottavo e nono comma;
b) qualora l’azienda non sia più associata all’ABI: in tal caso l’iscrizione cessa a decorrere dall’anno successivo a quello della comunicazione alla Casdic dell’estinzione del rapporto associativo con ABI. Detta comunicazione deve essere inviata alla Casdic entro il 31 agosto dell’anno medesimo (fa fede la data del timbro postale di invio); l’Azienda potrà ricostituire il rapporto associativo con Casdic, dietro richiesta e previa delibera del Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6, quarto comma dello Statuto;
c) per esclusione dell’iscritto deliberata dal Consiglio di Amministrazione sia a seguito di grave inosservanza delle norme statutarie e/o regolamentari, sia a seguito del venir meno del presupposto dell’iscrizione dell’Azienda o ente già iscritto ai sensi dell’art. 6, quarto comma dello Statuto sia – avuto riguardo all’interesse generale della Casdic e dei suoi Associati – ai sensi dell’art. 10, comma 6, n. 2, lett. a) dello Statuto.
d) per accordo/convenzione con la Casdic.
4.- Il venir meno dell'iscrizione non dà diritto al rimborso dei contributi versati alla Casdic.

 

Articolo 5
Beneficiari delle prestazioni
1.- Con la sola esclusione delle prestazioni di long term care, sono beneficiari delle prestazioni della Casdic:
- gli iscritti persone fisiche;
- il coniuge ed i figli fiscalmente a carico degli iscritti persone fisiche dipendenti.
2.- Il coniuge ed i figli si considerano fiscalmente a carico in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Imposte sui redditi per le detrazioni per carichi di famiglia.
3.- Possono beneficiare delle prestazioni della Casdic anche il coniuge ed i figli fiscalmente a carico degli iscritti in quiescenza, nonché il coniuge ed i figli non fiscalmente a carico ed altri familiari degli iscritti, alle condizioni previste dai contratti stipulati dalla Casdic con società di assicurazione o con altre Casse e/o Fondi sanitari; nell’ipotesi in cui la Casdic operi in regime di mutualità, gli iscritti dovranno attenersi alle condizioni stabilite dal Comitato Esecutivo.
4.- All'atto della richiesta dell'iscrizione alla Casdic il lavoratore, in servizio o in quiescenza, deve comunicare, sotto la propria personale responsabilità e tramite l’Azienda e/o Organizzazione e/o Ente di appartenenza/provenienza – la quale dovrà compiere opportune verifiche e controlli - i dati relativi al coniuge e ai figli fiscalmente a carico, nonché quelli relativi agli altri familiari per i quali chiede l'assistenza sanitaria, fornendo la relativa documentazione stabilita dal Consiglio di Amministrazione e specificata nei moduli forniti dalla Casdic.
5.- Ogni variazione riguardante i familiari assistiti deve essere comunicata dall’iscritto, sempre sotto la sua personale responsabilità e per il tramite dell’Azienda e/o Organizzazione di appartenenza/provenienza, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e specificate nei moduli forniti dalla Casdic. Qualora l'iscrizione alla Casdic cessi a seguito del verificarsi delle ipotesi previste alle lettere a), b), c), e) dell’art. 4, primo comma, il soggetto persona fisica iscritto, continua a beneficiare con i suoi familiari delle condizioni in atto, previste dai contratti stipulati dalla Casdic con società assicuratrici e/o Casse/Fondi sanitari, fino alla scadenza convenzionale degli stessi.
6.- In caso di decesso dell’iscritto, i suoi familiari, beneficiari delle prestazioni sanitarie, conservano il diritto all'assistenza sanitaria di cui già usufruiscono, fino alla scadenza del periodo di copertura in corso, definito contrattualmente dalla Casdic con le società di assicurazione ovvero altre Casse e/o Fondi sanitari, ovvero determinato dal Consiglio di Amministrazione.
7.- I soli familiari superstiti, titolari di pensione di reversibilità e fintantoché ne godono, possono continuare a beneficiare delle prestazioni della Casdic con pagamento a proprio carico dei contributi se previsto negli accordi e/o regolamenti aziendali dell’Ente di appartenenza dell’iscritto deceduto.

 

Articolo 6
Personale in quiescenza
1.- Il dipendente iscritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e conseguente passaggio in quiescenza, conserva il diritto di beneficiare dell'assistenza sanitaria fino alla scadenza del periodo di copertura in corso.
2.- Il predetto dipendente, passato in quiescenza, potrà rimanere iscritto e beneficiare delle prestazioni della Casdic negli esercizi successivi, compatibilmente con quanto consentito e previsto nei contratti stipulati di volta in volta con società di assicurazione o con altre Casse/Fondi sanitari ovvero con quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sempreché permanga l’iscrizione alla Casdic dell’Azienda e/o Organizzazione di provenienza ed abbia inoltrato alla Casdic, tramite l'Azienda e/o Organizzazione da cui dipendeva, specifica richiesta ed abbia altresì versato i contributi previsti, che sono a suo carico.
3.- Tutto il personale in quiescenza, già iscritto come tale alla Casdic, la cui iscrizione venga successivamente meno per qualsiasi ragione, non potrà iscriversi nuovamente, salvo eventuale diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che in ogni caso potrà riguardare determinate categorie di lavoratori in quiescenza individuate anche con criteri temporali, ma mai singoli individui.


Articolo 7
Entrate
1.- Le entrate della Casdic sono costituite da:
a) gli importi versati a titolo di premio di ingresso;
b) i contributi versati per spese di gestione;
c) i contributi a carico delle Organizzazioni e/o delle Aziende iscritte alla Casdic, per tutti i propri dipendenti;
d) i contributi a carico dei dipendenti iscritti alla Casdic, versati per loro conto dalle Organizzazioni ed Aziende di cui alla precedente lettera c);
e) i contributi versati dal personale in quiescenza iscritto alla Casdic;
f) i contributi versati da Casse e/o Fondi Sanitari iscritti alla Casdic per tutti i loro associati che usufruiscono delle prestazioni della Casdic;
g) gli interessi di mora  per ritardato pagamento di qualsiasi somma dovuta alla Casdic;
h) gli interessi e rendimenti delle disponibilità della Casdic;
i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

 

Articolo 8
Premio di ingresso e contributo spese di gestione
1.- Il premio di ingresso è dovuto da tutti i dipendenti che si iscrivono alla Casdic e va corrisposto al momento della loro iscrizione. L'ammontare del premio di ingresso è stabilito dal Comitato Esecutivo della Casdic, che potrà altresì variarlo, diversificarlo e/o sospenderlo.
2.- I premi di ingresso sono corrisposti dalle Aziende e/o Organizzazioni di appartenenza con recupero nei confronti degli interessati. Il premio d’ingresso è altresì dovuto dalle Casse e/o Fondi sanitari al momento della loro iscrizione alla Casdic per tutti i loro associati che beneficiano delle prestazioni della Casdic, nella misura stabilita dal Comitato Esecutivo della Casdic, che potrà altresì variarlo, diversificarlo e/o sospenderlo.
3.- I contributi per spese di gestione sono dovuti:
a)  dalle Aziende/Organizzazioni iscritte alla Casdic per i propri dipendenti iscritti;
b)  dalle Casse e/o Fondi sanitari iscritti per i propri associati che usufruiscono delle prestazioni della Casdic.
4.- I contributi per spese di gestione vanno corrisposti ogni anno, la prima volta al momento dell'iscrizione e negli anni successivi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento.
5.- L'ammontare dei contributi per spese di gestione è determinato di anno in anno dal Comitato Esecutivo, tenute presenti le esigenze di bilancio, entro i limiti dell'ammontare massimo determinato dagli Associati della Casdic.
6.- I contributi per spese di gestione, dovuti dai soggetti ammessi all’iscrizione ai sensi dell’art. 2, secondo comma, sono liberamente determinati dal Consiglio di Amministrazione, sempre tenute presenti le esigenze di bilancio.
7.- Gli organi della Casdic cui spetta la determinazione del contributo per spese di gestione, possono diversificarne la misura, tenute presenti le diverse attività di gestione e coordinamento svolte a favore dei singoli enti iscritti dalla Casdic stessa.
8.- Gli interessi di mora per ritardato pagamento sono stabiliti nella misura del tasso legale di tempo in tempo vigente, aumentato di 4 punti, ovvero nella diversa misura stabilita dal Comitato Esecutivo che di volta in volta ne delibera l’applicazione dandone comunicazione alle Aziende iscritte.

 

Articolo 9
Contributi
1.- I contributi sono dovuti:
a) dalle Organizzazioni ed Aziende di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 2, primo comma, iscritte alla Casdic, per i propri dipendenti iscritti;
b) dai dipendenti iscritti alla Casdic in tutti i casi in cui siano stabiliti contributi a loro carico;
c) dai lavoratori in quiescenza che abbiano richiesto e ottenuto di continuare ad essere iscritti.
d) dalle Casse e/o Fondi sanitari iscritti per i propri associati che usufruiscono delle prestazioni della Casdic.
e) dal personale in quiescenza ammesso con delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 6, terzo comma.
2.- Le misure dei contributi dovuti alla Casdic dalle Aziende, Organizzazioni, dai loro dipendenti iscritti nonché dalle Casse e/o Fondi sanitari sono determinate, con delibera del Comitato Esecutivo, nel rispetto degli accordi nazionali ovvero delle intese e/o dei regolamenti aziendali, attuati anche a mezzo di Casse e/o Fondi sanitari e comunicati alla Casdic da ogni singola Azienda, Organizzazione, Cassa e/o Fondo sanitario al momento dell'iscrizione e, in seguito, subito dopo le eventuali variazioni.
3.- Le misure dei contributi dovuti alla Casdic dal personale in quiescenza e dai loro familiari beneficiari delle prestazioni nonché dai familiari dei dipendenti iscritti, non fiscalmente a loro carico, sono determinate dal Comitato Esecutivo.
4.- Il Comitato Esecutivo, sia nel caso che la Casdic operi in regime di mutualità, sia che operi mediante la stipula di polizze assicurative e/o contratti con altre Casse e/o Fondi sanitari, può anche stabilire prestazioni e/o misure di contributi differenziate, sia su specifica richiesta delle Aziende, delle Organizzazioni, delle Casse e/o Fondi sanitari iscritti e del personale in quiescenza iscritto, sia in conseguenza dell’andamento del rapporto sinistri/contributi riferito al periodo precedente e relativo agli enti di appartenenza dei dipendenti iscritti, ovvero all’Azienda di provenienza del personale in quiescenza iscritto, ovvero alle Casse e/o Fondi sanitari iscritti.
5.- Le Aziende/Organizzazioni/Casse e/o Fondi sanitari si obbligano a versare alla Casdic anche i contributi a carico degli assicurati - con le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo della Casdic stessa - con recupero nei confronti degli interessati.
6.- Nell'ipotesi di iscrizione nel corso dell'anno i contributi previsti nel presente articolo sono dovuti dalla decorrenza dell'iscrizione, nella misura stabilita dal Comitato Esecutivo della Casdic.
7.- Gli interessi di mora per ritardato pagamento sono stabiliti nella misura del tasso legale di tempo in tempo vigente, aumentato di 4 punti ovvero nella diversa misura stabilita dal Comitato Esecutivo che di volta in volta ne delibera l’applicazione, dandone comunicazione alle Aziende iscritte.
8.- Le Organizzazioni e/o le Aziende iscritte comunicano alla Casdic ogni anno entro il mese di gennaio il numero complessivo dei propri dipendenti in servizio ai fini dell’esatta determinazione del contributo dovuto anche per le spese di gestione.

 

Articolo 10
Ritardato versamento
1.- Tutti i versamenti devono essere eseguiti nei termini e con le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo.
2.- Trascorso il termine utile per il versamento, l'inadempiente dovrà corrispondere anche gli interessi di mora nella misura prevista nel presente Regolamento ovvero determinata dal Comitato Esecutivo, valendo la domanda di iscrizione quale obbligo al pagamento degli interessi di mora come sopra determinati.
3.- Le disposizioni di cui sopra valgono nei confronti delle Organizzazioni, Aziende, Casse e/o Fondi sanitari iscritti e nei confronti degli iscritti persone fisiche in tutti i casi in cui sussiste un obbligo di pagamento diretto nei confronti della Casdic.

 

Articolo 11
Prestazioni
1.- In attuazione di quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto, la Casdic, escluso ogni fine di lucro:
- riconosce, anche mediante la stipula di contratti con Enti, Società o Istituti Assicurativi, ovvero con altre Casse o Fondi Sanitari, un concorso alle spese sostenute dagli iscritti per usufruire delle prestazioni sanitarie. Tali prestazioni, e le relative condizioni, sono quelle previste nei contratti di volta in volta stipulati dalla Casdic con società assicuratrici ovvero con altre Casse e/o Fondi sanitari;
- stipula convenzioni con soggetti di diritto attivi nel settore sanitario finalizzate ad ottenere per gli iscritti condizioni più favorevoli di quelle usualmente praticate sul mercato per l’utilizzo di servizi di natura sanitaria forniti da detti soggetti.  
2.- In regime di mutualità, le prestazioni sanitarie e le condizioni sono quelle di volta in volta stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
3.- Le ulteriori prestazioni assicurative di natura assistenziale di cui all’art. 3 comma 3 dello Statuto sono definite – relativamente ai termini, alle modalità e alle condizioni per l’utilizzo – con delibera del Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 12
Limitazione di responsabilità
1.- Qualora la Casdic, a garanzia della propria gestione nonché per il raggiungimento del proprio scopo, intenda avvalersi di apposita copertura assicurativa, la responsabilità della Casdic stessa è limitata all'obbligo, se richiesta, di promuovere avverso la Compagnia eventualmente inadempiente, ogni azione a tutela dei diritti degli interessati.
2.- In ogni caso, delle obbligazioni assunte nei confronti degli Associati e degli iscritti, la Casdic risponde unicamente con il proprio patrimonio, esclusa ogni responsabilità personale dei componenti gli organi statutari.

 

Articolo 13
Obbligo di segretezza
1.- Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e tutti i collaboratori e i dipendenti che prestano la propria opera in favore della Casdic, sono obbligati a mantenere segrete e a non divulgare a terzi tutte le conoscenze acquisite sulle attività svolte e sulle iniziative assunte dalla Casdic per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
2.- A maggior tutela del diritto della Casdic a mantenere segrete e riservate le proprie attività ed iniziative istituzionali, tutti i soggetti di cui sopra dovranno rilasciare in favore della Casdic, al momento dell'assunzione dell'incarico, un impegno personale scritto, assumendo altresì specifico obbligo di risarcimento del danno in caso di inadempimento.

 

SEZIONE SPECIALE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI DI LONG TERM CARE.

 

Articolo 14
Oggetto
1.- Le norme stabilite nella presente Sezione Speciale individuano e disciplinano le prestazioni di long term care rese dalla Casdic in favore di tutti gli aventi diritto, così come definiti negli artt. 19 e 20 dello Statuto e nel successivo art. 16 del presente Regolamento.
2.- Si richiama altresì tutta la specifica normativa dettata in materia dallo Statuto e segnatamente: l’art. 3, secondo comma; l’art. 4, secondo e terzo comma; l’intera Sezione Speciale per la disciplina statutaria dell’attività di long term care (artt. 17, 18, 19, 20, 21 e 22).

 

Articolo 15
Attuazione degli scopi
1.- L’assistenza viene garantita dalla Casdic ai soggetti aventi diritto che si trovino in uno stato di non autosufficienza, così come definito nel successivo art.17, per un periodo di tempo continuato, superiore a 90 giorni.
2.- Il Consiglio di Amministrazione procede, con cadenza triennale a partire dall’1.1.2008, a definire le forme, i termini e le modalità per l’erogazione delle prestazioni, elaborando in tal modo lo standard minimo delle prestazioni da erogare, attenendosi ai limiti indicati nel successivo art. 17 ed avvalendosi anche di consulenze tecniche.

 

Articolo 16
Iscritti
1.- Oltre ai soggetti indicati nelle lettere c), d) ed e) dell’ articolo 19, primo comma dello Statuto della Casdic, hanno diritto di beneficiare delle prestazioni di long term care tutti i soggetti individuati nell’art. 4, primo comma, dell’Accordo “A” del 22 dicembre 2008 - sottoscritto da tutti gli Associati della Casdic - purché dipendenti dai soggetti indicati alle lettere a) e b) dell’art. 19 dello Statuto della Casdic.
2.- I lavoratori con contratto a tempo determinato e con contratto di inserimento e di apprendistato presso Aziende/Organizzazioni iscritte di diritto alla Casdic, hanno diritto alle prestazioni di long term care qualora la condizione di non autosufficienza si determini durante il periodo di durata dell’iscrizione.
3.- Il personale in quiescenza avente diritto mantiene tale diritto alle prestazioni di long term care anche qualora l’Azienda di provenienza, successivamente al pensionamento degli interessati, non sia più associata con mandato di rappresentanza sindacale all’ABI. Il venir meno della condizione di Azienda conferente mandato di rappresentanza sindacale all’ABI esplica i propri effetti - nel senso che viene meno il diritto alla copertura di long term care - esclusivamente nei confronti dei soggetti che sono “in servizio” al momento del venir meno della suddetta condizione.
4.- Le Aziende/Organizzazioni iscritte di diritto devono comunicare alla Casdic le variazioni circa i propri dipendenti e le cause di cessazione del rapporto di lavoro entro il mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
5.- In caso di richiesta di prestazioni in favore di un iscritto in quiescenza avente diritto, dovrà essere annualmente prodotto alla Casdic certificato di esistenza in vita dell’interessato. A tal fine, il datore di lavoro provvederà ad informare per iscritto di quest'obbligo il lavoratore che cessi il rapporto di lavoro.
6.- Condizione per l’operatività dell’iscrizione di diritto è l’inserimento e la permanenza del beneficiario al momento della richiesta delle prestazioni di long term care negli elenchi nominativi inviati alla Casdic dalle Aziende/Organizzazioni iscritte di diritto.
7.- Ogni variazione degli elenchi nominativi deve essere comunicata dalle Aziende/Organizzazioni entro e non oltre il mese successivo al suo verificarsi.

 

Articolo 17
Definizione di stato di non autosufficienza
1.- Viene definita persona "non autosufficiente” quella incapace in modo tendenzialmente permanente e comunque per un periodo superiore a 90 giorni di svolgere in tutto od in parte le seguenti “attività elementari della vita quotidiana:
- lavarsi (farsi il bagno o la doccia);
- vestirsi e svestirsi;
- igiene personale (utilizzare la toeletta, lavarsi);
- mobilità;
- continenza;
- alimentazione (bere e mangiare).
2.- Per ogni attività la Casdic, avvalendosi di una commissione medica, accerta il grado di autonomia del beneficiario ed assegna un punteggio secondo lo schema di valutazione funzionale di seguito riportato.
3.- Lo stato di non autosufficienza viene riconosciuto quando la somma dei punteggi raggiunge almeno 40 punti.

TABELLA PUNTI
Schema per l’accertamento dell’insorgere di non autosufficienza

 Lavarsi
1° grado: l’Assistito è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo:
                                                                                                                                 punteggio 0

2° grado: l’Assistito necessita di assistenza per entrare e/o uscire dalla vasca da bagno:
punteggio 5

3° grado: l’Assistito necessita di assistenza per entrare e/o uscire dalla vasca da bagno e durante l’attività stessa del farsi il bagno:
punteggio 10

Vestirsi e svestirsi
1° grado: l’Assistito è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo:
punteggio 0

2° grado: l’Assistito necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore o per la parte inferiore del corpo:
punteggio 5

3° grado: l’Assistito necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore che per la parte inferiore del corpo:
punteggio 10
Igiene personale
1° grado: l’Assistito è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti gruppi di attività identificati con (1), (2) e (3):

(1) andare al bagno
(2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi
(3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato in bagno:
punteggio 0

2° grado: l’Assistito necessita di assistenza per almeno 1 o al massimo 2 dei suindicati gruppi di attività:
punteggio 5

3° grado: l’Assicurato necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività:
punteggio 10

Mobilità
1° grado: l’Assistito è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza assistenza di terzi:
punteggio 0

2° grado: l’Assistito necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari tecnici, come ad esempio la sedia a rotelle o le stampelle. È però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto:
punteggio 5

3° grado: l’Assistito necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi:
punteggio 10

Continenza
1° grado: l’Assistito è completamente continente:
punteggio 0

2° grado: l’Assistito presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno:
punteggio 5

3° grado: l’Assistito è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici
come pannoloni, catetere o colostomia:
punteggio 10

Alimentazione
1° grado: l’Assistito è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati e serviti:
punteggio 0

2° grado: l’Assistito necessita di assistenza per 1 o più delle seguenti attività:

- sminuzzare/tagliare i cibi
- sbucciare la frutta
- aprire contenitore/una scatola
- versare bevande nel bicchiere:
punteggio 5

3° grado: l’Assistito non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di questa categoria l’alimentazione artificiale:
punteggio 10

 

Articolo 18
I servizi di assistenza forniti dalla Casdic
1.- La Casdic, avvalendosi di accordi e/o contratti stipulati con società specializzate (Network), pone a disposizione degli aventi diritto le seguenti tipologie di convenzioni a pagamento:
- Residenze Socio Assistenziali (RSA) private e pubbliche;
- Strutture di riabilitazione e lungodegenza;
- Assistenza domiciliare di tipo infermieristico;
- Servizi socio assistenziali (esemplificatamente: badanti, piccoli aiuti domestici, commissioni, interventi ausiliari personalizzati, ecc…);
- Psicologi e psicoterapeuti per supporto post-traumatico;
- Altri consulenti.
2.- La Casdic, sempre a mezzo della società di network incaricata fornisce, a titolo gratuito, ulteriori servizi di supporto agli aventi diritto, relativi alla costituzione di una centrale operativa telefonica, all’ottenimento di certificazione medica specialistica e complementare, all’assistenza telefonica di psicologi.
3.- In ogni caso, i singoli servizi messi a disposizione a pagamento e/o a titolo gratuito, sono quelli contenuti nei contratti e/o accordi stipulati da Casdic con una società di network e sono oggetto di specifica ed analitica informativa ai singoli beneficiari, data dalla Casdic attraverso la pubblicazione nel suo sito internet ed attraverso la divulgazione fatta dalle singole aziende di appartenenza dei beneficiari.

 

Articolo 19
Modalità di determinazione della prestazione
Eventuali revisioni dell’importo annuale della prestazione da erogare ai soggetti che diventino non autosufficienti sono concordate tra gli Associati della Casdic.

 

Articolo 20
Modalità operative e attuative della garanzia
1.- La copertura di long term care verrà riconosciuta ai soggetti aventi diritto - secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento - che abbiano fatto la richiesta di erogazione delle prestazioni nel termine massimo di 2 anni dalla manifestazione dello stato di non autosufficienza, come definito dall’art. 17, da verificarsi, accertarsi e riconoscersi dalla Casdic.
2.- L’inosservanza del termine come sopra stabilito è causa di decadenza del diritto ad ottenere le prestazioni di long term care.
3.- Le condizioni per l’erogazione delle prestazioni, le esclusioni, gli obblighi di informativa e di comunicazione, la documentazione sono fissate dal Consiglio di Amministrazione della Casdic in conformità allo standard delle tipologie di prestazioni di cui al presente Regolamento.

 

Articolo 21
Modalità di erogazione delle prestazioni
1.- Per la verifica e l’accertamento del diritto dei beneficiari di ricevere i servizi ed i contributi economici erogati, la Casdic può avvalersi di una società specializzata alla quale conferisce il mandato per la gestione operativa delle singole posizioni, denominata Società di Gestione.
2.- Pertanto, verificatosi l’insorgere di uno stato di non autosufficienza, l’avente diritto, utilizzando gli appositi modelli forniti dalla Casdic, dovrà richiederne il riconoscimento alla Casdic ovvero alla Società di Gestione, se nominata, allegando alla richiesta:
• certificato del medico curante attestante l’insorgere della non autosufficienza;
• relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza;
• documentazione sanitaria (cartelle cliniche, relazioni mediche, accertamenti diagnostici) utile alla valutazione del quadro clinico.
3.- L’interessato dovrà fornire tutte le informazioni relative al proprio stato di salute e si assume la responsabilità della veridicità delle dichiarazioni rese.
4.- La commissione medica in seno alla Società di Gestione, eventualmente avvalendosi della consulenza tecnico-specialistica ritenuta necessaria, esaminerà e valuterà la documentazione ricevuta.
5.- Ogni pratica è definita dalla Casdic nel termine massimo di tre mesi, decorrente dalla data di ricevimento di tutta la documentazione.
6.- L’accertamento con esito positivo dà diritto all’erogazione della prestazione a decorrere dalla data della richiesta derivante dallo stato di non autosufficienza.
7.- Le prestazioni sono dovute, permanendo lo stato di non autosufficienza, fino al decesso dell’assistito, che dovrà essere immediatamente comunicato dai familiari conviventi alla Casdic e alla Società di Gestione.
8.- Gli importi percepiti dopo il decesso dovranno essere rimborsati.
9.- In caso di venir meno dello stato di non autosufficienza è fatto obbligo al beneficiario di farne immediata comunicazione alla Casdic.
10.- In ogni caso, lo stato di non autosufficienza è soggetto a verifica e revisione ogni 12 mesi.
11.- Pertanto, la Casdic avrà diritto di richiedere accertamenti medici che attestino la permanenza dello stato di non autosufficienza.
12.- Qualora l’accertamento evidenzi il recupero della autosufficienza, la Casdic comunicherà all’assistito la sospensione ovvero la revoca definitiva delle prestazioni, con diritto al rimborso delle eventuali somme percepite dopo la data del recupero dell’autosufficienza.
13.- La Casdic, in ogni caso, ha la facoltà di procedere in ogni momento, eventualmente alla presenza del Medico curante dell’Assicurato, a controlli presso il beneficiario e in particolare di farlo esaminare da un Medico di sua scelta. Potrà inoltre richiedere l’invio di ogni documento che ritenga necessario per valutare il suo stato di salute.
14.- In caso di rifiuto da parte del beneficiario di sottoporsi ad un controllo o di inviare i documenti richiesti, l’erogazione delle prestazioni è revocata dalla data della richiesta della Casdic.
15.- In caso di controversia sull’esito della verifica periodica dello stato di non autosufficienza si applica il successivo articolo 22.
16.- La Casdic ha facoltà di richiedere certificazione di esistenza in vita del beneficiario con cadenza annuale.
17.- La revoca e/o la sospensione delle prestazioni è deliberata dal Comitato Esecutivo, su delega del Consiglio di Amministrazione.
18.- La liquidazione in soluzione unica e/o periodica delle somme dovute dalla Casdic agli aventi diritto è effettuata con firma del Presidente, o, in sua assenza, del Vice Presidente.

 

Articolo 22
Controversie
1.- In caso di disaccordo sul riconoscimento dello stato di non autosufficienza potrà essere fatto ricorso ad un procedimento arbitrale secondo la procedura di seguito indicata:
• nel caso in cui lo stato di non autosufficienza non venga riconosciuto dalla Casdic, l’assistito ha facoltà, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di rifiuto, di promuovere, mediante lettera raccomandata A/R spedita alla Casdic, la decisione da parte di un Collegio Arbitrale composto da tre medici, di cui uno nominato dalla Casdic, l’altro dall’assistito (contestualmente al ricorso) ed il terzo scelto di comune accordo dalle due parti. In caso di mancato accordo entro 20 giorni dalla richiesta di arbitrato, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale di Roma.
• Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza, secondo equità e in modo inappellabile, entro il termine di 30 giorni, prorogabili una sola volta di altri 30 giorni, come amichevole compositore senza formalità di procedura.
• Gli arbitri, ove lo credano, potranno esperire qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare od incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc…).
• Ciascuna delle parti sopporta le spese e competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico. Le altre spese sono a carico della parte soccombente.

 

Articolo 23
Esclusioni
1.- L’esclusione degli aventi diritto alle prestazioni di long term care è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nei seguenti casi:
• dolo dell’iscritto;
• partecipazione attiva dell’iscritto ad atti dolosi;
• partecipazione attiva dell’iscritto a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la prestazione può essere erogata alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
•   partecipazione attiva dell’iscritto a tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di Stato;
•   malattie intenzionalmente procurate, alcolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti o abuso di farmaci;
•   infortuni derivanti da attività sportive pericolose: alpinismo con scalate di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida e uso di motoslitte e bob, sci fuori pista, hockey su ghiaccio, tutte le attività aeree con la sola eccezione del volo in qualità di passeggero in aereo autorizzato, corse e gare automobilistiche, motonautiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti; immersione con autorespiratore, speleologia, canoa e rafting, concorsi di equitazione, caccia e tiro, parapendio, pugilato, atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
•   trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo – naturali o provocati – e accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
2.- Le prestazioni di long term care non vengono erogate a coloro che risultassero già affetti da invalidità totale e permanente e/o non autosufficienza o avessero già in corso accertamenti a tale scopo alla data del 1/01/2008.

 

Articolo 24
Contributi annuali
1.- I soggetti individuati e specificati nell’art. 21, primo comma, dello Statuto sono obbligati a corrispondere direttamente alla Casdic, entro e non oltre il mese di gennaio, i contributi annuali nella misura capitaria determinata nel CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti e nel CCNL per i dirigenti, di volta in volta vigenti.
2.- Il pagamento dei contributi dovuti a seguito di nuove assunzioni, ovvero di passaggio alla categoria dei dirigenti deve essere effettuato entro e non oltre il mese successivo all’assunzione o al passaggio di categoria, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 25
Impiego dei contributi
1.- In forza di quanto stabilito nell’articolo 6 del Verbale di Accordo “ B” del 22 dicembre 2008, una quota parte del contributo annuo per LTC – fino ad un massimo di 2,00 euro per ciascun dipendente iscritto – è destinata al concorso spese di gestione per l’attività di long term care svolta dalla Casdic. La Casdic provvede ad investire i contributi nel rispetto degli interessi della generalità degli iscritti, sulla base di quanto è deliberato in materia dal Consiglio di Amministrazione della Casdic stessa.

 

Articolo 26
Consulenze tecniche
1.- Il Consiglio di Amministrazione, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi di consulenze tecniche, interne e/o esterne, nel rispetto del presente Regolamento e delle normative vigenti, con oneri a carico della Casdic stessa.

 

Articolo 27
Privacy e trattamento dei dati personali
1.- La Casdic si impegna al rispetto della riservatezza delle informazioni relative agli iscritti e beneficiari ad essa pervenute, nonché al rispetto della normativa di cui al Dlgs. n. 196/03 e provvedimenti di legge successivi, in materia di trattamento dei dati personali.
2.- I soggetti obbligati al pagamento dei contributi sono incaricati di fornire l’informativa sulla privacy agli aventi diritto.

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