CASDIC
Statuto

STATUTO

DELLA CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZA SANITARIA
PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE DEL CREDITO
C.A.S.DI.C.

Articolo 1
Denominazione - Associati
1.- La “Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale dipendente del settore del credito", in sigla Casdic, è stata costituita ai sensi dell’art. 36 c.c. e ss. sotto forma di Associazione non riconosciuta con atto notarile del 3 dicembre 1992, ed è disciplinata dalle norme dell’ordinamento nonché da quelle del presente Statuto e del Regolamento.
2.- Gli Associati della Casdic sono:
- Associazione Bancaria Italiana (ABI),
- Associazione Sindacale Nazionale dell’Area Direttiva e delle Alte professionalità del Credito, della Finanza, delle attività similari e strumentali, delle Fondazioni bancarie e delle Authorities o Agenzie nazionali comunque denominate (DIRCREDITO-FD),
- Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI),
- Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani (FALCRI),
- Federazione Italiana Bancari Assicurativi (FIBA-CISL),
- Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazione e Credito (FISAC-CGIL),
- Sindacato Italiano Lavoratori Credito Enti Assimilati (SILCEA),
- Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Personale di credito, finanza e assicurazioni (SINFUB),
- Unione Generale del Lavoro (UGL CREDITO) e
- Credito Esattorie e Assicurazioni (UIL C.A.).

Articolo 2
Sede
La Casdic ha sede in Roma.

Articolo 3
Scopi
1.- La Casdic, in ottemperanza alle disposizioni delle leggi e/o dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei quadri direttivi e del personale delle aree professionali, nonché dei dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, stipulati dall’ABI (di seguito nel presente Statuto denominati “contratti collettivi nazionali del settore del credito”) e/o delle intese e dei Regolamenti Aziendali, ha il principale scopo di fornire agli aventi diritto assistenza per le loro esigenze sanitarie, assicurando agli stessi, senza alcun fine di lucro, un concorso alle spese sostenute per fruire di prestazioni sanitarie integrative e/o sostitutive delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ivi compreso il rimborso delle spese sostenute e degli oneri sopportati per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria.
2.- La Casdic, inoltre, operando con una gestione autonoma e separata ed in ottemperanza alle norme stabilite nella Sezione speciale del presente Statuto, ha lo scopo di fornire assistenza agli aventi diritto, che siano colpiti da eventi imprevisti ed invalidanti tali da comportare uno stato di non autosufficienza dell’individuo. Detta attività viene svolta dalla Casdic in ottemperanza a quanto stabilito in tema di long term care dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore del credito e loro future ed eventuali integrazioni e modifiche.
3.- La Casdic, sempre senza alcuna finalità di lucro e sempre con finalità esclusivamente assistenziale, si prefigge anche lo scopo di fornire alle Aziende, Casse e Fondi, iscritti alla Casdic ai sensi degli artt. 6 e 19 del presente Statuto, anche mediante la stipula di contratti con Enti, Società o Istituti Assicurativi, polizze assicurative collettive per i propri dipendenti in servizio e non, a copertura di altri rischi.
4.- La Casdic, per il raggiungimento dei suoi scopi, può costituire fondazioni secondo le disposizioni di legge in materia.

Articolo 4
Prestazioni
1.- La Casdic riconosce, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, sia in regime di mutualità, che in via alternativa e/o cumulativa, anche mediante la stipula di contratti con Enti, Società o Istituti Assicurativi ovvero con altre Casse o Fondi, un concorso per le spese sostenute dagli aventi diritto per fruire delle prestazioni sanitarie che sono meglio previste nel Regolamento.
2.- Le prestazioni finalizzate a sopperire al rischio di non autosufficienza dell’individuo, in via complementare o autonoma rispetto a quelle offerte dal Servizio sanitario nazionale, sono erogate in forma di assistenza alla persona e/o di prestazioni di servizi, anche mediante il rimborso delle spese sostenute direttamente durante l’intero periodo in cui permane uno stato di non autosufficienza dell’avente diritto, nei limiti, termini e modalità previsti dal Regolamento.
3.- Le prestazioni di long term care sono individuate e definite nel Regolamento, mentre l’attività svolta dalla Casdic in detto ambito è disciplinata dal presente Statuto in via autonoma e separata, secondo quanto stabilito dagli articoli 17, 18, 19, 20, 21 e 22 dell’apposita Sezione speciale, relativa alla regolamentazione: delle Entrate; degli iscritti aventi diritto alle prestazioni; dei beneficiari delle prestazioni; dei pagamenti dei contributi e dei rendiconti annuali. Conseguentemente alle prestazioni offerte dalla Casdic aventi  oggetto la long term care non si applicano gli articoli 5, 6, 7, 8 del presente Statuto.
4.- La Casdic fornisce agli aventi diritto le ulteriori prestazioni assicurative sempre di natura assistenziale che restano individuate nelle singole polizze collettive.

Titolo II

Articolo 5
Entrate
1.- Le entrate della "Casdic", escluse quelle relative allo svolgimento dell’attività di long term care, sono costituite da:
- i premi di ingresso;
- il contributo spese di gestione;
- i contributi versati;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
2.- Con specifica delibera del Consiglio d’Amministrazione possono essere costituiti fondi di riserva con le eccedenze di bilancio.
3.- In nessun caso durante tutta la durata dell’associazione potranno essere distribuiti agli Associati ovvero a tutti i soggetti iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di alcun tipo.

Articolo 6
Iscritti
1.- L’iscrizione alla Casdic non è trasmissibile né rivalutabile, così come intrasmissibili e non rivalutabili sono tutti i diritti economici collegati al pagamento del premio di ingresso, del contributo spese di gestione e dei contributi.
2.- I meccanismi operativi per beneficiare delle prestazioni della Casdic così come statutariamente regolati, impediscono la trasmissibilità dell’iscrizione alla stessa Casdic a causa di morte.
3.- Possono iscriversi alla Casdic, fermo quanto stabilito per le prestazioni di long term care disciplinate nella Sezione speciale del presente Statuto:
a) i dipendenti della Casdic;
b) le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali che sono Associati della Casdic;
c) le Aziende associate all'Abi;
d) tutti i dipendenti delle Organizzazioni di cui alla lettera b) e delle aziende di cui alla lettera c) del presente articolo, che siano iscritte alla Casdic alle condizioni previste dal Regolamento della stessa;
e) tutto il personale in quiescenza, già dipendente della Casdic o già dipendente dei soggetti di cui alle lettere b) e c) iscritte alla Casdic, alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
f) le Casse e/o Fondi di Assistenza sanitaria operanti nel settore del credito, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con la stessa Casdic.
4.- Con delibera del Consiglio di Amministrazione, che stabilirà le relative modalità e condizioni, potrà essere ammessa l'iscrizione alla Casdic di soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo, purché operanti nel settore del credito.
5.- L’iscrizione alla Casdic dell’iscritto persona fisica cessa:
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo del dipendente a decorrere dalla data di cessazione dell’effettivo servizio, salvo il caso in cui il medesimo permanga iscritto come pensionato;
- in caso di recesso della persona fisica;
- in caso di recesso dell’Azienda e/o Organizzazione e/o Ente di appartenenza iscritto;
- per esclusione dell’iscritto deliberata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di grave inosservanza delle norme statutarie e/o regolamentari e negli altri eventuali casi previsti dal Regolamento in applicazione di provvedimenti legislativi e/o ministeriali;
- per esclusione dell’Azienda e/o Organizzazione e/o Ente di appartenenza deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
6.- L’iscrizione alla Casdic delle Aziende, Organizzazioni, Casse e/o Fondi di assistenza sanitaria cessa:
- in caso di loro recesso;
- qualora l’azienda non sia più associata all’ABI;
- per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di grave inosservanza delle norme statutarie e/o regolamentari e negli eventuali altri casi previsti dal Regolamento;
- per accordo/convenzione con la Casdic.
7.- La perdita dell’iscrizione è causa di decadenza dalle cariche sociali nella Casdic, inoltre non dà diritto al rimborso dei contributi versati alla Casdic.

Articolo 7
Beneficiari delle prestazioni
1.- Con la sola esclusione delle attività assistenziali di long term care, sono beneficiari delle prestazioni della Casdic tutti gli iscritti persone fisiche, nonché il coniuge e i figli fiscalmente a carico degli iscritti persone fisiche dipendenti.
2.- Possono beneficiare delle prestazioni della Casdic altresì:
il coniuge ed i figli fiscalmente a carico degli iscritti in quiescenza nonché il coniuge e i figli non fiscalmente a carico ed altri familiari degli iscritti, nei casi e secondo i criteri previsti nel Regolamento della Casdic: al fine di beneficiare delle prestazioni, tali ultimi soggetti dovranno attenersi alle condizioni stabilite dal Comitato Esecutivo.
3.- I familiari di cui ai commi precedenti, in possesso dei requisiti richiesti, sono ammessi a beneficiare delle prestazioni della Casdic su domanda congiunta con gli iscritti e decadono dal diritto dal momento in cui non sussistono più i suddetti requisiti ovvero cessa per gli iscritti l'iscrizione alla Casdic.

Articolo 8
Premio di ingresso, contributo spese di gestione e contributi attinenti l’attività assistenziale svolta dalla Casdic, esclusa l’attività di long term care
1.- Il premio di ingresso è dovuto da tutti i dipendenti che si iscrivono alla Casdic, alle condizioni stabilite dal Comitato Esecutivo della Casdic, che potrà variarlo e/o sospenderlo o sopprimerlo; tale premio va corrisposto al momento dell’iscrizione.
2.- Il contributo spese di gestione è dovuto dai soggetti iscritti alla Casdic di cui alle lettere b), c) e f) del precedente art. 6, comma 3, e va corrisposto ogni anno, la prima volta al momento dell'iscrizione e negli anni successivi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento.
3.- L'ammontare del contributo spese di gestione è determinato di anno in anno dal Comitato Esecutivo, tenute presenti le esigenze di bilancio, entro i limiti dell'ammontare massimo determinato dagli Associati della Casdic, fermo restando quanto disposto dal citato art. 6, quarto comma.
4.- I contributi sono dovuti, nei limiti e/o alle condizioni previste dal Regolamento (fermo restando quanto disposto dal citato art.6, quarto comma, per i soggetti iscritti su delibera ad hoc del Consiglio di Amministrazione):
- dalle Aziende/Organizzazioni iscritte alla Casdic per i propri dipendenti iscritti;
- dai dipendenti iscritti alla Casdic in tutti i casi in cui siano stabiliti contributi a loro carico;
- dal personale in quiescenza iscritto alla Casdic ai sensi del citato art. 6, lett. e);
- dai Fondi e/o Casse Sanitarie iscritte per i propri associati che usufruiscono delle prestazioni della Casdic.
5.- Le misure di tali contributi sono determinate, con delibera del Comitato Esecutivo, nel rispetto degli accordi nazionali ovvero delle intese e/o dei regolamenti aziendali, attuati anche a mezzo di Fondi e/o Casse Sanitarie e comunicati alla Casdic da ogni singola Azienda, Organizzazione, Fondi e/o Casse Sanitarie al momento dell'iscrizione ed, in seguito, subito dopo le eventuali variazioni.
6.- Le misure dei contributi dovuti alla Casdic dal personale in quiescenza e dai loro familiari beneficiari delle prestazioni sono determinate dal Comitato Esecutivo della Casdic medesima.
7.- I contributi, esclusi quelli per spese di gestione, ricevuti da Casdic, sia da parte delle Aziende/Organizzazioni/Fondi e/o Casse Sanitarie che da parte dei dipendenti in servizio e/o in quiescenza, sono destinati per il loro intero ammontare esclusivamente all’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria della Casdic, o per rischi ad esse connessi, in favore dei propri iscritti.
8.- Il Comitato Esecutivo, sia nel caso che la Casdic operi in regime di mutualità, sia che operi mediante la stipula di polizze assicurative e accordi con Enti Assicurativi e/o altre Casse o Fondi, può anche stabilire prestazioni e/o misure di contributi differenziate per iscritti o gruppi di iscritti, persone fisiche, sia su specifica richiesta delle Aziende e delle Organizzazioni e/o Enti di appartenenza, nonché dei Fondi e/o Casse Sanitarie, sia in conseguenza dell’andamento del rapporto sinistri/contributi riferito al periodo precedente e relativo agli Enti di appartenenza dei dipendenti iscritti, ovvero all’Azienda di provenienza del personale in quiescenza iscritto, ovvero ai Fondi e/o Casse Sanitarie iscritte.
9.- Le Aziende/Organizzazioni/Fondi e/o Casse Sanitarie provvedono a versare alla Casdic anche i premi di ingresso e i contributi a carico dei dipendenti iscritti - con le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo della Casdic stessa, con recupero nei confronti degli interessati.
10.- Nell'ipotesi di iscrizione nel corso dell'anno i contributi previsti dal quarto comma del presente articolo sono dovuti dalla decorrenza dell'iscrizione, nella misura stabilita dal Comitato Esecutivo della Casdic.

Titolo III
Articolo 9
Organi della Casdic
Sono organi della Casdic:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 10
Consiglio di Amministrazione
1.- Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 16 (sedici) ad un massimo di 20 (venti) membri, che possono essere eccezionalmente scelti anche fuori dell'ambito degli Associati e degli iscritti alla Casdic.
2.- I membri del Consiglio di Amministrazione sono designati per la metà del loro numero complessivo dall'ABI e per l’altra metà dagli altri Associati della Casdic.
3.- Gli Amministratori durano in carica tre anni e comunque fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio; essi sono rieleggibili. In caso di cessazione di uno o più Consiglieri nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo di durata della carica su designazione dell’Associato e/o degli Associati che già avevano designato l’amministratore cessato.
4.- Il Consiglio, ferme le attribuzioni del Comitato Esecutivo, ha il compito di amministrare la Casdic ed è investito dei più ampi poteri per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto.
5.- Il Consiglio può delegare il compimento di specifici atti e l’esercizio di determinate funzioni al Comitato Esecutivo, al Presidente e/o al Vice Presidente nonché ad un Consigliere delegato e/o al Direttore, se nominato. Delle deliberazioni previste al 6 comma del presente articolo, il Consiglio può delegare al Comitato Esecutivo le sole deliberazioni di cui al punto n. 2) lett. b) di seguito indicato; inoltre, può delegare al Comitato Esecutivo il completamento formale ed il controllo finale del testo di atti e moduli per l’iscrizione e di Convenzioni standard, già approvati dal Consiglio di Amministrazione, ex comma 6, n. 1), lett. e) di seguito indicato.
6.- In particolare, rientrano nella competenza propria del Consiglio di Amministrazione:
1) le deliberazioni, assunte a maggioranza semplice, relative a:
a) la nomina nel proprio ambito del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario, con le modalità previste dall'art. 12 del presente Statuto;
b) l’approvazione e la promulgazione del Regolamento e delle eventuali modifiche;
c) la proposta agli Associati di eventuali modifiche al presente Statuto;
d) l'assunzione e il licenziamento del Direttore, se nominato, nonché il trattamento economico e giuridico da adottare in relazione ai rapporti di lavoro in essere con tutto il personale dipendente della Casdic.
e) i criteri e le modalità per le iscrizioni e le ammissioni alla Casdic previste dall'art. 6, quarto comma e dall’art. 19, secondo comma del presente Statuto;
f) l'esclusione degli iscritti di cui all'art. 6, quinto comma, quarto alinea e sesto comma, terzo alinea ed all’art. 19, quinto comma, terzo alinea del presente Statuto;
g) l’elezione tra i suoi componenti dei membri del Comitato Esecutivo;
2) le deliberazioni assunte con la maggioranza dei 6/10 dei componenti, relative a:
a) le condizioni di ammissione ed esclusione dalla Casdic delle Aziende, Casse e Fondi, avuto riguardo all’interesse generale della Casdic e dei suoi Associati;
b) le modalità di impiego ed investimento dei contributi ricevuti per long term care;
c) l’approvazione del rendiconto economico e finanziario separato afferente l’attività di long term care;
d) l’approvazione del rendiconto economico e finanziario complessivo relativo agli esercizi finanziari annuali;
e) l’approvazione dei contratti necessari per il perseguimento delle finalità della Casdic (escluse le polizze sanitarie e le singole Convenzioni), nonché l’individuazione e la specificazione delle prestazioni minime di assistenza sanitaria da porre a base delle polizze sanitarie concordate direttamente dalla Casdic con le società di assicurazione, ovvero da rendere agli iscritti in regime di autogestione mutualistica;
f) l’individuazione e la specificazione delle prestazioni relative alla long term care da rendere agli iscritti in regime di autogestione mutualistica totale e/o parziale ovvero eventualmente da rendere, anche parzialmente, a mezzo di polizze assicurative concordate direttamente dalla Casdic con società di assicurazione;
g) la costituzione di fondi di riserva con le eccedenze di bilancio prevista dall’art. 5, secondo comma del presente Statuto.
7.- Il Consiglio si riunisce presso la sede della Casdic almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti.
8.- Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'O.d.G. e degli eventuali documenti istruttori, sono effettuate dal Presidente a mezzo raccomandata, da spedire al domicilio dei componenti il Consiglio e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima della riunione.
9.- Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere fatta anche con telegramma, fax o e-mail contenente in ogni caso l'O.d.G., da spedire almeno 4 giorni prima della riunione.
10.- Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e sono validamente costituite purché siano presenti almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio.
11.- Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti salvo che nei casi in cui è prevista specificamente una maggioranza diversa.
12.- La maggioranza qualificata dei 6/10 ove non esattamente raggiunta per capi, si intende arrotondata all’unità superiore.

Articolo 11
Comitato Esecutivo
1.- Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio.
Esso è composto da:
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- 2 membri tra quelli designati, nell'ambito del Consiglio, dall'ABI;
- 2 membri tra quelli designati, nell'ambito del Consiglio, dagli altri Associati;
- 1 membro tra quelli designati, nell'ambito del Consiglio, dall’Associato e/o dagli Associati che designano il Vice Presidente.
2.- Sono attribuite al Comitato Esecutivo le seguenti funzioni:
- sovrintendere all’attuazione e all’esecuzione delle delibere del Consiglio, nonché alla gestione della Casdic;
-  proporre al Consiglio la nomina e la revoca del Direttore della Casdic;
- assumere e licenziare il personale (escluso il Direttore) necessario per il funzionamento della Casdic;
- determinare la misura del premio di ingresso e dei contributi per spese di gestione dell’attività di assistenza sanitaria, sulla base di quanto stabilito con specifico accordo tra gli Associati;
- determinare la misura del contributo per la gestione separata della long term care – nonché dell’eventuale contributo di gestione da parte delle Casse e/o Fondi iscritti che abbiano stipulato una specifica Convenzione con la Casdic relativamente alla long term care - sulla base di quanto stabilito con specifico accordo tra gli Associati;
- determinare gli interessi di mora da applicare sui contributi, anche per spese di gestione, laddove dovute, versati in ritardo;
- predisporre, in raccordo con il Direttore, il rendiconto complessivo e il rendiconto separato afferente l’attività di long term care dell’esercizio finanziario annuale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, per l’approvazione;
- stabilire l’entità del contributo dovuto dagli iscritti in quiescenza;
- stabilire l'entità del contributo aggiuntivo previsto per i familiari degli iscritti di cui all'art. 7, secondo comma del presente Statuto;
- definire le modalità di versamento dei contributi;
- emettere le decisioni in secondo grado su eventuali ricorsi degli iscritti che siano stati avanzati in primo grado al Presidente e non accolti dal medesimo: a tal fine gli interessati dovranno formulare apposita richiesta al Comitato Esecutivo entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di mancato accoglimento;
- provvedere all’esecuzione di ogni altro atto/attività ad esso delegato dal Consiglio di Amministrazione.
3.- Il Comitato si riunisce almeno ogni 4 mesi.
4.- Per la convocazione e validità delle riunioni e per le deliberazioni valgono le stesse norme previste, in via generale, per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12
Presidente, Vice Presidente e Segretario
1.- Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario della Casdic sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, secondo il criterio di seguito indicato.
2.- Per il primo mandato triennale seguente all'avvenuta costituzione della Casdic il Presidente e il Segretario sono stati individuati nelle persone che le rappresentanze di parte sindacale in seno al Consiglio di Amministrazione hanno designato nel proprio ambito; il Vice Presidente nella persona che la rappresentanza di parte datoriale in seno al Consiglio stesso ha designato nel proprio ambito.
3.- Per il mandato triennale successivo, il Presidente e il Segretario sono stati individuati nelle persone che la rappresentanza di parte datoriale in seno al Consiglio ha designato nel proprio ambito; il Vice Presidente nella persona che le rappresentanze di parte sindacale in seno al Consiglio hanno designato nel proprio ambito.
4.- Per i mandati triennali seguenti si procede in via similare ed alternata.
5.- Il Presidente ha la legale rappresentanza della Casdic, sovraintende alla sua gestione ed assicura l'attuazione delle direttive degli Organi Collegiali, decide in primo grado sui ricorsi degli iscritti, svolge le funzioni e compie le attività e gli atti specifici a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione.
6.- Qualora nel corso del mandato il Presidente o il Vice Presidente vengano sostituiti, i loro sostituti, nominati dal Consiglio, durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.
7. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, revoca, dimissioni, impedimento e in tutti i casi di temporanea vacanza della carica. In caso di temporaneo impedimento anche del Vice Presidente tale sostituzione spetta al Consigliere più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.
8. In caso di urgenza (ad esempio, nel caso di atti da effettuare tempestivamente per evitare effetti negativi per la Casdic) il Presidente e il Vice Presidente in accordo tra loro possono esercitare i poteri del Consiglio d’Amministrazione e/o del Comitato Esecutivo, salvo ratifica da parte dei suddetti Organi degli atti provvisoriamente compiuti. A tal fine il Consiglio e/o il Comitato Esecutivo devono essere convocati entro i 30 (trenta) giorni successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti.

Articolo 13
Direttore
1.- Ai servizi della Casdic può essere preposto un Direttore, il quale esegue le deliberazioni degli organi collegiali della Casdic ed ha la responsabilità di gestire e controllare l'attività amministrativa, contabile ed operativa dei servizi stessi nell'ambito delle direttive del Presidente.
2.- Il Direttore è tenuto ad essere presente, salvo diversa indicazione del Presidente, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Articolo 14
Collegio dei Revisori dei Conti
1.- La gestione della Casdic è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da 6 membri effettivi e da 4 membri supplenti; 3 membri effettivi e 2 membri supplenti sono nominati dall'ABI e 3 membri effettivi e 2 membri supplenti sono nominati dagli altri Associati.
2. - I supplenti vengono convocati in caso di impedimento/assenza del membri effettivi sulla base dell’anzianità di nomina e in caso di pari anzianità di nomina sulla base dell’anzianità di età.
3.- I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e comunque fino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio; essi possono essere riconfermati.
Il Collegio elegge nel proprio ambito un Presidente a maggioranza dei componenti, secondo il criterio di seguito indicato.
4.- Per il primo mandato triennale seguente all'avvenuta costituzione della Casdic il Presidente è stato eletto nell'ambito delle persone nominate dall’Associato di parte datoriale.
Per il mandato triennale successivo il Presidente è stato eletto nell'ambito delle persone nominate dagli Associati di parte sindacale.
5.- Per i mandati triennali seguenti si procede in via similare ed alternata.
6.- Il membro del Collegio cessato nel corso del mandato è sostituito, per il periodo residuo di durata della carica, da uno dei membri supplenti scelto dall’Associato e/o dagli Associati che avevano designato il revisore dei conti cessato.
7.- I Revisori dei Conti accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, anche in relazione alla contabilità separata afferente l’attività di long term care, redigono una relazione specifica sul rendiconto separato relativo all’attività di long term care ed una ulteriore relazione relativa al bilancio annuale, comprensivo del rendiconto separato, accertano le consistenze di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà afferenti la gestione complessiva e la gestione separata della long term care e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; inoltre possono partecipare anche singolarmente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
8.- In caso di temporaneo impedimento il Presidente è sostituito dal Revisore da lui designato o, in mancanza, dal Revisore più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Revisore più anziano di età.
9.- Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti può assistere, su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione, alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Titolo IV
Articolo 15
Rendiconto annuale
1.- L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2.- I rendiconti economici e finanziari dell’esercizio annuale devono essere predisposti a norma dell’art. 11 e a norma dell’art. 22 del presente Statuto.
3.- Il rendiconto economico complessivo deve essere approvato a norma dell’art. 10 . del presente Statuto entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Articolo 16
Scioglimento della Casdic
1.- Lo scioglimento della Casdic è deliberato con decisione unanime degli Associati, che contestualmente nomineranno a maggioranza uno o più liquidatori, di cui almeno uno iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti. La suddetta attività di scioglimento della Casdic si svolgerà sempre sotto il costante controllo del Collegio dei Revisori dei Conti della Casdic medesima. In caso di mancata nomina del/dei liquidatore/i entro 60 giorni dal dichiarato scioglimento, vi provvederà il Presidente del Tribunale di Roma, su istanza di uno dei soggetti di cui all’art. 11 disp. att. cod. civ.
2.- In ogni caso, per qualunque causa avvenga lo scioglimento, il patrimonio residuo della Casdic dovrà essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra associazione con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, previo parere dell’Organismo di controllo previsto dall’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed eventuali successive modifiche.
3.- Il patrimonio gestito dalla Casdic in qualità di mandataria dei soggetti iscritti di diritto, ovvero con specifica delibera del Consiglio di Amministrazione o con Convenzione ed onerati del pagamento del contributo per le prestazioni di long term care ai sensi dell’art. 19 del presente Statuto, in ipotesi di scioglimento della Cassa dovrà essere devoluto all’organismo che sarà individuato e indicato di comune accordo da tutti gli Associati della Casdic secondo le disposizioni di legge vigenti, con le modalità ed i termini che pure dovranno essere indicati.

SEZIONE SPECIALE PER LA DISCIPLINA STATUTARIA DELL’ATTIVITÀ DI LONG TERM CARE.

Articolo 17
Disciplina dell’attività
1.- L’attività di assistenza per long term care (in sigla detta anche LTC) è svolta dalla Casdic in ottemperanza a quanto stabilito nei vigenti contratti collettivi nazionali del settore del credito stipulati dall’ABI e loro future ed eventuali integrazioni e modifiche. Detta attività è disciplinata in via autonoma e separata, anche contabilmente, dalle seguenti disposizioni statutarie che riguardano: le entrate; gli iscritti; i beneficiari delle prestazioni; i contributi; il rendiconto annuale.
2.- Per il regolamento di questa materia resta pertanto ferma l’applicazione di tutte le altre norme previste nel presente Statuto e qui non modificate né sostituite, ad eccezione degli articoli 5, 6, 7, 8 in sostituzione dei quali vigeranno le norme inserite nella presente sezione speciale, nonché le vigenti disposizioni di legge in materia di long term care, tra le quali da ultimo il D.M. 27 ottobre 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, e successiva Nota ministeriale 1° aprile 2010.


Articolo 18
Le entrate
1.- Le entrate della Casdic per lo svolgimento dell’attività di long term care sono costituite esclusivamente dai contributi annualmente dovuti da tutte le aziende iscritte di diritto che applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore del credito, nella misura ivi di volta in volta stabilita e convenuta, nonché dagli eventuali frutti di qualsiasi genere e specie periodicamente maturati.
2.- I contributi per la gestione dell’attività di long term care sono ricompresi nei contributi di cui sopra e sono determinati, nella loro misura massima, da tutte le parti contraenti dei contratti collettivi nazionali del settore del credito, Associati della Casdic
Possono essere costituiti fondi di riserva con le eccedenze di bilancio, finalizzati unicamente a uso LTC.
3.- In nessun caso durante tutta la durata dell’associazione potranno essere distribuiti agli Associati ovvero a tutti i soggetti iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di alcun tipo.

Articolo 19
Gli iscritti
1.- In ottemperanza a quanto stabilito dalla legislazione vigente e nei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore del credito e loro future modificazioni e/o integrazioni, sono iscritti di diritto alla Casdic:
a) le Aziende che hanno conferito mandato di rappresentanza sindacale all’ABI;
b) le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali, operanti sul territorio nazionale, che sono Associati della Casdic e che nei rapporti di lavoro con i propri dipendenti applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore del credito, fermo l’obbligo di corrispondere il prescritto contributo annuale;
c) tutti i dipendenti di dette aziende e organizzazioni in servizio a far data dal 1° gennaio 2008 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ivi compresi gli apprendisti, nonché i dipendenti con contratto a tempo determinato, a tempo parziale e con contratto di inserimento;
d) tutto il personale in quiescenza, già dipendente, al momento del pensionamento, dei soggetti di cui alle lettere a) e b), cessato dal servizio successivamente all'1 gennaio 2008;
sono altresì iscritti di diritto:
e) i dipendenti della Casdic, fermo l’obbligo della stessa Casdic di corrispondere e imputare il prescritto contributo annuale.
2.- Possono iscriversi alla Casdic anche le Casse e/o Fondi di assistenza sanitaria aziendali e/o di Gruppo operanti nel settore del credito, in base ad una apposita procedura di compilazione, sottoscrizione, presentazione della modulistica e della specifica Convenzione che deve essere approvata e sottoscritta dalla Casdic. Il Regolamento determina più analiticamente condizioni, termini e modalità per l’ammissione della suddetta iscrizione.
3.- L’iscrizione di diritto alla Casdic, sezione speciale, per l’assistenza avente ad oggetto la long term care, non è trasmissibile né rivalutabile, così come intrasmissibili e non rivalutabili sono tutti i diritti economici collegati al pagamento dei contributi.
4.- I meccanismi operativi per beneficiare delle prestazioni della Casdic, così come statutariamente regolati, impediscono la trasmissibilità dell’iscrizione a causa di morte.
5.- L’iscrizione alla Casdic dell’iscritto di diritto persona fisica cessa, ferma restando l’irripetibilità dei contributi versati:
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo del dipendente a decorrere dalla data di cessazione dell’effettivo servizio, salvo il caso in cui il medesimo permanga iscritto come pensionato e/o sia posto in esodo incentivato o che acceda al Fondo di solidarietà del settore del credito;
- in caso di recesso della persona fisica;
- per esclusione dell’iscritto deliberata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di grave inosservanza delle norme statutarie e/o regolamentari e negli altri eventuali casi previsti dal Regolamento in applicazione di provvedimenti legislativi e/o ministeriali;
- per il venir meno dell’iscrizione di diritto dell’Azienda di appartenenza, nel caso di dipendente dell’Azienda stessa.
6.- L’iscrizione alla Casdic delle Aziende, Organizzazioni, Casse e/o Fondi di assistenza sanitaria cessa, ferma restando l’irripetibilità del contributo versato:
- in caso di recesso;
- qualora l’azienda non sia più associata, con mandato di rappresentanza sindacale all’ABI;
-per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di grave inosservanza delle norme statuarie e/o regolamentari e negli altri eventuali casi previsti dal Regolamento.

Articolo 20
I beneficiari delle prestazioni
Sono beneficiari delle prestazioni di Long Term Care fornite dalla Casdic tutti gli iscritti persone fisiche di cui all’art. 19 per il periodo di durata dell’iscrizione. I lavoratori con contratto a tempo determinato e con contratto di inserimento presso Aziende/Organizzazioni iscritte alla Casdic possono beneficiare delle suddette prestazioni qualora la condizione di non autosufficienza si determini durante il periodo di durata dell’iscrizione.
Ulteriori beneficiari delle prestazioni per LTC sono individuati con accordo tra gli Associati della Casdic.

Articolo 21
I contributi annuali
I contributi annuali, ivi compresi i contributi di gestione come disciplinati dal Regolamento, sono dovuti, entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, nelle misure stabilite dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore del credito e future loro modificazioni ed integrazioni, da tutte le Aziende e/o Organizzazioni imprenditoriali e sindacali iscritte di diritto alla Casdic in relazione al numero dei loro dipendenti in servizio alla data dell'1 gennaio dell’anno di riferimento. Tali contributi annuali sono determinati sulla base del numero dei dipendenti in servizio delle aziende di riferimento dei soggetti iscritti, rilevato alla data dell'1 gennaio dell’anno di riferimento del suddetto contributo di long term care.
Con delibera del Comitato Esecutivo, sulla base di quanto stabilito con accordo tra gli Associati della Casdic, vengono determinate le misure dei contributi per la gestione separata della long term care, nonché la misura degli eventuali contributi di gestione dovuti dalle Casse e/o Fondi iscritti alla Casdic, che abbiano stipulato una specifica Convenzione con la Casdic medesima relativamente alla long term care.


Articolo 22
Il rendiconto annuale separato
1.- Attività, passività, proventi ed oneri afferenti la gestione della long term care sono iscritti in un rendiconto economico e finanziario annuale d’esercizio, separato e distinto da quello relativo a tutte le altre attività di natura assistenziale svolte dalla Casdic, accompagnato ed illustrato da specifiche relazioni degli organi di amministrazione e controllo.
2.- Il rendiconto separato è comunque parte integrante del rendiconto annuale relativo alla complessiva gestione di tutte le attività della Casdic ed è con esso predisposto ed approvato nei termini e con le modalità di cui all’articolo 15 del presente Statuto.

CASDIC 2015-2024